RASSEGNA TAR

TAR LOMBARDIA, MILANO, SEZ. IV 19 GIUGNO 2015, N. 1424 CONTRATTI PUBBLICI – COMMISSIONE DI GARA. Rinnovazione degli atti di gara occorre nominare una nuova Commissione? Nel caso di annullamento giurisdizionale o d’ufficio del provvedimento di esclusione da una gara pubblica, alle operazioni di rinnovazione delle operazioni di gara può pure provvedere una diversa Commissione di gara se, pure in deroga all’art. 84, comma 12, del d.lgs. n. 163/2006, ciò possa garantire maggiore serenità di giudizio. TAR SICILIA, PALERMO, SEZ. III 5 GIUGNO 2015, N. 1316 RISARCIMENTO DEL DANNO – DANNO DA RITARDO E DA SILENZIO. Sul risarcimento del danno da ritardo. Il risarcimento dei danni per il ritardo dell’amministrazione nell’adozione di un provvedimento dovuto può essere richiesto esclusivamente nelle ipotesi in cui sia stato previamente accertato e dichiarato, dal Giudice, il silenzio inadempimento dell’amministrazione. Da ciò consegue che, affinché possano essere presi in considerazione, a fini risarcitori, i periodi di tempo in cui è perdurato l’inadempimento dell’amministrazione, è necessario che ricorrano tutte le condizioni necessarie per il suo accertamento. TAR EMILIA ROMAGNA, BOLOGNA SEZ. II, 29 MAGGIO 2015, N. 505 ESPROPRIAZIONE – ACQUISIZIONE SANANTE. Il dovere della PA di rispondere al privato che sollecita l’acquisizione sanante una storia infinita! L'art. 42 bis del D.P.R. n. 327 del 2001, nell'affermare che l'Amministrazione, valutati gli interessi in conflitto, può disporre che il bene sia acquisito al suo patrimonio non disponibile, non attribuisce all'autorità una mera facoltà, il cui esercizio sarebbe per definizione libero, ma le conferisce una potestà, cioè l'esercizio obbligatorio di un potere in funzione della cura dell'interesse pubblico, consistente nella immediata cessazione della detenzione illecita del bene, in attuazione dello stesso principio di legalità, con conseguente acquisizione al patrimonio dell'ente, di un bene oramai definitivamente utilizzato a scopi pubblicistici in atri termini, l'Amministrazione ha un vero e proprio obbligo di esercitare tale potere qualora il suo esercizio, all'esito della valutazione sugli interessi in conflitto, risulti meglio corrispondere all'interesse pubblico rispetto alla soluzione alternativa consistente nella restituzione dell'immobile. In applicazione della disciplina recata dagli artt. 2 della L. n. 241/1990 e 31, comma 3, c.p.a., nel caso in cui il proprietario chieda all’Amministrazione di far venir meno l’occupazione illegittima mediante l’adozione di un provvedimento di acquisizione sanante, pur dovendosi negare qualsivoglia dovere di adottare l'atto di cui all'art. 42 bis, in capo all’Amministrazione sussiste tuttavia l'obbligo di esprimere compiutamente e definitivamente la propria posizione in merito all’istanza ricevuta, sicché la posizione del privato è poi tutelabile con lo speciale rito di cui agli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., non dovendosi confondere la discrezionalità amministrativa in materia con l’obbligo di far cessare il comportamento illecito ascrivibile alla stessa Amministrazione, adeguando lo stato di fatto a quello di diritto. In caso di occupazione illegittima, l'Amministrazione, nell'esercizio della sua discrezionalità, in via preliminare è chiamata a decidere se esercitare o non esercitare la potestà amministrativa di acquisizione che l'ordinamento le attribuisce solo nel caso in cui tale decisione abbia avuto esito negativo, essa è tenuta, come qualsiasi soggetto di diritto comune, alla restituzione dell'immobile e al risarcimento del danno, considerando peraltro l'inapplicabilità delle limitazioni di cui agli artt. 2058 e 2933 c.c.