RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

15 GIUGNO 2015, N. 112 ASSISTENZA. Norme della Provincia autonoma di Trento – disciplina degli interventi assistenziali in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti – previsione che le prestazioni assistenziali, di cui all’art. 3, sono estensibili, ove si tratti di soggetti residenti in Provincia di Trento e in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 5, 6 e 7, ai rifugiati stranieri, agli apolidi e agli stranieri considerati dal d.lgs. n. 113/1999, titolari della carta di soggiorno ed ai loro figli minori – principio di autosufficienza dell’ordinanza di rimessione – questione manifestamente inammissibile. Alla luce del principio di autosufficienza dell’ordinanza di rimessione, l’assenza di indicazioni sufficienti per una completa ricostruzione della fattispecie, necessaria al fine di valutare la rilevanza della questione di legittimità costituzionale, costituisce motivo di inammissibilità della questione, in quanto preclusiva della valutazione sulla rilevanza. Si veda Corte Cost., sent. n. 20/2014 la carenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza non può essere colmata dal rinvio alle deduzioni contenute in atti di parte, ostandovi il principio di autosufficienza dell’ordinanza di rimessione. 15 GIUGNO 2015, N. 110 ELEZIONI. Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia – disciplina elettorale – previsione di una soglia di sbarramento per le liste che non abbiano conseguito a livello nazionale almeno il 4% dei voti validi espressi – questione inammissibile. Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 21, co. 1, nn. 1-bis e 2 , della legge n. 18/1979 Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia , nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge n. 10/2009, il mero riferimento all’interesse all’accertamento della pienezza del diritto di voto con riguardo alle future consultazioni per l’elezione del Parlamento Europeo, senza alcun’altra indicazione, nemmeno sintetica o per relationem, non può essere considerato motivazione sufficiente e non implausibile dell’esistenza dell’interesse ad agire, idonea, in quanto tale, a escludere un riesame ad opera della Corte costituzionale dell’apprezzamento compiuto dal giudice a quo ai fini dell’ammissibilità dell’azione. Si veda Corte Cost., sent. n. 1/2014 il riscontro dell’interesse ad agire e la verifica della legittimazione delle parti sono rimessi alla valutazione del giudice a quo e non sono suscettibili di riesame da parte della Corte costituzionale, qualora risultino sorretti da una motivazione non implausibile. 15 GIUGNO 2015, N. 109 ESECUZIONE PENALE. Procedimento di esecuzione – svolgimento, su istanza degli interessati, nelle forme dell’udienza pubblica – preclusione – richiamo alla sentenza n. 135 del 2014 della Corte costituzionale – illegittimità costituzionale parziale. Gli artt. 666, co. 3, 667, co. 4, e 676 c.p.p. sono incostituzionali nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento di opposizione contro l’ordinanza in materia di applicazione della confisca si svolga, davanti al giudice dell’esecuzione, nelle forme dell’udienza pubblica. Si veda Corte Cost., sent. n. 135/2014 sono incostituzionali, per violazione degli art. 111, co. 1, e 117, co. 1, Cost., gli artt. 666, co. 3, 678, co. 1, e 679, co. 1, c.p.p., nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per l’applicazione delle misure di sicurezza si svolga, davanti al magistrato di sorveglianza e al tribunale di sorveglianza, nelle forme dell’udienza pubblica.