RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONS. STATO, SEZ. III, 3 AGOSTO 2015, numero 3825 GIURISDIZIONE – GIURISDIZIONE IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO. Trasferimento dello straniero richiedente asilo e riparto della giurisdizione. I provvedimenti che negano il permesso di soggiorno per protezione internazionale da quella diretta al conseguimento della protezione maggiore fino a quella residuale di cui all’art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 286/1998 rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto la posizione giuridica azionata dall’interessato ha consistenza di diritto soggettivo viceversa, è devoluta al giudice amministrativo la cognizione del giudizio di impugnazione del provvedimento ministeriale che, non negando il permesso di soggiorno, si limita a disporre il trasferimento in altro Stato membro dello straniero richiedente protezione internazionale in quest’ultimo caso, infatti, si versa in materia di interesse legittimo, in quanto il provvedimento che dispone il trasferimento dello straniero richiedente asilo, adottato dopo l'interpello dello Stato italiano a quello estero, che abbia poi risposto positivamente c.d. ripresa in carico , ha carattere discrezionale e la scelta se esaminare la domanda d'asilo in Italia o rimandare il ricorrente nel Paese estero dev'essere effettuata entro il termine perentorio di tre mesi dalla domanda d'asilo, cosicché deve ritenersi sussistere la giurisdizione del giudice amministrativo. CONS. STATO, SEZ. III, 3 AGOSTO 2015, numero 3813 PROCESSO AMMINISTRATIVO DI PRIMO GRADO – GRADAZIONE DEI MOTIVI DI IMPUGNAZIONE. I limiti del potere della parte di graduare i motivi e le domande. L’art. 34, comma 2, cod. proc. amm., secondo cui in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati ”, è espressione del principio costituzionale fondamentale di separazione dei poteri e di riserva di amministrazione che, storicamente, nel disegno costituzionale, hanno giustificato e consolidato il sistema della giustizia amministrativa in tutte le situazioni di incompetenza, carenza di proposta o parere obbligatorio si versa nella situazione in cui il potere amministrativo non è stato ancora esercitato, sicché il giudice non può fare altro che rilevare, se assodato, il relativo vizio e assorbire tutte le altre censure, non potendo dettare le regole dell’azione amministrativa nei confronti di un organo che non ha ancora esercitato il suo munus . CONS. STATO, SEZ. V, 21 LUGLIO 2015, numero 3631 CONTRATTI PUBBLICI – CONCESSIONI DI LAVORI PUBBLICI. La differenza tra la concessione di servizi e la concessione di lavori pubblici. Per distinguere tra la concessione di servizi e la concessione di lavori pubblici, oltre al criterio della prevalenza economica” sancito dall’art. 14 del d.lgs. n. 163/2006 , deve essere svolta una valutazione di tipo funzionale, in virtù della quale deve optarsi per l’ipotesi della concessione di lavori pubblici se la gestione del servizio è strumentale alla costruzione dell'opera, in quanto diretta a consentire il reperimento dei mezzi finanziari necessari alla realizzazione, mentre si versa in tema di concessione di servizi pubblici quando l'espletamento dei lavori è strumentale, sotto i profili della manutenzione, del restauro e dell'implementazione, alla gestione di un servizio pubblico il cui funzionamento è già assicurato da un'opera esistente.