RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONS. STATO, SEZ. V 28 SETTEMBRE 2015, N. 4512 CONTRATTI PUBBLICI – CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI ORDINARI - REQUISITI DEI PARTECIPANTI ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO. Il comportamento gravemente negligente tenuto in occasione di precedenti rapporti negoziali. L’art. 38, comma 1, lett. f , del d.lgs. n. 163/2006 incentra il compito demandato alla stazione appaltante nella valutazione della grave negligenza o mala fede nell’esecuzione delle prestazioni affidate” all’impresa partecipante alla procedura di gara endiadi, quella della grave negligenza o mala fede, che rimanda allo scrutinio, sotto il profilo oggettivo o soggettivo, del comportamento tenuto dall’impresa nel corso dell’esecuzione del rapporto contrattuale, prescindendo del tutto dall’inadempimento o inesattezza della prestazione ex art. 1218 c.c. . CONS. STATO, SEZ. IV 21 SETTEMBRE 2015, N. 4394 MOBBING – IL MOBBING NEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO. Il mobbing nell’ambito del rapporto di pubblico impiego. Nell’ambito del rapporto di pubblico impiego ilmobbing si sostanzia in una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, complessa, continuata e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del dipendente nell'ambiente di lavoro, la quale si manifesta con comportamenti intenzionalmente ostili, reiterati e sistematici, esorbitanti od incongrui rispetto all'ordinaria gestione del rapporto, espressivi di un disegno in realtà finalizzato alla persecuzione o alla vessazione del medesimo dipendente, tale da provocare un effetto lesivo della sua salute psicofisica. In particolare, ai fini della configurabilità della condotta lesiva damobbing, va accertata la presenza di una pluralità di elementi costitutivi a la molteplicità e globalità di comportamenti a carattere persecutorio, illeciti o anche di per sé leciti, posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente secondo un disegno vessatorio b l’evento lesivo della salute psicofisica del dipendente c il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e la lesione dell'integrità psicofisica del lavoratore d la prova dell'elemento soggettivo consistente nell'intento persecutorio. GIURISDIZIONE – GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA – AMBITO DELLA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA ESCLUSIVA. L’estensione della giurisdizione amministrativa nella materia del sostegno scolastico. CONS. STATO, SEZ. VI 21 SETTEMBRE 2015, ORD. N. 4374 Va rimessa all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato la seguente questione di diritto se, nella materia del sostegno scolastico, la giurisdizione del giudice amministrativo possa ritenersi piena, o, come avviene in linea di principio per altri settori come quello dei contratti ad evidenza pubblica , detta giurisdizione sia limitata alla fase procedurale che si completa con la formazione del P.E.I., con devoluzione al giudice ordinario delle controversie riferite alla successiva fase esecutiva del Piano stesso.