RASSEGNA TAR

TAR LAZIO, ROMA, SEZ. II QUATER 5 OTTOBRE 2015, N. 11478 DEMANIO E BENI PUBBLICI – SERVITÙ PUBBLICHE. Servitù pubblica su strada aperta al pubblico transito le indicazioni del Tar di Roma. L’accertamento in ordine alla effettiva destinazione ad uso pubblico di una strada presuppone, necessariamente, l'esistenza di un atto o di un fatto in base al quale la proprietà del suolo su cui essa sorge sia di proprietà di un ente pubblico territoriale, ovvero che a favore del medesimo ente sia costituita una servitù di uso pubblico e che la stessa sia destinata all'uso pubblico con una manifestazione di volontà espressa o tacita dell'ente medesimo, senza che sia sufficiente a tal fine l'esplicarsi di fatto del transito del pubblico, né la mera previsione programmatica della sua destinazione a strada pubblica, o, ancora, l'intervento di atti di riconoscimento da parte dell'Amministrazione stessa circa la funzione da essa assolta. TAR LOMBARDIA, BRESCIA, SEZ. I 5 OTTOBRE 2015, N. 1246 EDILIZIA - SANZIONI AMMINISTRATIVE – INTERVENTI ESEGUITI IN ASSENZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE, IN TOTALE DIFFORMITÀ O CON VARIAZIONI ESSENZIALI ORDINE DI DEMOLIZIONE. Le sanzioni avverso gli abusi edilizi risalenti nel tempo. Qualora siano scoperti abusi edilizi risalenti nel tempo, per imporre la rimessione in pristino è necessario dimostrare l’esistenza di un interesse pubblico attuale. La cancellazione degli abusi tramite demolizione ha infatti una doppia finalità punire un comportamento vietato e recuperare il territorio alla sua corretta zonizzazione ne deriva che, quando l’attività repressiva ha luogo molti anni dopo la commissione dell’abuso, il secondo scopo può risultare ormai superato dalla trasformazione dei luoghi intervenuta nel frattempo rimane allora la sola finalità punitiva, che può essere ugualmente raggiunta anche attraverso sanzioni pecuniarie. TAR TOSCANA, FIRENZE, SEZ. III 18 SETTEMBRE 2015, N. 1251 LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLA P.A. – ASSUNZIONI – REQUISITI RICHIESTI. Sull’interpretazione delle clausole del bando che impongono un certo limite di età ai concorrenti. Laddove per la partecipazione a un concorso pubblico la legge o il bando stabiliscano un limite di età quale requisito di ammissione, questo deve intendersi superato quando ha inizio, dal giorno successivo al compimento di quell’età, il relativo anno, non rilevando che – come invero è accaduto nella fattispecie concretamente scrutinata dal Tar di Firenze – il bando, anziché contenere il riferimento al compimento” dell’età, richiami il concetto dell'età non superiore a” le due formulazioni sono infatti equivalenti, atteso che, se si compie” un anno di vita al passaggio di trecentosessantacinque giorni dalla nascita, il limite di età indicato quale requisito di ammissione viene superato” nello stesso giorno in cui si compiono, e quindi si esauriscono, gli anni indicati nella clausola della lex specialis .