RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

15 MAGGIO 2015, N. 87 FINANZA REGIONALE. Verifica amministrativo-contabile in ordine alla gestione e alle spese di personale, ai sensi dell’art. 60, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, attivata, presso la Regione Marche, dal Ministero dell’economia e delle finanze MEF -Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – atti concernenti i risultati della verifica – conflitto di attribuzione tra enti – inammissibilità. Anche se i parametri costituzionali invocabili nei conflitti tra enti ben possono essere integrati da fonti di rango sub-costituzionale attuative delle disposizioni costituzionali , il tono costituzionale del conflitto sussiste quando le Regioni non lamentino una lesione qualsiasi, ma una lesione delle proprie competenze costituzionali. Vanno, dunque, distinti i casi in cui la lesione derivi da un atto meramente illegittimo la tutela dal quale è apprestata dalla giurisdizione amministrativa , da quelli in cui l’atto è, di per sé, viziato per contrasto con le norme costituzionali sulla competenza. Si veda Corte Cost., ord. n. 412/2008 nel conflitto di attribuzione avente ad oggetto la delimitazione delle competenze statali e regionali, va riconosciuto tono costituzionale al conflitto medesimo con riguardo alla prospettata lesione delle competenze regionali in quanto si verte sulla titolarità di attribuzioni costituzionalmente garantite , mentre le censure attinenti a profili di illegittimità amministrativa sono deducibili esclusivamente davanti ai giudici comuni. 15 MAGGIO 2015, N. 86 FINANZA PUBBLICA. Verifica sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile attivata presso la Regione Liguria dal MEF-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – relazioni effettuate dai Servizi ispettivi in materia di scostamento dagli obiettivi di finanza pubblica nelle quali sono state rilevate criticità sulla gestione regionale dell’attività finanziaria e di bilancio e su quella del personale – nota del Ragioniere generale dello Stato di trasmissione delle relazioni, con la quale si invita la Regione ad adottare provvedimenti correttivi – invio delle relazioni alla Procura regionale della Corte dei conti, ai fini dell’accertamento di eventuali responsabilità per danno erariale – conflitto di attribuzione tra enti – inammissibilità. Il ricorso per conflitto di attribuzione tra enti proposto contro atti consequenziali di atti anteriori non impugnati è inammissibile. Si veda Corte Cost., sent. n. 207/2012 va dichiarata l’inammissibilità dei ricorsi per conflitto di attribuzione proposti contro atti meramente conseguenziali confermativi, riproduttivi, esplicativi, esecutivi, etc. rispetto ad atti anteriori, non impugnati, con i quali era già stata esercitata la competenza contestata. In tali ipotesi, infatti, si verificherebbe una decadenza dall’esercizio dell’azione per il fatto che, in siffatta evenienza, attraverso l’impugnazione dell’atto meramente conseguenziale, si tenterebbe in modo surrettizio di contestare giudizialmente l’atto di cui quello impugnato è mera conseguenza e, per il quale, è già inutilmente spirato il termine. 15 MAGGIO 2015, N. 85 ESECUZIONE FORZATA. Pignoramento di somme di danaro – previsione che lo stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti dalle pubbliche amministrazioni, centrali e locali e dai loro enti, in via continuativa, a prestatori d’opera e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a mille euro, debbono essere pagati con strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte di cui all’art. 4 del d.l. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, in legge n. 122/2010 – previsione che detto limite di importo possa essere modificato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze – salvezza delle limitazioni in materia di pignoramento di cui all’art. 545 c.p.c. – somme dovute a titolo di stipendio, salario o altra indennità relativa al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento – prevista possibilità di pignoramento da parte dell’agente della riscossione a in misura pari ad 1/10 per importi fino a 2.500 euro b in misura pari ad 1/7 per importi da 2.500 a 5.000 euro – previsione che resta ferma la misura di cui all’art. 545, quarto comma, c.p.c., se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altra indennità relativa al rapporto di lavoro o di impiego, compresa quella dovuta ai sensi del licenziamento, superano i 5.000 euro – q.l.c. inammissibile. Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, i limiti della pignorabilità concernono i crediti per causa di pensioni o redditi assimilati, ma non le somme che ne sono oggetto, una volta erogate dal soggetto obbligato. Nel caso in cui l’accredito dei ratei della pensione o dei trattamenti assimilati venga effettuato, come di frequente avviene, su un conto corrente bancario o un libretto di risparmio, gli accrediti stessi si confondono con il resto delle somme ivi giacenti. Allo stato della legislazione e della giurisprudenza, dunque, la tutela del fondamentale diritto del pensionato di veder garantiti i mezzi adeguati alle esigenze di vita attraverso la fruizione del vitalizio di cui è titolare appare caratterizzata quantomeno da disomogeneità e, nella specifica fattispecie di contratto di conto corrente, dall’assenza di norme idonee a garantire l’impignorabilità di quella parte della prestazione previdenziale che vale ad assicurare al pensionato i mezzi adeguati alle esigenze di vita costituzionalmente garantite. Si veda Corte di Cassazione, sent. n. 17178/2012 nessuna preclusione o limitazione sussiste in ordine alla sequestrabilità e pignorabilità delle somme erogate per crediti previdenziali ormai definitivamente acquisite dal dipendente e confluite nel suo patrimonio, sia