RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

2 FEBBRAIO 2016, N. 19 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA. Norme sul riordino del processo amministrativo – controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi – attribuzione, secondo l’interpretazione della norma censurata alla luce del diritto vivente Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 5 aprile 2014, n. 6 e Sezioni Unite Corte di Cassazione, n. 15941 del 2014 , rispettivamente al giudice amministrativo, se attinenti al momento genetico del rapporto e al giudice ordinario, se attinenti al momento funzionale e l’amministrazione abbia adottato un provvedimento discrezionale – inammissibilità. La questione di legittimità costituzionale dell’art. 133, comma 1, lettera b , del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo , nella parte in cui non devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche le questioni relative alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari, è dichiaratamente volta ad ottenere una pronuncia additiva, che estenda le ipotesi di giurisdizione esclusiva. Tuttavia, l’addizione invocata dal rimettente non tiene conto della previsione di cui all’art. 103 Cost., laddove stabilisce che sia la legge ad indicare le particolari materie nelle quali è attribuita agli organi di giustizia amministrativa la giurisdizione per la tutela, nei confronti della pubblica amministrazione, degli interessi legittimi e dei diritti soggettivi. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 259/2009 se l’introduzione di un nuovo caso di giurisdizione esclusiva può essere effettuata solo da una legge − come prescrive l’art. 103, primo comma, Cost. − risulta inammissibile il petitum posto dal giudice rimettente, che si risolve, nella sostanza, nella richiesta alla Corte Costituzionale di introdurre essa stessa, con una sentenza additiva, tale nuovo caso, che può invece essere frutto di una scelta legislativa non costituzionalmente obbligata. 2 FEBBRAIO 2016, N. 18 ORDINAMENTO PENITENZIARIO . Benefici penitenziari – concessione per il delitto di cui all’art. 609-quinquies cod. pen. corruzione di minorenni solo sulla base dei risultati dell’osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno – mancata equiparazione al delitto previsto dall’art. 609-bis cod. pen. violenza sessuale , in ordine al quale non è richiesta la preventiva osservazione scientifica della personalità qualora risulti applicata la circostanza attenuante dei casi di minore gravità – applicabilità della disposizione anche nel caso di condanna per il delitto di cui all’art. 609-quinquies cod. pen. corruzione di minorenni ritenuto, alla luce della pena inflitta dal giudice della cognizione, di minore gravità – manifesta inammissibilità. Allorché il giudice rimettente prospetti, con un petitum ancipite, due questioni di legittimità costituzionale alternative, senza porle in un rapporto di subordinazione, se ne deve dichiarare la manifesta inammissibilità. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 41/2015 è manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata formulando due diverse possibili interpretazioni della norma censurata, senza sceglierne alcuna. 2 FEBBRAIO 2016, N. 17 AMMISSIBILITÀ DEL REFERENDUM ABROGATIVO. Divieto di attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in zone di mare entro dodici miglia marine. Esenzione da tale divieto per i titoli abilitativi già rilasciati – abrogazione della previsione che tali titoli hanno la durata della vita utile del giacimento – ammissibilità. La richiesta referendaria concernente il comma 17 dell’art. 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale , come sostituito dal comma 1 dell’art. 35 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 Misure urgenti per la crescita del Paese , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere trasferita sul medesimo comma 17, terzo periodo, dell’art. 6 del d.lgs. n. 152 del 2006, come sostituito, da ultimo, dal comma 239 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − legge di stabilità 2016 , posto che la nuova disciplina non modifica il contenuto normativo essenziale del precetto oggetto di richiesta referendaria. