RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONS. STATO, SEZ. V 25 NOVEMBRE 2015, N. 5356 GIURISDIZIONE – GIURISDIZIONE IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE. Il riparto di giurisdizione in materia di appalti pubblici. In materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la cognizione dei comportamenti e degli atti assunti prima dell’aggiudicazione della gara compresi tra tali atti anche quelli di autotutela pubblicistica e questi ultimi pure dopo la conclusione del contratto e nella successiva fase compresa tra l’aggiudicazione e la conclusione del contratto spettano, invece, al giudice ordinario le controversie relative alla fase di esecuzione del contratto salvo quelle, tassativamente indicate, relative al divieto di rinnovo tacito dei contratti, alla clausola di revisione prezzi e ai provvedimenti applicativi dell’adeguamento dei prezzi . Appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia introdotta dall’aggiudicatario decaduto per ottenere l’accertamento del preteso inadempimento dell’ente agli obblighi contrattuali e la sua condanna alla restituzione delle cauzioni versategli, oltre accessori, nonché al risarcimento del danno asseritamente patito nel corso della trattativa precontrattuale in tali casi, infatti, viene in rilievo una fattispecie svolta ed esaurita tra l’originaria aggiudicazione e la stipula del contratto, dove alla deliberazione di aggiudicazione dell’appalto non ha fatto seguito la stipula della convenzione di disciplina tra le parti, bensì, all’esito di una fase interlocutoria volta alla eventuale rinegoziazione dell’oggetto dell’instaurando rapporto, la decadenza dalla stessa aggiudicazione. ENTI PUBBLICI – SUCCESSIONE TRA ENTI. Soppressione di un ente pubblico e interruzione del processo. CONS. STATO, SEZ. VI 24 NOVEMBRE 2015, N. 5329 La soppressione di un ente pubblico non determina l’interruzione del processo quando all’ente soppresso sia succeduto nel munus” altro ente pubblico. La successione nel munus ” fra pubbliche amministrazione è il fenomeno di natura pubblicistica che si concretizza nel passaggio di attribuzioni fra le amministrazioni medesime, con trasferimento della titolarità sia delle strutture burocratiche che dei rapporti amministrativi pendenti ma senza una vera soluzione di continuità. CONS. STATO, SEZ. VI 18 NOVEMBRE 2015, N. 5276 GIURISDIZIONE – GIURISDIZIONE IN MATERIA DI DIRITTI INAFFIEVOLIBILI. La tutela dei diritti inaffievolibili” spetta al G.O. è un ritorno al passato? Le controversie riguardanti lesioni del diritto soggettivo alla salute, non suscettibile di affievolimento, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. Con riferimento alle procedure di transazione relative alle cause risarcitorie attivate da emofilici, talassemici, vaccinati e trasfusi occasionali a causa di patologie HIV, HCB, HBV insorte con l’assunzione di emoderivati, emotrasfusioni, vaccini obbligatori, le relative questioni sono strettamente collegate alla fondamentale tutela del diritto alla salute, garantito costituzionalmente come diritto soggettivo perfetto, e sono immanenti, nelle relative pretese di fronte alla pubblica amministrazione, istituti del nostro ordinamento giuridico, quali la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, l’azione di risarcimento, l’eventuale prescrizione opponibile, integranti, nei confronti delle parti coinvolte ed in specie dei danneggiati, posizioni di diritto soggettivo perfetto, non suscettibili di essere degradate o affievolite ad interesse legittimo dalla discrezionalità dell'Amministrazione. La normativa che ha posto i criteri con i quali definire le transazioni da stipulare con i soggetti affetti dalle patologie in questione legge 141/2003, decreto del Ministero della Salute 3 novembre 2003, decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 132 in data 28 aprile 2009 recante il regolamento di esecuzione dell’art. 33, comma 2, del d.l. 159/2007 convertito nella legge 222/2007 e legge 244/2007, art. 2, comma 362 non ha derogato a quella di carattere generale, né ha pregiudicato i diritti soggettivi in capo agli interessati ciò, in quanto gli atti amministrativi adottati al fine di disciplinare e definire in maniera transattiva le numerose controversie insorte, non risultano tali da poter incidere sui diritti soggettivi degli interessati, restando pur sempre nella disponibilità di questi ultimi, aderire o meno alle procedure transattive ben potendo continuare a coltivare le azioni risarcitorie intraprese in sede civile. Con riferimento alle procedure di transazione relative alle cause risarcitorie attivate da emofilici, talassemici, vaccinati e trasfusi occasionali a causa di patologie HIV, HCB, HBV , nessun obbligo può rinvenirsi in capo al danneggiato di aderire alla transazione, pena la perdita dei propri diritti nè tanto meno è ipotizzabile la esclusione dal risarcimento del danneggiato che non sia ammesso alla procedura transattiva, sicché la sua posizione davanti alla amministrazione deve continuarsi a qualificare quale diritto soggettivo perfetto, da fare valere di fronte al giudice ordinario, il quale ha tutti gli strumenti processuali per dare soddisfazione alle pretese dell' interessato.