che esse si trovino nel suo diretto possesso, sia che esse risultino depositate a suo nome presso banche ed assoggettate, quindi, alla disciplina dell’art. 1834 cod. civ 15 MAGGIO 2015, N. 84 AMBIENTE. Immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo – delibera della Giunta regionale della Regione Abruzzo concernente determinazione inerenti il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell’art. 109 del d.lgs. n. 152 del 2006 – esclusione del regime autorizzatorio per la movimentazione di materiali in ambiente marino inferiore alla soglia limite di 25.000 metri cubi, restando soggetta tale movimentazione a sola comunicazione alla stessa autorità competente – conflitto di attribuzione tra enti – accoglimento del ricorso. La disciplina delle attività di immersione di materiali da escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, nonché di movimentazione di sedimenti marini deve ricondursi alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente . Quest’ultima non è incompatibile, con riferimento alle predette attività, con interventi specifici del legislatore regionale che si attengano alle proprie competenze e che siano, pertanto, rispettosi degli standards di tutela dell’ambiente predisposti dal legislatore statale, mediante la prescrizione dell’autorizzazione allo svolgimento delle stesse. Si veda Corte Cost., sent. n. 16/2015 spetta al legislatore statale definire gli ambiti di applicazione della normativa a tutela dell’ambiente, oltre i quali può legittimamente dispiegarsi la competenza regionale. Pertanto, restano fermi i vincoli posti dal d.lgs. n. 152 del 2006, al fine di assicurare che le attività affidate alle Regioni non siano svolte in maniera da danneggiare l’ambiente o mettere in pericolo la salute umana. 15 MAGGIO 2015, N. 83 COMMERCIO. Commercializzazione dei prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonché dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio – assoggettamento a preventiva autorizzazione da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli – sottoposizione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ad imposta di consumo nella misura pari al 58,5% del prezzo di vendita al pubblico – illegittimità costituzionale parziale. La disposizione che assoggetta ad un’aliquota unica e indifferenziata una serie eterogenea di sostanze, non contenenti nicotina, e di beni, aventi uso promiscuo viola il parametro di cui all’art. 3 Cost. per intrinseca irrazionalità. Infatti, mentre il regime fiscale dell’accisa con riferimento al mercato dei tabacchi trova la sua giustificazione nel disfavore nei confronti di un bene riconosciuto come gravemente nocivo per la salute e del quale si cerca di scoraggiare il consumo, tale presupposto non è ravvisabile in relazione al commercio di prodotti contenenti altre sostanze , diverse dalla nicotina, idonee a sostituire il consumo del tabacco, nonché dei dispositivi e delle parti di ricambio che ne consentono il consumo. Appare quindi del tutto irragionevole l’estensione del regime amministrativo e tributario proprio dei tabacchi anche al commercio di liquidi aromatizzati e di dispositivi per il relativo consumo, i quali non possono essere considerati succedanei del tabacco. Si veda Corte Cost., sent. n. 475/1994 la determinazione dell’entità dell’onere tributario è riservata al legislatore, salvo i controlli di legittimità sotto il profilo della palese arbitrarietà e irrazionalità. 15 MAGGIO 2015, N. 82 BILANCIO E CONTABILITÀ PUBBLICA Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità ed il consolidamento dei conti pubblici – concorso alla normativa degli Enti territoriali ed ulteriori riduzioni di spesa – previsione che, con le procedure previste dall’art. 27 della legge n. 42/2009, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, assicurano, a decorrere dall’anno 2012, un concorso alla finanza pubblica di 860 milioni di euro annui – previsione che con le medesime procedure le Regioni Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano, assicurano alla finanza pubblica un concorso di 60 milioni di euro annui, da parte di comuni ricadenti nel proprio territorio – previsione che fino all’emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto art. 27, l’importo complessivo di 920 milioni di euro è accantonato, proporzionalmente alla media degli impegni finali registrata per ciascuna autonomia nel triennio 2007-2009 a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali e che per la Regione Siciliana si tiene conto della rideterminazione del fondo sanitario nazionale per effetto del comma 2 – previsione che le maggiori entrate erariali, derivanti dal decreto-legge impugnato, siano riservate all’Erario, per un periodo di cinque anni, per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea – previsione che con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione – previsione che, ferme restando le disposizioni degli artt. 13, 14 e 28, nonché quelle recate dall’articolo impugnato, con le norme statutarie, sono definiti le modalità di applicazione e gli effetti finanziari del D.L. impugnato per le regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano – previsione che la quota di compartecipazione IVA corrisposta alle regioni a statuto ordinario nella misura risultante dall’ultimo riparto effettuato, previo accantonamento di un importo corrispondente alla quota del finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario e condizionata alla verifica positiva degli adempimenti regionali rimane accantonata in bilancio fino alla realizzazione delle condizioni che, ai sensi della legislazione vigente, ne consentono l’erogabilità alle regioni e comunque per un periodo non superiore al quinto anno successivo a quello di iscrizione in bilancio – previsione che le somme spettanti alla Regione