RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONS. STATO, SEZ. V 14 LUGLIO 2015, N. 3531 DEMANIO E BENI PUBBLICI – AUTOTUTELA. L’autotutela possessoria di diritto pubblico. L’art. 378 l. n. 2248 del 1865, All. F, disciplinando una ipotesi di autotutela possessoria di diritto pubblico, non presuppone la titolarità di un diritto reale di uso pubblico o l’esistenza di una pubblica via vicinale, sicché sussiste il potere dell’amministrazione comunale di rimuovere gli ostacoli al libero transito con le modalità esistenti anteriormente, e quindi di ripristinare lo stato dei luoghi , quando sussista una situazione di fatto di oggettivo pregiudizio del pubblico passaggio, senza che vi sia necessità di ulteriore motivazione tale conclusione esegetica è conforme al principio di teoria generale secondo cui l’uso pubblico di un bene non implica necessariamente la coeva titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale. I poteri di autotutela iuris publici che discendono dall’articolo 378 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F , e mediatamente dall’articolo 823 del codice civile non presentano la medesima identità di ratio delle azioni di cui dispone il privato e possono essere esercitati anche dopo che sia decorso un anno dalla alterazione o dalla turbativa si tratta invero di un potere autoritativo con cui – anche a distanza di tempo dalla modifica della situazione di fatto - vi è il doveroso ripristino della disponibilità del bene in favore della collettività, poco importando se per trascuratezza o connivenza, o per mera mancata conoscenza delle circostanze di fatto, o per esigenze di approfondimento delle questioni, gli organi pro tempore non abbiano emanato gli atti di autotutela. CONS. STATO, SEZ. III 10 LUGLIO 2015, N. 3488 AUTOTUTELA – RETTIFICA. È legittima la rettifica sopravvenuta” del provvedimento già impugnato. Pure dopo la presentazione del ricorso, è legittima la rettifica sopravvenuta” del provvedimento già impugnato ove tale rettifica sia diretta a correggere un errore sia materiale” sia di identificazione del potere che l’Amministrazione abbia inteso esercitare tanto costituisce applicazione del principio di conservazione degli atti amministrativi e dei loro effetti giuridici, codificato dall’art. 21- nonies , comma 2, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., espressione del fondamentale principio di economicità ed efficacia dell’attività amministrativa posto dal precedente art. 1, co. 1. Le ipotesi contemplate dall’art. 57 del d.lgs. n. 163 del 2006, concernenti il ricorso al sistema di scelta del contraente a mezzo di procedura negoziata senza pubblicazione del bando, rappresentano delle eccezioni al principio generale della pubblicità e della massima concorrenzialità tipica della procedura aperta, con la conseguenza che i presupposti fissati dalla legge per la loro ammissibilità devono essere accertati con il massimo rigore e non sono suscettibili di interpretazione estensiva. CONS. STATO, SEZ. IV 3 GIUGNO 2015, ORD. N. 2707 CONTRATTI PUBBLICI – SUBAPPALTO. Subappalto occorre l’indicazione del subappaltatore? La questione passa alla Plenaria. Sono deferite all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato le tre seguenti questioni interpretative a se sia o meno obbligatoria, ai sensi dell’art. 118 del d.lgs. nr. 163/2006 e delle norme connesse, l’indicazione già in sede di presentazione dell’offerta del nominativo del subappaltatore, qualora il concorrente sia privo dei necessari requisiti di qualificazione per talune categorie scorporabili ed abbia espresso l’intento di subappaltare tali prestazioni b se, ammessa la risposta affermativa al quesito che precede, per le procedure nelle quali la fase di presentazione delle offerte si sia esaurita anteriormente al pronunciamento della Plenaria, sia possibile ovviare all’eventuale omissione attraverso il rimedio del c.d. soccorso istruttorio, e quindi invitando il concorrente interessato a integrare la dichiarazione carente c se, in relazione all’obbligo di indicazione in sede di offerta dei costi per gli oneri di sicurezza aziendale, affermato anche per gli appalti di lavori dalla sentenza nr. 3 del 2015, sia del pari possibile, per le procedure nelle quali la fase di presentazione delle offerte si sia esaurita anteriormente al ridetto pronunciamento, ovviare all’eventuale omissione attraverso il rimedio del c.d. soccorso istruttorio, e quindi invitando il concorrente interessato a integrare o precisare la dichiarazione carente.