RASSEGNA TAR

TAR CAMPANIA, NAPOLI, SEZ. VI 29 GENNAIO 2016, N. 592 EDILIZIA – CERTIFICATO DI AGIBILITÀ Il rapporto tra il certificato di agibilità e la conformità degli immobili alle norme urbanistiche. La conformità dei manufatti alle norme urbanistico-edilizie costituisce il presupposto indispensabile per il legittimo rilascio del certificato di agibilità, come si evince dagli artt. 24, comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001 e 35, comma 20, L. n. 47 del 1985 del resto, risponde ad un evidente principio di ragionevolezza escludere che possa essere utilizzato, per qualsiasi destinazione, un fabbricato in potenziale contrasto con la tutela del fascio di interessi collettivi alla cui protezione è preordinata la disciplina urbanistico-edilizia. La mera presentazione della domanda di condono, quindi, non incide sulla perdurante abusività delle opere di cui si richiede la sanatoria, com’è dimostrato dalla disposizione condonistica di cui all’art. 35 L. 47/1985, che subordina il rilascio del certificato di agibilità all’esito positivo della domanda di condono edilizio. Pertanto, quanto agli effetti conseguenti alla presentazione della domanda di condono, come previsti dall’art. 35 della l. n. 47 del 1985, essi attengono alla sospensione dei procedimenti giurisdizionali e amministrativi e, in ogni caso, non comportano il rilascio, sia pure provvisorio, di alcuna certificazione di agibilità. Deve essere considerata illegittima la disposizione regolamentare comunale che preveda la possibilità di rilasciare, pur a titolo provvisorio, il certificato di agibilità in relazioni a interventi edilizi di cui non risulti apprezzabile la conformità alla normativa urbanistico-edilizia, quand’anche oggetto di una domanda di condono e prima della sua definizione. TAR LAZIO, LATINA, SEZ. I 27 GENNAIO 2016, N. 46 GIURISDIZIONE – GIURISDIZIONE NELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI DIRITTO SCOLASTICO Diritto scolastico il Tar di Latina annulla il decreto MIUR 3 giugno 2015, n. 325. È illegittimo il decreto MIUR 3 giugno 2015, n. 325 recante i criteri generali per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio scolastico 2014/2015 - 2015/2016 e 2016/2017 nella parte in cui non consente l’integrazione delle graduatorie ad esaurimento mediante l’inserimento del personale docente, avente titolo all’insegnamento, in possesso del diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002.