Siciliana a titolo di Fondo sanitario nazionale, condizionate alla verifica positiva degli adempimenti regionali, rimangono accantonate in bilancio fino alla realizzazione delle condizioni che, ai sensi della legislazione vigente, ne consentono l’erogabilità alle regioni e comunque per un periodo non superiore al quinto anno successivo a quello di iscrizione in bilancio – previsione che il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell’art. 2, del d.lgs. n. 23/2011 e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell’art. 13, del medesimo d.lgs. n. 23/2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di ulteriori 1450 milioni di euro per gli anni 2012 e successivi – previsione che il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 68/2011, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell’art. 23, del medesimo d.lgs. n. 68/2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di ulteriori 415 milioni di euro per gli anni 2012 e successivi – previsione che la riduzione di cui al comma 7 è ripartita in proporzione alla distribuzione dell’ IMUP sperimentale di cui all’art. 13 del decreto impugnato – previsione che la riduzione di cui al comma 8 è ripartita proporzionalmente – previsione, al fine di potenziare il coordinamento della finanza pubblica, dell’avvio della ridefinizione delle regole del patto di stabilità interno – previsione che l’aliquota di cui al comma 1, si applica anche alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano – previsione che, con le procedure previste dall’art. 27 della legge n. 42/2009, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, assicurano, a decorrere dall’anno 2012, un concorso alla finanza pubblica di 860 milioni di euro annui - Previsione, altresì, che con le medesime procedure le Regioni Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano, assicurano alla finanza pubblica un concorso di 60 milioni di euro annui, da parte di comuni ricadenti nel proprio territorio – previsione che, fino all’emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto art. 27, l’importo complessivo di 920 milioni di euro è accantonato, proporzionalmente alla media degli impegni finali registrata per ciascuna autonomia nel triennio 2007-2009 a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali e che per la Regione Siciliana si tiene conto della rideterminazione del fondo sanitario nazionale per effetto del comma 2 – illegittimità costituzionale parziale – q.l.c. non fondata – q.l.c. inammissibile – cessata materia del contendere – estinzione del processo. Di regola i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato nell’esercizio della competenza di coordinamento della finanza pubblica si applicano anche ai soggetti ad autonomia speciale, in quanto essi sono funzionali a prevenire disavanzi di bilancio, a preservare l’equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche e anche a garantire l’unità economica della Repubblica, come richiesto dai principi costituzionali e dai vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. Tali principi e vincoli sono oggi ancor più pregnanti nel quadro delineato dall’art. 2, comma 1, della legge costituzionale n. 1/2012 Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale che, nel comma premesso all’art. 97 Cost., obbliga il complesso delle pubbliche amministrazioni ad assicurare l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico . Si veda Corte Cost., sent. n. 46/2015 con riferimento alle Regioni a statuto speciale merita sempre di essere intrapresa la via dell’accordo, espressione di un principio generale che governa i rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie speciali tuttavia, quando tale principio non è stato recepito dagli statuti di autonomia o dalle norme di attuazione degli stessi, esso può essere derogato dal legislatore statale. 15 MAGGIO 2015, N. 81 CONSIGLIO REGIONALE Consiglio regionale – legge della Regione Abruzzo adottata dal Consiglio regionale in regime di prorogatio – edilizia residenziale pubblica – integrazione alla legge regionale n. 44 del 1999 recante Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica” – previsione che le Aziende territoriali per l’edilizia residenziale abruzzesi in condizioni di deficit strutturale possono destinare al risanamento finanziario dei rispettivi bilanci a i proventi della vendita degli immobili di edilizia agevolata e convenzionata c i proventi della vendita degli edifici di fatto non utilizzati come alloggi in quanto inagibili o inabitabili – illegittimità costituzionale . In regime di prorogatio, i Consigli regionali dispongono di poteri attenuati, confacenti alla loro situazione di organi in scadenza pertanto, in mancanza di esplicite indicazioni contenute negli statuti, devono limitarsi al solo esercizio delle attribuzioni relative ad atti necessari e urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili. Essi, inoltre, devono comunque astenersi, al fine di assicurare una competizione libera e trasparente, da ogni intervento legislativo che possa essere interpretato come una forma di captatio benevolentiae nei confronti degli elettori. Si veda Corte Cost., sent. n. 68/2010 la norma dello Statuto regionale in base alla quale le funzioni del Consiglio regionale sono prorogate, secondo le modalità disciplinate nel Regolamento, sino al completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni limitatamente agli interventi che si rendono dovuti in base agli impegni derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali o che, comunque, presentano il carattere della urgenza e necessità, non travalica il principio costituzionale sotteso all’istituto della prorogatio poiché legittima l’assemblea scaduta alla sola adozione degli atti necessari ed urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili.