RASSEGNA TAR

TAR PUGLIA, LECCE, SEZ. II 29 APRILE 2015, N. 1419 ACCESSO – ACCESSO AGLI ATTI TRIBUTARI. È consentito l’accesso alla dichiarazione dei redditi dell’ex coniuge. Sussiste il diritto di accesso alla dichiarazione dei redditi dell’ex coniuge ove tale accesso documentale concerna atti rilevanti e determinanti per la tutela delle posizione giuridica del richiedente. L'amministrazione non può assumere quale unico fondamento del diniego di accesso agli atti la mancanza del consenso da parte dei soggetti controinteressati, atteso che la normativa in materia di accesso agli atti, lungi dal rendere i controinteressati arbitri assoluti delle richieste che li riguardino, rimette sempre all'amministrazione destinataria della richiesta di accesso il potere di valutare la fondatezza della richiesta stessa, anche in contrasto con l'opposizione eventualmente manifestata dai controinteressati. Il diritto di accesso deve prevalere sull'esigenza di riservatezza di terzi quando esso sia esercitato per consentire la cura o la difesa processuale di interessi giuridicamente protetti e concerna un documento amministrativo indispensabile a tali fini, la cui esigenza non possa essere altrimenti soddisfatta. Ai fini del riconoscimento della sussistenza del diritto di accesso occorre provare che vi sia una rigida necessità” e non una mera utilità” dell'acquisizione del documento richiesto allorquando quest'ultimo concerna terzi ed il richiedente l'accesso documentale non sia parte del procedimento. Nelle controversie in materia di accesso ai documenti il giudice amministrativo non è tenuto a verificare la consistenza delle future aspettative giudiziarie del soggetto che propone il ricorso di cui all'art. 116 c.p.a., dovendosi solo accertare che non sussista un palese difetto di legittimazione/interesse alla visione degli atti oggetto di istanze di accesso denegate dalla amministrazione o che non ricorrano fattispecie di esclusione del diritto di accesso. Quando l'acceso sia richiesto per documenti fiscali del controinteressato, ciò non può costituire impedimento ex se all'esercizio del relativo diritto poiché una corretta interpretazione del divieto di accesso agli atti del procedimento tributario, sancito dal già citato art. 24, che sia conforme ad una lettura costituzionalmente orientata di tale divieto, non può non condurre al convincimento che l’inaccessibilità a tali specifici atti è limitata, temporaneamente, alla sola fase di pendenza del procedimento tributario che è circostanza che, nella specie, non risulta sussistente. TAR LAZIO, ROMA, SEZ. II-BIS 27 APRILE 2015, N. 6027 CONTRATTI PUBBLICI – CRITERI DI SELEZIONE DELLE OFFERTE NEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI NEI SETTORI ORDINARI – PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE. Appalti pubblici sulle conseguenze derivanti dalla scelta del criterio del prezzo più basso. Nelle gare pubbliche, la scelta del criterio più idoneo per l’aggiudicazione costituisce espressione tipica della discrezionalità della stazione appaltante, non censurabile – in quanto tale – se non per evidente irrazionalità o per travisamento dei presupposti di fatto. Il ricorso al criterio del prezzo più basso risulta ammissibile soltanto nelle ipotesi in cui la lex specialis ovviamente predeterminata al momento dell’indizione della gara non lasci margini di definizione dei contenuti dell’appalto in capo alle imprese concorrenti, predefinendo e descrivendo puntualmente tutti gli elementi progettuali e svolgendosi mediante operazioni in larga misura standardizzate, onde individuare in modo preciso le prestazioni e la concreta organizzazione del lavoro, con l’unica variabile costituita dal prezzo, rimesso all’offerta di ciascun offerente. In caso di offerta selezionata con il criterio del prezzo più basso, le condizioni tecniche debbono risultare predeterminate in toto al momento dell’offerta e, dunque, alcuna rilevanza possono assumere e rivestire diverse definizioni dei contenuti dell’appalto, stabilite e rappresentate dalle concorrenti, atte a provocare ed a comportare valutazioni equitative, afferenti a profili di differenziazione che connotano le offerte presentate. Pertanto, in presenza di gare con il sistema di scelta dell’offerta secondo il prezzo più basso, la stazione appaltante deve limitarsi a verificare la conformità dei servizi offerti rispetto alle caratteristiche tecniche indicate dal capitolato speciale d’appalto ed è quindi sostanzialmente abilitata a porre in essere un’attività connotata da natura strettamente vincolata”. TAR CALABRIA, REGGIO CALABRIA, SEZ. UNICA 25 MARZO 2015, N. 304 PROCESSO AMMINISTRATIVO DI PRIMO GRADO – MEZZI DI PROVA E ATTIVITÀ ISTRUTTORIA – MEZZI DI PROVA. Le sentenze penali di non luogo a procedere hanno effetto di giudicato nel processo amministrativo. Le sentenze penali dibattimentali di non luogo a procedere art. 529 e 531 c.p.p. producono effetto di giudicato nel procedimento amministrativo sui fatti materiali accertati ai fini della decisione penale e che assumono rilievo nel giudizio amministrativo.