RASSEGNA TAR

TAR CALABRIA, CATANZARO, SEZ. I 25 LUGLIO 2015, N. 1262 CONTRATTI PUBBLICI – SUBAPPALTO. L’impresa concorrente deve indicare il nome del subappaltatore se non lo fa, opera il soccorso istruttorio. L’art. 118, comma 2, del d.lgs. 163/2006, nella parte in cui sottopone l’affidamento in subappalto alla condizione che i concorrenti all’atto dell’offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo, va interpretato nel senso che la dichiarazione deve contenere anche l’indicazione del subappaltatore, unitamente alla dimostrazione del possesso in capo al medesimo dei requisiti di qualificazione, ogniqualvolta il ricorso al subappalto si renda necessario in conseguenza del mancato autonomo possesso, da parte del concorrente, dei necessari requisiti di qualificazione, pur non essendo tale obbligo espressamente previsto da alcuna norma specifica, svolgendo il cd. subappalto necessario” la medesima funzione dell’avvalimento ex art. 49 D.Lgs. 163/2006 La omessa ottemperanza all’obbligo di indicazione nominativa del subappaltatore non può dar luogo alla immediata esclusione dell’impresa partecipante, ma comporta la necessaria attivazione del cd. soccorso istruttorio” disciplinato dall’art. 38 co. 2 bis D.Lgs. 163/2006, applicazione specifica del principio del giusto procedimento” ex art. 97 Cost. , spiegando tale principio interlocutorio generale forza espansiva anche in relazione all’ipotesi di mancanza assoluta delle dichiarazioni” concernenti elementi essenziali – tali essendo i requisiti di qualificazione alla cui verifica è preordinato l’obbligo di conio giurisprudenziale della indicazione nominativa del subappaltatore – e particolare rilievo nel caso specifico, alla luce della sussistenza in materia di regole non connotate da chiarezza, precisione e univocità”. TAR LAZIO, ROMA, SEZ. I 20 LUGLIO 2015, N. 9875 COMUNE – SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE PER INFILTRAZIONI MAFIOSE. Lo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose. Il decreto del Presidente della Repubblica con il quale è disposto lo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose, e la relazione ministeriale di accompagnamento, costituiscono atti di alta amministrazione, perché determinano la prevalenza delle azioni di contrasto alle mafie rispetto alla conservazione degli esiti delle consultazioni elettorali. Il provvedimento di scioglimento degli organi comunali deve essere la risultante di una ponderazione comparativa tra valori costituzionali parimenti garantiti, quali l'espressione della volontà popolare, da un lato, e la tutela, dall'altro, dei principi di libertà, uguaglianza nella partecipazione alla vita civile, nonché di imparzialità, di buon andamento e di regolare svolgimento dell'attività amministrativa, rafforzando le garanzie offerte dall'ordinamento a tutela delle autonomie locali. Il livello istituzionale degli organi competenti ad adottare tale provvedimento il provvedimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, formulata con apposita relazione di cui forma parte integrante quella inizialmente elaborata dal Prefetto garantisce l'apprezzamento del merito e la ponderazione degli interessi coinvolti. Nell’ipotesi di scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose, l’Amministrazione gode di ampia discrezionalità, considerato che non si richiede né che la commissione di reati da parte degli amministratori, né che i collegamenti tra l’amministrazione e le organizzazioni criminali risultino da prove inconfutabili, dimostrandosi sufficienti elementi univoci e coerenti volti a far ritenere un collegamento tra l’Amministrazione e i gruppi criminali. Il sindacato del giudice amministrativo sulla ricostruzione dei fatti e sulle implicazioni desunte dagli stessi non può quindi spingersi oltre il riscontro della correttezza logica e del non travisamento dei fatti, essendo rimesso il loro apprezzamento alla più ampia discrezionalità dell’autorità amministrativa. TAR SARDEGNA, CAGLIARI, SEZ. II 20 LUGLIO 2015, N. 955 LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLA P.A. – SPOIL SYSTEM. Lo spoil system non opera per il Collegio dei revisori dei conti. Alla luce del vigente quadro costituzionale l’indipendenza degli organi tecnici e di controllo dagli organi politici costituisce un principio consolidato, direttamente riferibile all’art. 97 della Costituzione e ora ai criteri generali di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 da tanto discende che deve essere esclusa l’operatività del meccanismo dello spoil system con riferimento ai membri del Collegio dei revisori dei conti, non rilevando il fatto che i componenti dello stesso siano nominati su base fiduciaria e con funzioni anche di indirizzo e consulenza degli organi politici regionali.