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 68/1978 qualora nel corso del procedimento referendario la disciplina oggetto del quesito sia modificata, spetta all’Ufficio centrale per il referendum accertare se l’intenzione del legislatore sia diversa rispetto alla precedente regolamentazione della materia. Difatti, se tale intenzione rimane fondamentalmente identica, malgrado le innovazioni formali o di dettaglio che siano state apportate dalle Camere, la corrispondente richiesta non può essere bloccata, perché diversamente la sovranità del popolo attivata da quella iniziativa verrebbe ridotta ad una mera apparenza. 29 GENNAIO 2016, N. 13 PATROCINIO A SPESE DELLO STATO. Spese di giustizia – compensi del difensore – modifiche normative dei criteri di determinazione dei compensi, introdotte con la legge 27/12/2013 n. 147 – previsione che gli importi spettanti sono ridotti di un terzo – applicabilità della novella legislativa a tutte le liquidazioni, ancora da operarsi ad opera del giudice, anche se relative a prestazione dell’opera di difensore di ufficio o di imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato già interamente compiute prima dell’entrata in vigore delle nuove norme – infondatezza. Laddove si tratti di liquidare onorari maturati all’esito di cause durante le quali si siano succedute tariffe professionali diverse, è necessario fare riferimento alla tariffa vigente al momento in cui la prestazione professionale si è esaurita pertanto, la diminuzione di un terzo dei compensi del difensore non opera se l’attività professionale si è esaurita prima del 1° gennaio 2014. Sull’argomento, cfr. Corte Cost., n. 192/2015 la disciplina della liquidazione degli onorari spettanti agli ausiliari del magistrato è incostituzionale nella parte in cui non esclude che la diminuzione di un terzo degli importi spettanti all’ausiliario sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell’art. 54, d.P.R. n. 115/2002. 29 GENNAIO 2016, N. 12 PROCESSO PENALE. Decisione sulle questioni civili – condanna per la responsabilità civile – possibilità per il giudice di decidere sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno, proposta a norma degli artt. 74 e ss. cod. proc. pen., anche quando pronuncia l’assoluzione dell’imputato in quanto non imputabile per essere, nel momento in cui ha commesso il fatto, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere e di volere – infondatezza. Il sistema risulta informato al principio della separazione e dell’autonomia dei giudizi, penale e civile. Il danneggiato può scegliere se esperire l’azione civile in sede penale o attivare la tutela giurisdizionale nella sede naturale. In questa seconda ipotesi, peraltro, egli non subisce alcuna limitazione di ordine temporale diversamente che sotto l’impero del codice del 1930, l’esercizio dell’azione penale per lo stesso fatto non comporta, di regola, la sospensione del processo civile, nell’ambito del quale l’eventuale giudicato penale di assoluzione non ha efficacia art. 652 cod. proc. pen. . Il giudizio civile di danno prosegue, dunque, autonomamente malgrado la contemporanea pendenza del processo penale art. 75, comma 2, cod. proc. pen. la sospensione rappresenta l’eccezione, che opera nei limitati casi previsti dall’art. 75, comma 3. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 168/2006 l’assetto generale del nuovo processo penale è ispirato all’idea della separazione dei giudizi, penale e civile, essendo prevalente, nel disegno del codice, l’esigenza di speditezza e di sollecita definizione del processo penale, rispetto all’interesse del soggetto danneggiato di esperire la propria azione nel processo medesimo. 29 GENNAIO 2016, N. 11 EDILIZIA E URBANISTICA. Norme della Regione Campania – norme per il recupero abitativo di sottotetti esistenti – previsione che il recupero stesso possa essere realizzato anche in deroga alle prescrizioni della legge regionale 20/03/1982, n. 14, della legge regionale 20/03/1982, n. 17 e della legge regionale 27/06/1987 n. 35, dei piani territoriali urbanistici e paesaggistici, dei provvedimenti regionali in materia di parchi, con esclusione della zona A di cui all’art. 22 della legge regionale 01/09/1993, n. 33, nonché degli strumenti urbanistici comunali vigenti ed in itinere e dei regolamenti edilizi vigenti – illegittimità costituzionale parziale. L’art. 6 della legge della