RASSEGNA TAR

TAR LAZIO, ROMA, SEZ. II-BIS 20 NOVEMBRE 2015, N. 13131 CONTRATTI PUBBLICI – AVVALIMENTO. Non è sostituibile l’impresa ausiliaria raggiuntada una informativa antimafia interdittiva. L’art. 37, comma 19, del d.lgs. n. 163/2006 che concede in favore del mandatario la facoltà, anche per il caso di interdittiva antimafia a carico della mandante non è applicabile estensivamente al caso dell’avvalimento, e pertanto non opera nell’ipotesi in cui l’impresa ausiliaria sia raggiuntada una informativa antimafia interdittiva dopo l’aggiudicazione provvisoria. L’art. 37, comma 19, del d.lgs. n. 163/2006 costituisce una norma eccezionale non suscettibile di applicazione analogica, ex art. 14 disp. prel c.c., e si riferisce al caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti e non ad una ipotesi di avvalimento. Nella materia delle gare pubbliche, il principio di immodificabilità dell’offerta vige ed è cogente sia con riferimento alla figura soggettiva dei partecipanti alla gara sia con riguardo agli elementi oggettivi essenziali dell’offerta presentata. L’inserimento di un nuovo contratto di avvalimento stipulato, a gara già espletata, con un’impresa terza che non ha partecipato alla procedura viola le regole di correttezza e delle procedure di evidenza pubblica e, in particolare, il principio della par condicio dei concorrenti. L’inutile decorso del termine di trenta giorni, qualora non diversamente previsto indicato nell’art. 12, comma 1, del Codice dei contratti, comporta non già l’aggiudicazione definitiva, ma soltanto l’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria della gara adempimento, questo, che ai sensi del citato art. 11, comma 5, è preliminare all’adozione del provvedimento finale di aggiudicazione definitiva in altre parole, scaduto il termine di trenta giorni dall’aggiudicazione provvisoria, quest’ultima, in difetto di un provvedimento espresso, si ha per approvata tacitamente, e l’aggiudicatario provvisorio può esigere, chiedendola formalmente, l’emissione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, quale atto conclusivo della procedura concorsuale. TAR CAMPANIA, NAPOLI, SEZ. VII 24 NOVEMBRE 2015, N. 5456 DEMANIO E BENI PUBBLICI – REGIME GIURIDICO. Alienazioni del patrimonio immobiliare pubblico e ammissibilità della trattativa privata. In tema di alienazioni del patrimonio immobiliare di proprietà della P.A., la trattativa privata costituisce modalità di alienazione ammissibile solo nei casi espressamente previsti dall’art. 41 del R.D. n. 827/1924i fra questi non rientra l’ipotesi in cui ad essere alienato sia un terreno di proprietà comunale. A norma dell’art. 12, comma 2, della l. n. 127/1997, i Comuni e le Province possono procedere alle alienazioni del proprio patrimonio immobiliare anche in deroga alle norme sulla contabilità generale degli enti locali, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile e sempre che siano assicurati criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto, da definire con regolamento dell'ente interessato. TAR LIGURIA, GENOVA, SEZ. II 20 NOVEMBRE 2015, N. 933 RISARCIMENTO DEL DANNO – DANNO DA LESIONE DELL’INTERESSE LEGITTIMO PRETENSIVO. Comportamenti ostruzionistici del Comune e danno da lesione dell’interesse legittimo pretensivo. Nel caso in cui l’Autorità Comunale assuma comportamenti ostruzionistici al fine di non rilasciare il titolo abilitativo edilizio necessario per la realizzazione di una centrale a biomasse, già sostanzialmente autorizzata in tutte le altre sedi amministrative di competenza, si verifica in concreto una lesione contra jus di un interesse legittimo pretensivo dell’interessato, ritenuto meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico, causalmente riconducibile alla condotta illegittima dell’Autorità Comunale a cui, dal punto di vista soggettivo, va rimproverato il fatto che l'adozione dell'atto o del comportamento illegittimo, lesivo dell'interesse del danneggiato, sia avvenuta in violazione delle regole di imparzialità, di correttezza e di buona amministrazione alle quali l'esercizio della funzione amministrativa deve ispirarsi, valutabile dal G.A. in quanto esse rappresentano dei limiti esterni alla discrezionalità.