RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONS. STATO, AD. PLEN. 13 NOVEMBRE 2015, N. 10 CONTRATTI PUBBLICI – CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI ORDINARI – DISCORDANZA FRA OFFERTA ESPRESSA IN LETTERE E OFFERTA ESPRESSA IN CIFRE. In caso di discordanza fra offerta espressa in lettere e offerta espressa in cifre, quale prevale? Nel caso in cui, in sede di esame delle offerte presentate ad una gara pubblica, emergano delle discordanze fra le offerte espresse in lettere e quelle espresse in cifre, trova normalmente applicazione la regola generale stabilita dall’art. 119, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, secondo cui occorre dare prevalenza alle offerte espresse in lettere. In tema di contratti pubblici, in caso di discordanze fra le offerte espresse in lettere e quelle espresse in cifre, il criterio enunciato dall’art. 119, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010 costituisce espressione di un principio di portata generale. L’organicità, la completezza e la specificità del d.lgs. n. 163 del 2006 e del relativo Regolamento di esecuzione , destinato a disciplinare i contratti delle stazioni appaltanti, degli enti aggiudicatori e dei soggetti aggiudicatari, aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi, prodotti, lavori ed opere”, consentono di affermarne la natura derogatoria, nel suo complesso, rispetto alle disposizioni vigenti del r.d. n. 827 del 1924 che ha come obiettivo principale l’equilibrio economico-finanziario dello Stato. Di conseguenza l’ambito applicativo del suddetto d.P.R. può essere validamente circoscritto alle ipotesi, non ricomprese nell’alveo della disciplina del Codice dei contratti, in cui si renda necessario valorizzare l’interesse economico dello Stato da ciò può desumersi che il vantaggio per l’Amministrazione assurge a criterio dirimente in caso di contrasto fra offerta espressa in lettere ed offerta espressa in cifre, laddove occorra massimizzare gli introiti per l’Erario, mentre gli interessi degli operatori economici sono posti in un secondo piano. In ultima analisi, il criterio di cui all’art. 72 r.d. n. 827 del 1924 può ritenersi validamente operante nelle ipotesi di procedure ad evidenza pubblica aventi ad oggetto la stipula di contratti passivi, come la vendita o la locazione di beni. CONS. STATO, SEZ. IV 10 novembre 2015, n. 5103 CONTRATTI PUBBLICI – ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO. La Fondazione non costituisce un organismo di diritto pubblico. Deve essere devoluta alla cognizione del G.O. la controversia riguardante una procedura di gara nella quale stazione appaltante sia una Fondazione, non potendo tale soggetto essere qualificato come organismo di diritto pubblico a norma dell’art. 3, comma 26, del d.lgs. n. 163 del 2006, mancando in capo ad esso sia il requisito teleologico” sia il requisito della influenza dominante”. CONS. STATO, SEZ. IV 3 NOVEMBRE 2015, N. 5010 MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO – ESCLUSIONE DEL DOVERE DI MOTIVAZIONE – IN CASO DI RECUPERO DELLE SOMME INDEBITAMENTE CORRISPOSTE. Il regime della ripetizione dell’indebito da parte della P.A L’azione di ripetizione di indebito – che ha come fondamento l’inesistenza dell’obbligazione adempiuta da una parte o perché il vincolo obbligatorio non è mai sorto o perché è venuto meno successivamente - è soggetta a prescrizione ordinaria decennale il cui termine decorre dal giorno in cui le somme sono state materialmente erogate art. 2946 c.c. . L’esercizio del potere dell’Amministrazione di ripetere le somme indebitamente corrisposte ai pubblici dipendenti costituisce atto dovuto” si tratta invero di attività amministrativa priva di valenza provvedimentale, che non richiede specifica motivazione e che è sostenuta da un interesse pubblico in re ipsa. Ne deriva che il mancato recupero delle somme in questione è qualificabile come danno erariale salva la regola per cui le modalità di recupero non devono essere eccessivamente onerose, in relazione alle condizioni di vita del debitore .