RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONS. STATO, AD. PLEN. 20 LUGLIO 2015, N. 8 CONTRATTI PUBBLICI – CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI ORDINARI – REQUISITI DEI PARTECIPANTI ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO. Sul periodo di validità delle attestazioni SOA e sul possesso dei requisiti generali e speciali. Nel regime transitorio previsto dal comma 12, prima parte, dell'art. 375 del d.P.R. n. 207 del 2010 per le categorie non modificate dal nuovo regolamento, di validità delle attestazioni rilasciate nella vigenza del d.P.R. n. 34 del 2000 fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse”, è applicabile l'onere di verifica triennale imposto prima dall'art. 15-bis del d.P.R. n. 34 del 2000 e poi dall'art. 77 del d.P.R. n. 207 del 2010. Nel regime transitorio dettato dall'art. 375, commi 13, 16 e 17, del d.P.R. n. 207 del 2010 e ss. mm. ii. per le categorie variate” non sussiste, durante il regime di proroga, l'obbligo di verifica triennale, di cui agli artt. 15-bis del d.P.R. n. 34 del 2000 e 77 del d.P.R. n. 207 del 2010. Nelle gare di appalto per l’aggiudicazione di contratti pubblici i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa fino all’aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell’esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità. CONS. STATO, SEZ. VI 16 LUGLIO 2015, N. 3568 CONTRATTI PUBBLICI – CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI ORDINARI – CAPACITÀ TECNICHE DEI CONCORRENTI. Capacità tecniche dei concorrenti la lex specialis va interpretata in senso sostanziale. Con riferimento alla dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti, la lex specialis deve essere interpretata in senso sostanziale”, in conformità agli artt. 42, comma 1, lett. a , d.lgs. n. 163 del 2006, e 48, paragrafo 2, lett. a , punto ii , della direttiva 31 marzo 2004, n. 2004/18/CE invero, la citata normativa comunitaria e nazionale, nel richiedere la prestazione o effettuazione/esecuzione dei servizi nell’ultimo triennio, dà chiara ed univoca prevalenza al dato sostanziale relativo alla concreta esecuzione del rapporto, su quello meramente formale relativo al momento genetico della stipulazione del contratto, in coerenza alla ratio immanente al requisito in esame, di dimostrare il possesso dell’idoneità tecnico-organizzativa dell’impresa concorrente, presupponente l’esecuzione effettiva di servizi analoghi nel triennio, mentre a tal fine la mera circostanza temporale della data di conclusione dell’accordo contrattuale secondo la terminologia tecnica di cui all’art. 1326 Cod. civ. è elemento neutro e non significativo, unicamente rilevando l’esecuzione effettiva dei servizi nell’arco del triennio. CONS. STATO, AD. PLEN. 14 LUGLIO 2015, ORD. N. 7 RICORSI – RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA – NATURA GIURIDICA. La riforma dell’istituto del Ricorso Straordinario al Capo dello Stato non ha portata retroattiva. Al Decreto decisorio del Ricorso Straordinario al Capo dello Stato deve essere attribuito carattere giurisdizionale in considerazione delle riforme normative avutesi con la legge n. 69/2009 e con il codice del processo amministrativo. Le suddette novità normative, però, impediscono di ritenere che pure alle decisioni rese prima delle novità medesime possa essere riconosciuta una valenza giurisdizionale, con conseguente intangibilità della res iudicata l’istituto del Ricorso Straordinario, infatti, non è stato interessato da una revisione interpretativa di portata retroattiva, ma da una riforma sostanziale ontologicamente inidonea a incidere in senso modificativo sulla natura giuridica dei decreti presidenziali adottati in un contesto normativo in cui la decisione, pur esibendo nel suo nucleo essenziale la connotazione di statuizione di carattere giustiziale, non poteva ancora considerarsi espressione di 'funzione giurisdizionale' nel significato pregnante dell'art. 102 Cost., comma 1, e art. 103 Cost., comma 1. A sostegno dell’assunto della portata non retroattiva della novella si pone la decisiva considerazione che la valenza sostanzialmente giurisdizionale del decisum è ora fondata sulla riconduzione, già in astratto, della paternità esclusiva della decisione all’autorità giurisdizionale. Ne deriva l’assenza di detto requisito sostanziale per le decisioni adottate in un regime caratterizzato, prima dell’entrata in vigore dell’articolo 69 della legge n. 69/2009, dalla concorrente paternità in capo all’autorità amministrativa, legittimata a esprimere, attraverso un aggravamento procedurale, un avviso contrario a quello sostenuto nell’apporto consultivo del Consiglio di Stato.