Regione Campania 28 novembre 2000, n. 15 Norme per il recupero abitativo di sottotetti esistenti è costituzionalmente illegittima nella parte in cui prevede che il recupero abitativo dei sottotetti esistenti alla data del 17 ottobre 2000 possa essere realizzato in deroga alle prescrizioni dei piani paesaggistici e alle prescrizioni a contenuto paesaggistico dei piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 182/2006 l’impronta unitaria della pianificazione paesaggistica è assunta a valore imprescindibile, non derogabile dal legislatore regionale, in quanto espressione di un intervento teso a stabilire una metodologia uniforme nel rispetto della legislazione di tutela dei beni culturali e paesaggistici sull’intero territorio nazionale il paesaggio va, cioè, rispettato come valore primario, attraverso un indirizzo unitario che superi la pluralità degli interventi delle amministrazioni locali. 21 GENNAIO 2016, N. 9 CACCIA. Norme della Regione Lombardia per il contenimento e l’eradicazione delle nutrie – previsione che, al fine di monitorare annualmente gli obiettivi di eradicazione, le Province istituiscono un Tavolo provinciale di coordinamento con diversi soggetti, tra cui le Prefetture – disciplina delle metodologie di eradicazione – infondatezza. L’art. 2, comma 2, lettera b , della legge reg. Lombardia n. 20 del 2002 prevede che le Province istituiscono il Tavolo provinciale di coordinamento con prefetture, comuni, associazioni agricole, associazioni venatorie, consorzi di bonifica e altri soggetti interessati, finalizzato al monitoraggio annuale degli obiettivi di eradicazione delle nutrie. Il carattere non obbligatorio della partecipazione degli interpellati è desumibile, sia dal fatto che la lista dei soggetti da coinvolgere include organismi di natura privata associazioni agricole, associazioni venatorie , sia dalla genericità della formula di chiusura altri soggetti interessati . Il tenore della norma censurata, dunque, consente di escludere che quest’ultima imponga ad organi dello Stato il compimento di determinate attività. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 429/2004 in base all’art. 117, secondo comma, lettera g , della Costituzione – che riserva in via esclusiva alla legislazione statale l’ organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali – le forme di collaborazione e di coordinamento, ove coinvolgano compiti e attribuzioni di organi dello Stato, non possono essere disciplinate unilateralmente e autoritativamente dalle Regioni, nemmeno nell’esercizio della loro potestà legislativa, dovendo trovare il loro fondamento o il loro presupposto in leggi statali che le prevedano o le consentano, o in accordi tra gli enti interessati. 21 GENNAIO 2016, N. 7 FERROVIE. Misure per la riapertura dei cantieri introdotte dal decreto legge 12/09/2014 n. 133 c.d. sblocca Italia” – previsione che l’Amministrazione statale procedente ha l’obbligo di ricercare il consenso delle Regioni specificamente interessate dalle opere e di coinvolgerle nelle procedure per il superamento dell’eventuale dissenso solo nei casi in cui dette Regioni siano titolari di funzioni amministrative incidenti sulla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, sul patrimonio storico-artistico o sulla tutela della salute e della pubblica incolumità – previsione che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti redige il Piano di ammodernamento dell’infrastruttura ferroviaria, con il quale individua le linee ferroviarie da ammodernare”, sia per il settore delle merci, sia per il trasporto dei passeggeri – illegittimità costituzionale parziale. L’art. 1, comma 10-bis, del d.l. n. 133 del 2014 è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che l’approvazione del Piano di ammodernamento dell’infrastruttura ferroviaria avvenga d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 33/2011 il Piano di ammodernamento della rete ferroviaria non ha ad oggetto specifiche opere, ma la sola individuazione dei tratti della rete bisognosi di intervento, e concerne perciò una prospettiva necessariamente unitaria, che non si presta ad essere parcellizzata con riferimento alla posizione di ciascuna Regione. È per questa ragione che la sede naturale ove raggiungere l’intesa deve ravvisarsi nella Conferenza Stato-Regioni.