RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

25 GIUGNO 2015, N. 123 BILANCIO E CONTABILITÀ PUBBLICA. Norme della Regione Siciliana – disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2013 – legge di stabilità regionale – finanziamento della spesa sanitaria – giudizio di legittimità costituzionale in via principale – Commissario dello Stato per la Regione siciliana – controllo successivo sulle leggi regionali ex art. 127 Cost. – ricorso improcedibile. In conseguenza dell’eliminazione ad opera della sentenza della Corte costituzionale n. 255/2014 del frammento normativo di cui all’art. 31, co. 2, della legge n. 87/1953, come sostituito dall’art. 9, co. 1, della legge n. 131/2003, che manteneva fermo il particolare sistema di controllo delle leggi siciliane, risultano ora non più operanti le norme statutarie relative alle competenze del Commissario dello Stato nel controllo delle leggi siciliane. Si veda Corte Cost., sent. n. 255/2014 il peculiare controllo di costituzionalità delle leggi della Regione siciliana − strutturalmente preventivo − è caratterizzato da un minor grado di garanzia dell’autonomia rispetto a quello previsto dall’art. 127 Cost. pertanto, in applicazione dell’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, che introduce la clausola di maggior favore ai fini della più compiuta garanzia delle autonomie speciali, deve estendersi anche alla Regione siciliana il sistema di impugnativa successiva delle leggi regionali, previsto dal riformato art. 127 Cost 25 GIUGNO 2015, N. 122 IMPOSTE E TASSE. Imposta sulle successioni e donazioni – determinazione dell’imposta di successione nei confronti degli eredi c.d. indiretti” non legati da rapporto di coniugio né di parentela in linea retta con il defunto – previsione che, per essi, l’imposta sul valore globale netto dell’asse ereditario è aumentata dell’importo calcolato sulla singola quota di eredità – motivazione insufficiente – questione manifestamente inammissibile. Se la motivazione dell’ordinanza di rimessione non contiene indicazioni sufficienti ad una completa ricostruzione della fattispecie concreta, la questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile. Si veda Corte Cost., sent. n. 24/2015 l’oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione, con la conseguenza che non possono essere presi in considerazione ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia eccepiti, ma non fatti propri dal giudice a quo, sia volti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze. 25 GIUGNO 2015, N. 120 ENERGIA. Concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico – accordo tra la Regione Veneto e la Provincia autonoma di Trento per l’esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni interessanti i rispettivi territori – disposizioni particolari per la concessione dell’impianto di Schener-Moline – motivazione insufficiente – principio dell’autosufficienza dell’ordinanza di rimessione – questione inammissibile. Qualora la motivazione fornita dal giudice a quo sia insufficiente, in base al principio dell’autosufficienza dell’ordinanza di rimessione in relazione alle condizioni di ammissibilità della questione di legittimità costituzionale, non è possibile un riferimento, in funzione integratrice, agli argomenti proposti sul punto dalle parti. Si veda Corte Cost., ord. n. 192/2013 allorché il giudice rimettente, nel sollevare la questione di legittimità costituzionale, abbia omesso sia di descrivere la fattispecie concreta sottoposta al suo esame, sia di illustrare le ragioni in forza delle quali la disposizione censurata entrerebbe in conflitto con gli evocati parametri costituzionali, non può attribuirsi alcun rilievo, ai fini dell’ammissibilità della questione, all’avvenuto deposito, singolarmente eseguito dopo la dichiarazione di sospensione del giudizio a quo, di atti da parte volti ad enunciare” la questione, atteso che il contenuto di tali atti non è stato in alcun modo fatto proprio dal rimettente, sicché, in ossequio al principio dell’autosufficienza dell’ordinanza di rimessione, essi non sono in alcun modo utilizzabili per integrare le lacune presenti nell’ordinanza stessa. 25 GIUGNO 2015, N. 119 SERVIZIO CIVILE NAZIONALE. Disciplina – requisito della cittadinanza italiana per l’ammissione – conseguente esclusione dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nello Stato italiano – illegittimità costituzionale parziale. L’esclusione dei cittadini stranieri dalla possibilità di prestare il servizio civile nazionale, impedendo loro di concorrere a realizzare progetti di utilità sociale, comporta un’ingiustificata limitazione al pieno sviluppo della persona e all’integrazione nella comunità di accoglienza. Si veda Corte Cost., sent. n. 309/2013 l’attività di impegno sociale che la persona è chiamata a svolgere nell’ambito del servizio civile deve essere ricompresa tra i valori fondanti dell’ordinamento giuridico, riconosciuti, insieme ai diritti inviolabili dell’uomo, come base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente. 25 GIUGNO 2015, N. 118 REFERENDUM. Norme della Regione Veneto – indizione di un referendum consultivo regionale sull’indipendenza del Veneto – formulazione del quesito referendario, determinazione delle modalità di svolgimento e di proclamazione del risultato della consultazione, prescrizione agli organi regionali di avviare relazioni con l’UE e con l’ONU a garanzia delle operazioni di voto nonché di tutelare in sede internazionale il diritto del Popolo Veneto” all’autodeterminazione – illegittimità costituzionale parziale. Il referendum consultivo previsto all’art. 1 della legge regionale del Veneto n. 16/2014 – riguardante l’indizione di un referendum consultivo per conoscere la volontà degli elettori del Veneto sul seguente quesito Vuoi che il Veneto diventi una Repubblica indipendente e sovrana? Sì o No? – non solo riguarda scelte fondamentali di livello costituzionale, come tali precluse ai referendum regionali, ma suggerisce sovvertimenti istituzionali radicalmente incompatibili con i fondamentali principi di unità e indivisibilità della Repubblica, di cui all’art. 5 Cost Un’iniziativa referendaria che, come quella in esame, contraddica l’unità della Repubblica non potrebbe mai tradursi in un legittimo esercizio del potere da parte delle istituzioni regionali e si pone, perciò, extra ordinem. Si veda Corte Cost., sent. n. 365/2007 i referendum regionali, inclusi quelli di natura consultiva, non possono coinvolgere scelte di livello costituzionale. 25 GIUGNO 2015, N. 117 PROFESSIONI. Norme della Regione Campania in tema di attività professionali turistiche – previsione di una nuova modalità di riconoscimento per la professione di interprete turistico – illegittimità costituzionale parziale. La legge regionale della Campania n. 11/1986, nell’attribuire autonomo rilievo all’interprete turistico, si basa sull’art. 11 della legge n. 217/1983 Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta turistica , che definiva questa professione, ma che non è più in vigore. Allo stato, perciò, l’interprete turistico non è disciplinato dalla legge dello Stato, con la conseguenza che il legislatore regionale non può prevederne l’iscrizione in un elenco professionale. Si veda Corte Cost., sent. n. 132/2010 sono costituzionalmente illegittime, in riferimento all’art. 117, co. 3, Cost., le disposizioni regionali che prevedono la creazione di tre nuove figure professionali interprete turistico, operatore congressuale e guida turistica sportiva , che non risultano regolate dalla legislazione statale vigente in materia di professioni turistiche. Orbene, tenuto conto del principio fondamentale in materia di professioni, secondo il quale compete allo Stato l’individuazione dei profili professionali e dei requisiti necessari per il relativo esercizio anche nei confronti delle professioni turistiche, nonché della costante giurisprudenza costituzionale, devono ritenersi riservate allo Stato l’individuazione di nuove figure professionali e la disciplina dei relativi profili e titoli abilitanti.