RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONS. STATO, AD. PLEN., 2 NOVEMBRE 2015, N. 9 CONTRATTI PUBBLICI – SUBAPPALTO. In sede di presentazione dell’offerta non è obbligatoria l’indicazione del subappaltatore. L’indicazione del nominativo del subappaltatore già in sede di presentazione dell’offerta non è obbligatoria, neanche nell’ipotesi in cui il concorrente non possieda la qualificazione nelle categorie scorporabili previste all’art. 107, comma 2, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Non sono legittimamente esercitabili i poteri attinenti al soccorso istruttorio, nel caso di omessa indicazione degli oneri di sicurezza aziendali, anche per le procedure nelle quali la fase della presentazione delle offerte si è conclusa prima della pubblicazione della decisione dell’Adunanza Plenaria n. 3 del 2015. CONS. STATO, SEZ. V, 4 NOVEMBRE 2015, N. 5029 LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLA P.A. – ASSUNZIONI – PRINCIPI GENERALI. Proroga ex lege delle graduatorie e procedure di selezione riservate ai dipendenti della P.A. In materia di proroga dell’efficacia delle graduatorie, il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con L. n. 125 del 2013, ha espressamente riferito la proroga della efficacia delle graduatorie alle graduatorie di concorsi pubblici , nell’accezione tecnico-giuridica della proposizione riguardante la tipica procedura d’accesso al pubblico impiego aperta a tutti i soggetti in possesso dei requisiti culturali previsti dal bando e non circoscritta ai dipendenti dell’amministrazione che bandisce il concorso. In materia di accesso al pubblico impiego, il principio della preferenza per lo scorrimento della graduatoria non può applicarsi al caso in cui la graduatoria degli idonei non sia stata approvata all’esito del concorso pubblico, ma di una selezione interna, in quanto la disomogeneità tra i due termini di comparazione progressione verticale in base a procedura interna e pubblico concorso non permette di derogare alla regola imposta dalla sopravvenuta normativa con la decorrenza ivi indicata del concorso pubblico, così impedendo il ricorso alla facoltà di scorrimento. CONS. STATO, SEZ. III, 2 NOVEMBRE 2015, N. 4991 OPPOSIZIONE DI TERZO – PRESUPPOSTI DELL'AZIONE – PREGIUDIZIO. I presupposti per l’opposizione di terzo. Ai sensi dell’art. 108, comma 1, c.p.a., come modificato dal d.lgs. n. 195/2011, la legittimazione a proporre opposizione di terzo sussiste solo in presenza di due presupposti la mancata partecipazione al giudizio conclusosi con la sentenza opposta ed il pregiudizio che reca la sentenza ad una posizione giuridica di diritto soggettivo o di interesse legittimo di cui l’opponente risulti titolare.