RASSEGNA TAR

TAR SICILIA, CATANIA, SEZ. I 1 FEBBRAIO 2016, N. 328 EDILIZIA – CESSIONE DI CUBATURA. Piani di lottizzazione e asservimento di aree edificabili circostanti. La dislocazione e del disegno di ingombro dei fabbricati contenuti nei piani di lottizzazione ha valore non già vincolante bensì meramente indicativo” la volumetria massima edificabile ivi fissata su ciascun lotto, invero, non preclude la realizzazione di una volumetria inferiore o di nessuna volumetria, con la conseguenza che sarebbe perciò ben possibile, non solo non edificare affatto su alcuni lotti, ma anche concentrare su un unico lotto la quantità di volumetria prevista su lotti contigui, pur sempre nel rispetto della volumetria complessivamente conseguita, delle distanze e della destinazione d’uso dei fabbricati. Il presupposto logico dell'asservimento dev'essere rinvenuto nella indifferenza, ai fini del corretto sviluppo della densità edilizia per come configurato negli atti pianificatori , della materiale collocazione dei fabbricati, atteso infatti che, per il rispetto dell'indice di fabbricabilità fondiaria, assume esclusiva rilevanza il fatto che il rapporto tra area edificabile e volumetria realizzabile nella zona di riferimento resti nei limiti fissati dal piano, risultando del tutto neutra l'ubicazione degli edifici all'interno del comparto. Ne deriva che è certamente consentito computare la superficie di un lotto vicino, ai fini della realizzazione, in un altro lotto, della cubatura assentibile in quello asservito, sul rilievo della indifferenza, per il Comune, della materiale ubicazione degli edifici, posto che l'interesse dell'amministrazione si appunta sulla diversa verifica del rispetto del rapporto tra superficie edificabile e volumi realizzabili nell'area di riferimento e, cioè, dell'indice di fabbricabilità fondiaria. TAR TOSCANA, FIRENZE, SEZ. I 3 FEBBRAIO 2016, N. 176 MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO – SCELTE DI PIANIFICAZIONE. Scelte di pianificazione, onere motivazionale e tutela dell’affidamento. Rientra nella piena discrezionalità dell’Ente imprimere ad una determinata zona un certo regime urbanistico-edilizio per tale ragione, la destinazione data dagli strumenti urbanistici alle singole aree del territorio non necessita di apposita motivazione, salvo che particolari situazioni abbiano creato aspettative o affidamenti in favore di soggetti le cui posizioni appaiano meritevoli di specifiche considerazioni. Le uniche evenienze che richiedono una più incisiva e singolare motivazione degli strumenti urbanistici generali sono rappresentate dai seguenti casi dal superamento degli standard minimi di cui al D.M. 2 aprile 1968 dalla lesione dell'affidamento qualificato del privato derivante da convenzioni di lottizzazione o accordi di diritto privato intercorsi con il Comune, o delle aspettative nascenti da giudicati di annullamento di concessioni edilizie o di silenzio rifiuto su una domanda di concessione dalla modificazione in zona agricola della destinazione di un'area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo. Con riferimento alle scelte di pianificazione, nessun affidamento in una certa scelta dell’Amministrazione può derivare dalla diversa destinazione urbanistica pregressa della medesima area pure rispetto ad essa, infatti, l’amministrazione conserva ampia discrezionalità, ben potendo apportare modificazioni peggiorative rispetto agli interessi del proprietario, titolare di una generica aspettativa generica al mantenimento della destinazione urbanistica gradita, ovvero a una reformatio in melius, analoga a quella di ogni altro proprietario di aree che aspiri ad una utilizzazione comunque proficua dell'immobile.