RASSEGNA TAR

TAR ABRUZZO, L’AQUILA, SEZ. I 14 MAGGIO 2015, N. 391 AUTOTUTELA – RECESSO. Recesso” dell’Amministrazione dal contratto di fornitura decide il G.O Ove il provvedimento di autotutela venga adottato dall’Amministrazione dopo la conclusione del procedimento di affidamento e dopo la stipulazione del contratto di fornitura con l’aggiudicatario, tale provvedimento deve essere qualificato come recesso”, ancorché esso venga espressamente qualificato dallo stesso Ente Pubblico come revoca dell’aggiudicazione” ed ancorché le ragioni di detta presunta revoca siano individuate in una situazione sopravvenuta che ha reso impossibile o comunque non più utile per la Stazione appaltante l’esecuzione del contratto stesso giustifica la sua qualificazione in termini di recesso dal relativo contratto. Ne deriva che, in caso di controversia in ordine alla legittimità del provvedimento di autotutela qualificabile come recesso”, sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario. TAR LAZIO, ROMA, SEZ. II-TER 11 MAGGIO 2015, N. 6776 EDILIZIA – SANZIONI AMMINISTRATIVE. Cartella esattoriale per il recupero coattivo di una somma dovuta per la sanzione di illeciti edilizi decide il G.A Sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in caso di controversia relativa alla legittimità della cartella esattoriale emessa nell’ambito del procedimento di sanzione di un illecito edilizio, poiché la contestazione sulla cartella esattoriale segue il regime proprio per i crediti in funzione dei quali quest’ultima è emessa ne deriva che, quando si tratta del recupero coattivo di una somma pretesa a titolo di sanzione per illeciti edilizi, la controversia rientra nell’alveo dell’art. 133 lett. f” del c.p.a TAR LAZIO, ROMA, SEZ. II-BIS 27 APRILE 2015, N. 6027 CONTRATTI PUBBLICI – CRITERI DI SELEZIONE DELLE OFFERTE NEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI NEI SETTORI ORDINARI – PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE. Criteri di aggiudicazione il criterio del prezzo più basso. Nelle gare pubbliche la scelta del criterio più idoneo per l’aggiudicazione costituisce espressione tipica della discrezionalità della stazione appaltante, non censurabile – in quanto tale – se non per evidente irrazionalità o per travisamento dei presupposti di fatto. Tuttavia, ferma restando la discrezionalità dell’Amministrazione nella scelta del metodo di aggiudicazione, il ricorso al criterio del prezzo più basso risulta ammissibile soltanto nelle ipotesi in cui la lex specialis , predeterminata al momento dell’indizione della gara, non lasci margini di definizione dei contenuti dell’appalto in capo all’iniziativa dell’impresa, predefinendo e descrivendo puntualmente tutti gli elementi progettuali e svolgendosi mediante operazioni in larga misura standardizzate, onde individuare in modo preciso le prestazioni e la concreta organizzazione del lavoro, con l’unica variabile costituita dal prezzo, rimesso all’offerta di ciascun offerente. In caso di offerta selezionata con il criterio del prezzo più basso le condizioni tecniche debbono risultare predeterminate in toto al momento dell’offerta e, dunque, alcuna rilevanza possono assumere e rivestire diverse definizioni dei contenuti dell’appalto, stabilite e rappresentate dalle concorrenti, atte a provocare e, dunque, a comportare valutazioni equitative, afferenti profili di differenziazione che connotano le offerte presentate. In presenza di gare con il sistema di scelta dell’offerta secondo il prezzo più basso, la stazione appaltante deve limitarsi a verificare la conformità dei servizi offerti rispetto alle caratteristiche tecniche indicate dal capitolato speciale d’appalto essa è dunque sostanzialmente abilitata a porre in essere un’attività connotata da natura strettamente vincolata”.