RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

24 LUGLIO 2015, N. 189 EDILIZIA E URBANISTICA. Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia – modifiche al testo unico in materia edilizia –definizioni degli interventi edilizi – previsione che sono considerati interventi di nuova costruzione l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee ancorché siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto” – ricorso proposto ove la disposizione censurata fosse interpretata nel senso di determinare l'attrazione degli interventi suddetti nell'alveo della disciplina edificatoria di spettanza statale, con conseguente necessità del previo ottenimento del permesso a costruire – illegittimità costituzionale. Deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 41, co. 4, del d.l. n. 69/2013, che, novellando l’art. 3, co. 1, lett. e.5 , del d.P.R. n. 380/2001 Testo Unico dell’Edilizia , ha stabilito che costituiscono interventi di nuova costruzione l’installazione di manufatti leggeri anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, ancorché siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all’interno di strutture ricettive all’aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti, così estendendo, con norma di dettaglio, l’ambito oggettivo degli interventi di nuova costruzione , per i quali è richiesto il permesso di costruire. In particolare, tale norma ha individuato specifiche tipologie di interventi edilizi, realizzati nell’ambito delle strutture turistico-ricettive all’aperto, molto peculiari, che peraltro contraddicono i criteri generali della trasformazione permanente del territorio e della precarietà strutturale e funzionale degli interventi forniti, dallo stesso legislatore statale, ai fini dell’identificazione della necessità o meno del titolo abilitativo. In tal modo, la norma impugnata ha sottratto al legislatore regionale ogni spazio di intervento, determinando la compressione della sua competenza concorrente in materia di governo del territorio, nonché la lesione della competenza residuale del medesimo in materia di turismo, strettamente connessa, nel caso di specie, alla prima. Si veda Corte Cost., sent. n. 278/2010 è incostituzionale l' art. 3, co. 9, legge n. 99/2009, nella parte in cui detta in materia di mezzi mobili di pernottamento una disciplina dettagliata e specifica che non lascia alcuno spazio al legislatore regionale, stabilendo che, al fine di garantire migliori condizioni di competitività sul mercato internazionale e dell'offerta di servizi turistici, nelle strutture turistico-ricettive all'aperto, le installazioni e i rimessaggi dei mezzi mobili di pernottamento, anche se collocati permanentemente, per l'esercizio dell'attività, entro il perimetro delle strutture turistico-ricettive regolarmente autorizzate, purché ottemperino alle specifiche condizioni strutturali e di mobilità stabilite dagli ordinamenti regionali, non costituiscono in alcun caso attività rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici. 24 LUGLIO 2015, N. 188 BILANCIO E CONTABILITÀ PUBBLICA. Norme della Regione Piemonte – bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015 – autorizzazione dell'assunzione degli impegni di spesa entro il limite degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2013 – assegnazione al capitolo n. 149827 denominato Fondo per l'esercizio delle funzioni conferite” della somma, in termini di competenza, di euro 20.000.000 – aggiornamenti e variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 – variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 - illegittimità costituzionale parziale. Una riduzione del bilancio provinciale del cinquanta per cento rispetto all’anno precedente e del sessantasette per cento rispetto al biennio anteriore, ad invarianza di funzioni e senza un progetto di riorganizzazione, si pone in contrasto con i più elementari canoni della ragionevolezza. Si veda Corte Cost., sent. n. 138/1999 possono aversi, senza violazione costituzionale, riduzioni di risorse per la Regione, purché non tali da rendere impossibile lo svolgimento delle sue funzioni. Ciò vale tanto più in presenza di un sistema di finanziamento che dovrebbe essere coordinato con il riparto delle funzioni, così da far corrispondere il più possibile esercizio di funzioni e relativi oneri finanziari, da un lato, e disponibilità di risorse, dall’altro sentenza n. 138 del 1999. 23 LUGLIO 2015, N. 185 REATI E PENE. Recidiva – delitti indicati all'art. 407, co. 2, lett. a , cod. proc. pen. – obbligatorietà dell'aumento della pena per la recidiva – illegittimità costituzionale parziale. Tutte le ipotesi di recidiva hanno natura facoltativa, ad eccezione di quella prevista dal quinto comma dell’art. 99 cod. pen. come sostituito dall’art. 4 della legge n. 251/2005 . Pertanto, quando la contestazione concerne una delle ipotesi contemplate dai primi quattro commi dell’art. 99 cod. pen. è compito del giudice verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito è effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità. All’esito di tale verifica si ritiene che al giudice sia consentito negare la rilevanza aggravatrice della recidiva ed escludere la circostanza, non applicando il relativo aumento della sanzione. Nel caso della recidiva prevista dall’art. 99, co. 5, cod. pen., questa verifica è preclusa, atteso che l’aumento della pena consegue automaticamente al mero riscontro formale della precedente condanna e dell’essere il nuovo reato compreso nell’elenco dell’art. 407, co. 2, lett. a , cod. proc. pen., senza che il giudice sia tenuto ad accertare in concreto se, in rapporto ai precedenti, il nuovo episodio delittuoso sia indicativo di una più accentuata colpevolezza e di una maggiore pericolosità del reo. Il rigido automatismo sanzionatorio cui dà luogo la norma censurata – collegando l’automatico e obbligatorio aumento di pena esclusivamente al dato formale del titolo di reato commesso – è del tutto privo di ragionevolezza, perché inadeguato a neutralizzare gli elementi eventualmente desumibili dalla natura e dal tempo di commissione dei precedenti reati e dagli altri parametri che dovrebbero formare oggetto della valutazione del giudice, prima di riconoscere che i precedenti penali sono indicativi di una più accentuata colpevolezza e di una maggiore pericolosità del reo. Si veda Corte Cost., sent. n. 68/2012 l’individuazione delle condotte punibili e la configurazione del relativo trattamento sanzionatorio rientrano nella discrezionalità legislativa, il cui esercizio non può formare oggetto di sindacato, sul piano della legittimità costituzionale, salvo che si traduca in scelte manifestamente irragionevoli o arbitrarie.