RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

1 LUGLIO 2015, N. 128 REATI E PENE. Circostanze del reato – concorso di circostanze aggravanti e attenuanti – reato di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione art. 630 cod. pen – divieto di prevalenza della circostanza attenuante speciale di cui al quinto comma dell’art. 630 cod. pen. e della ulteriore circostanza attenuante, introdotta nel medesimo art. 630 cod. pen. con la sentenza n. 68 del 2012 della Corte costituzionale, sull’aggravante della recidiva di cui all’art. 99, comma quinto, cod. pen. – motivazione insufficiente – questione manifestamente inammissibile. Se il giudice rimettente ha individuato erroneamente la disposizione da censurare, sottoponendo a scrutinio di costituzionalità una norma inconferente rispetto all’oggetto delle proprie censure, la questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile. Si veda Corte Cost., ord. n. 358/2010 l’inesatta identificazione della norma da censurare comporta la manifesta inammissibilità della questione. 1 LUGLIO 2015, N. 127 PREVIDENZA. Previsione, con norma autoqualificata interpretativa, ma con efficacia innovativa, che l’art. 10, quarto comma, del d.l. n. 17 del 1983, convertito in legge n. 79 del 1983 che prevedeva che la misura dell’indennità integrativa speciale da corrispondere in aggiunta alla pensione o assegno è determinata in ragione di un quarantesimo per ogni anno di servizio utile dell’importo dell’indennità stessa spettante al personale collocato in pensione con la massima anzianità di servizio e che le variazioni dell’indennità integrativa speciale sono attribuite per l’intero importo dalla data del raggiungimento dell’età pensionabile da parte del titolare della pensione, ovvero dalla data di decorrenza della pensione di riversibilità a favore dei superstiti , si intende abrogato implicitamente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 1983, n. 730 – previsione con norma autoqualificata interpretativa, ma con efficacia innovativa, che l’art. 21, ottavo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, si interpreta nel senso che le percentuali di incremento dell’indennità integrativa ivi previste vanno corrisposte nell’aliquota massima, calcolata sulla quota dell’indennità medesima effettivamente spettante in proporzione all’anzianità conseguita alla data di cessazione dal servizio – previsione con norma autoqualificata interpretativa, ma con efficacia innovativa, che l’art. 21, nono comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, si interpreta nel senso che è fatta salva la disciplina prevista per l’attribuzione, all’atto della cessazione dal servizio, dell’indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, ivi compresa la normativa stabilita dall’art. 10 del d.l. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, ad eccezione del comma quarto del predetto art. 10 del d.l. n. 17 del 1983 – questione non fondata. In linea di principio, al legislatore non è precluso intervenire nella materia civile con nuove disposizioni retroattive, che dispieghino gli effetti sui diritti sorti in base alle leggi vigenti. Tuttavia, i principi dello Stato di diritto e la nozione di processo equo, sancito dall’art. 6 della CEDU, vietano l’interferenza del legislatore nell’amministrazione della giustizia destinata a influenzare l’esito della controversia, fatta eccezione che per motivi imperativi di interesse generale. Si veda Corte Cost., sent. n. 257/2011 dai principi della CEDU non deriva alcun divieto assoluto di norme interpretative, suscettibili di ripercuotersi sui processi in corso. 1 LUGLIO 2015, N. 125 SANITÀ PUBBLICA. Razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria – riduzione delle spese sanitarie per l’acquisto di beni e servizi – previsione per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano dell’obbligo di adottare entro il 31 dicembre 2012 provvedimenti di riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del servizio sanitario regionale, ad un livello non superiore a 3,7 posti letto per mille abitanti, comprensivo di 0,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie, adeguando coerentemente le dotazioni organiche dei presidi ospedalieri pubblici ed assumendo come riferimento un tasso di ospedalizzazione pari a 160 per mille abitanti di cui il 25 per cento riferito a ricoveri diurni – illegittimità costituzionale parziale. La ridefinizione del numero dei posti letto fruibili va ricondotta alle materie della tutela della salute e del coordinamento della finanza pubblica . I primi due periodi dell’art. 15, co. 13, lett. c , del d.l. n. 95/2012, che ne prevedono la riduzione, sono pertanto ascrivibili a detti titoli di competenza legislativa, secondo cui lo Stato determina i principi generali della materia e le Regioni la normazione specificativa. Tali disposizioni, tuttavia, non si articolano in enunciati generali riconducibili alla categoria dei principi, ma pongono in essere una disciplina di dettaglio. Ciò comporta che le misure in considerazione sono costituzionalmente illegittime, non potendo trovare fondamento nella potestà legislativa concorrente dello Stato. Si veda Corte Cost., sent. n. 207/2010 la deroga alla competenza legislativa delle Regioni, in favore di quella dello Stato, è ammessa solo nei limiti necessari ad evitare che, in parti del territorio nazionale, gli utenti debbano assoggettarsi ad un regime di assistenza sanitaria inferiore, per quantità e qualità, a quello ritenuto intangibile dallo Stato. 1 LUGLIO 2015, N. 124 AMBIENTE. Legge finanziaria 2013 della Regione Campania – realizzazione di un’opera o intervento in assenza della previa verifica di assoggettabilità o del provvedimento di valutazione di impatto ambientale VIA – possibilità di sospensione dei lavori in base a scelta discrezionale dell’autorità competente – illegittimità costituzionale parziale. La disposizione regionale che rimette ad una scelta discrezionale dell’autorità competente in materia di VIA la sospensione dei lavori in caso di mancanza della verifica di assoggettabilità o di valutazione o di difformità sostanziali dal provvedimento finale, detta una disciplina difforme da quella posta dal legislatore statale art. 29, d.lgs. n. 152/2006 , la quale impone, in queste fattispecie, l’obbligo di disporre la sospensione dei lavori. La disposizione regionale è, pertanto, costituzionalmente illegittima per invasione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente . Si veda Corte Cost., sent. n. 16/2015 spetta al legislatore statale definire gli ambiti di applicazione della normativa a tutela dell’ambiente, oltre i quali può legittimamente dispiegarsi la competenza regionale. Pertanto, restano fermi i vincoli posti dal d.lgs. n. 152/2006, al fine di assicurare che le attività affidate alle Regioni non siano svolte in maniera da danneggiare l’ambiente o mettere in pericolo la salute umana.