RASSEGNA TAR

TAR MOLISE, CAMPOBASSO, SEZ. I 12 FEBBRAIO 2016, ORD. N. 77 CONTRATTI PUBBLICI – CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI ORDINARI – OBBLIGHI DICHIARATIVI IMPOSTI ALLE IMPRESE CONCORRENTI. Mancata indicazione degli oneri di sicurezza negli appalti di lavori la parola passa alla C. di Giustizia. Va rimessa alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la soluzione della seguente questione interpretativa Se i principi comunitari di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, unitamente ai principi di libera circolazione delle merci, di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui al Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea TFUE , nonché i principi che ne derivano, come la parità di trattamento, la non discriminazione, il mutuo riconoscimento, la proporzionalità e la trasparenza, di cui da ultimo alla direttiva n. 2014/24/UE, ostino ad una normativa nazionale, quale quella italiana derivante dal combinato disposto degli artt. 87, comma 4, e 86, comma 3-bis, del d.lgs. n. 163 del 2006, e dall’art. 26, comma 6, del d.lgs. n. 81 del 2008, così come interpretato, in funzione nomofilattica, ai sensi dell’art. 99 cod. proc. amm., dalle sentenze dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nn. 3 e 9 del 2015, secondo la quale la mancata separata indicazione dei costi di sicurezza aziendale, nelle offerte economiche di una procedura di affidamento di lavori pubblici, determina in ogni caso l’esclusione della ditta offerente, anche nell’ipotesi in cui l’obbligo di indicazione separata non sia stato specificato né nella legge di gara né nell’allegato modello di compilazione per la presentazione delle offerte, ed anche a prescindere dalla circostanza che, dal punto di vista sostanziale, l’offerta rispetti i costi minimi di sicurezza aziendale”. TAR PUGLIA, LECCE, SEZ. III 3 FEBBRAIO 2016, N. 234 GIURISDIZIONE – GIURISDIZIONE IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE. Decide il Giudice ordinario sulle ipotesi di occupazione usurpativa. Esulano dalla materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità le ipotesi di c.d. occupazione usurpativa”, in cui manca del tutto la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera per l’esecuzione della quale ha avuto luogo l’occupazione di un fondo e l’Amministrazione espropriante ha agito nell’assoluto difetto di una potestà ablativa, devolute come tali alla giurisdizione ordinaria, poiché tali fattispecie non sono in alcun modo riconducibili all’esercizio di un potere amministrativo