RASSEGNA TAR

TAR CAMPANIA, NAPOLI, SEZ. VII, 28 LUGLIO 2015, N. 3972 RISARCIMENTO DEL DANNO – RISARCIMENTO AI DANNI DELLA P.A. NELL'AMBITO DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO. Risarcimento del danno biologico richiesto dal dipendente pubblico. La domanda del dipendente volta alla condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno biologico si presta ad essere qualificata sia come azione di natura extracontrattuale, se proposta ai sensi dell'art. 2043 c.c., e dunque appartenente alla giurisdizione del giudice ordinario, sia come azione per l'accertamento della responsabilità contrattuale della Pubblica Amministrazione quando essa sia invece correlata alla violazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza dell'obbligo di tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori dipendenti. L’azione volta a conseguire il risarcimento del danno biologico definibile quale lesione alla integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione di reddito del danneggiato”, alla luce del disposto di cui agli artt. 138 e 139 D.Lgs. n. 209/2005 risulta cumulabile con la pretesa all’equo indennizzo invero, mentre il risarcimento, quanto ad oggetto e finalità, tende a ristabilire l’equilibrio nella situazione del soggetto turbata dall’evento lesivo e a compensare per equivalente la perduta integrità fisio-psichica, l’equo indennizzo, proprio per il concetto e di discrezionalità ad esso inerente, e per la sua non coincidenza con l’entità effettiva del pregiudizio subito dal dipendente, appare viceversa avvicinabile ad una delle varie indennità che l’Amministrazione conferisce ai propri dipendenti in relazione alle vicende del servizio, con funzioni di graduazione e di equa distribuzione di compensi aggiuntivi. Da tanto deriva che dall’importo liquidato a titolo di risarcimento del danno alla persona patrimoniale o biologico non può essere detratto quanto già percepito dal danneggiato a titolo di pensione di inabilità o di reversibilità, oppure a titolo di assegni, di equo indennizzo, o di qualsiasi altra speciale erogazione connessa alla morte od all’invalidità in quanto, perché possa applicarsi il principio della compensatio lucri cum damno è necessario che il vantaggio economico sia arrecato direttamente dal medesimo fatto concreto che ha prodotto il danno. TAR TOSCANA, FIRENZE, SEZ. I, 27 LUGLIO 2015, N. 1119 GIURISDIZIONE – GIURISDIZIONE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI. Annullamento dell’aggiudicazione e rifiuto di stipulare il contratto decide il G.A In tema di appalti pubblici, qualora alla deliberazione di aggiudicazione dell'appalto non segua la stipula del contratto tra le parti ma intervenga la decadenza della stessa aggiudicazione, la controversia introdotta dall'aggiudicatario decaduto appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, essendosi la fattispecie svolta ed esaurita tra l'originaria aggiudicazione e la stipula del contratto, mai avvenuta. In tema di appalti pubblici, una volta che si è addivenuti all’aggiudicazione, nella fase intercorrente tra quest’ultima e la stipulazione del contratto vengono in rilievo posizioni di diritto soggettivo poiché l’interesse tutelato, a questo punto della procedura, è solo quello alla corretta esecuzione del contratto aggiudicato. Ciò che rileva in questa fase è dunque l’affidabilità dell’aggiudicatario sotto tale profilo e l’annullamento dell’aggiudicazione può conseguire a un difetto di essa. La giurisdizione, tuttavia, appartiene egualmente al giudice amministrativo in sede esclusiva, poiché questa perdura ex art. 133, comma 1, lett. e , n. 1 c.p.a., fino alla conclusione della procedura di affidamento che non può dirsi perfezionata se non con la stipulazione del contratto. TAR LOMBARDIA, MILANO, SEZ. III, 22 LUGLIO 2015, N. 1781 OTTEMPERANZA – PRINCIPI. La linea di demarcazione tra azione di ottemperanza e azione impugnatoria. La linea di demarcazione tra azione di ottemperanza e azione impugnatoria passa attraverso l'individuazione della natura dei vizi dedotti, operazione questa particolarmente delicata nei casi in cui la funzione amministrativa sia improntata a discrezionalità in caso di reiterazione, in esito a giudicato di annullamento, di atti emanati nell'esercizio di una funzione connotata da discrezionalità, l'afflizione dell'attività da eventuali nuovi vizi dà quindi luogo a violazione o a elusione del giudicato solo qualora l'atto ulteriore contenga una valutazione contrastante con le statuizioni in esso contenute viceversa, qualora i vizi ineriscano esclusivamente allo spazio valutativo rimesso dalla pronuncia di annullamento all'autorità amministrativa nel riesercizio della sua funzione, si configureranno vizi di legittimità affliggenti tale attività, denunziabili in via cognitoria-impugnatoria.