RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONS. STATO, SEZ. V 8 GIUGNO 2015, N. 2801 GIURISDIZIONE – GIURISDIZIONE IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO. Concorsi pubblici e riparto della giurisdizione. Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla controversia relativa alla legittimità di una procedura concorsuale già conclusasi con la nomina del vincitore, ove tuttavia tanto la causa petendi quanto il petitum del ricorso attengano alla materia del procedimento concorsuale ciò perché, in sostanza, la posizione dedotta in giudizio dal ricorrente configura in questo caso, senza possibilità di equivoci, un interesse legittimo, e non un diritto soggettivo. La giurisdizione sulla legittimità di tutto quanto attiene al processo selettivo va devoluta al giudice amministrativo, al giudice cioè cui è istituzionalmente devoluto ogni controllo sulla legittimità di ogni atto della pubblica amministrazione. CONS. STATO, SEZ. V 8 GIUGNO 2015, N. 2794 GIURISDIZIONE – GIURISDIZIONE IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO. Concorsi indetti da società a partecipazione pubblica decide il G.O. Ciò che è essenziale per radicare la giurisdizione del giudice amministrativo in materia di procedure concorsuali per l’assunzione di personale è la riconducibilità dell’atto o del comportamento all’esercizio di pubblici poteri. La circostanza che una società di diritto privato abbia volontariamente scelto di avvalersi, per il reclutamento del proprio personale, dei principi fissati dalla legge in materia di assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni cioè dei principi dettati dal comma 3 dell’art. 35 del d. lgs. n. 165 del 2001 adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori, decentramento delle procedure di reclutamento e composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso non è di per sé idonea ad incardinare la relativa procedura nell’ambito della giurisdizione del G.A. in materia concorsuale. CONS. STATO, SEZ. IV 29 MAGGIO 2015, N. 2688 SILENZIO – SILENZIO INADEMPIMENTO – OBBLIGO DI PROVVEDERE. Istanza di riqualificazione urbanistica la P.A. ha l’obbligo di provvedere. L'obbligo giuridico di provvedere, posto in capo alla Pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990, come modificato dall’art. 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69, sussiste in tutte quelle fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongano l'adozione di un provvedimento e quindi, tutte quelle volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni qualunque esse siano dell'Amministrazione. Il principio secondo cui l'obbligo di provvedere alla rideterminazione urbanistica di un'area, in relazione alla quale siano decaduti i vincoli espropriativi precedentemente in vigore o i vincoli a quelli assimilati , non comporta che essa riceva una destinazione urbanistica nel senso voluto dal privato, essendo in ogni caso rimessa al potere discrezionale dell'Amministrazione comunale la verifica e la scelta della destinazione che, in coerenza con la più generale disciplina urbanistica del territorio, risulti più idonea e più adeguata in relazione all'interesse pubblico al corretto e armonico utilizzo del territorio, potendo anche ammettersi la reiterazione degli stessi vincoli scaduti, ma solo nei limiti di una congrua e specifica motivazione sulla perdurante attualità della previsione, comparata con gli interessi privati. Nei giudizi sul silenzio della P.A. il giudice amministrativo non di regola può andare oltre la declaratoria di illegittimità dell'inerzia e l'ordine di provvedere gli resta precluso il potere di accertare direttamente la fondatezza della pretesa fatta valere dal richiedente, sostituendosi all'Amministrazione stessa invero, le disposizioni relative, ove interpretate diversamente, attribuirebbero illegittimamente, in modo indiscriminato, una giurisdizione di merito. Nell'ambito del giudizio sul silenzio della P.A., il giudice potrà conoscere dell’accoglibilità dell'istanza nelle ipotesi di manifesta fondatezza, allorché siano richiesti provvedimenti amministrativi dovuti o vincolati in cui non c'è da compiere alcuna scelta discrezionale che potrebbe sfociare in diverse soluzioni e fermo restando il limite della impossibilità di sostituirsi all'Amministrazione nonché nell'ipotesi in cui l'istanza sia manifestamente infondata, sicché risulti del tutto diseconomico obbligare l’Amministrazione a provvedere laddove l'atto espresso non potrebbe che essere di rigetto.