RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONS. STATO, AD. PLEN. 27 APRILE 2015, N. 5 PROCESSO AMMINISTRATIVO DI PRIMO GRADO – SENTENZA – CONTENUTO DELLA SENTENZA. Ordine di esame delle censure sollevate in giudizio la Plenaria detta un nuovo vademecum. Nel giudizio impugnatorio di legittimità in primo grado l’unicità o pluralità di domande proposte dalle parti, mediante ricorso principale, motivi aggiunti o ricorso incidentale, si determina esclusivamente in funzione della richiesta di annullamento di uno o più provvedimenti autonomamente lesivi. Nel giudizio impugnatorio di legittimità in primo grado la parte può graduare, esplicitamente e in modo vincolante per il giudice, i motivi e le domande di annullamento, ad eccezione dei casi in cui, ex art. 34, co. 2, c.p.a., il vizio si traduca nel mancato esercizio di poteri da parte dell’autorità per legge competente. Nel giudizio impugnatorio di legittimità in primo grado non vale a graduare i motivi di ricorso o le domande di annullamento il mero ordine di prospettazione degli stessi. Nel giudizio impugnatorio di legittimitàin primo grado, in mancanza di rituale graduazione dei motivi e delle domande di annullamento, il giudice amministrativo, in base al principio dispositivo e di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, è obbligato ad esaminarli tutti, salvo che non ricorrano i presupposti per disporne l’assorbimento nei tre seguenti casi assorbimento per legge, per pregiudizialità necessaria e per ragioni di economia. CONS. STATO, SEZ. II 22 APRILE 2015, PARERE N. 1178 ACCORDI – AMMISSIBILITÀ. Gli accordi tra pubbliche amministrazioni non sono soggetti alle direttive appalti. In linea di principio, non sono soggetti alle direttive appalti gli accordi tra pubbliche amministrazioni, anche se appartenenti ad ordinamenti autonomi e/o in rapporto di reciproca indipendenza, finalizzati alla cooperazione cd. non istituzionalizzata/orizzontale. Non sono soggetti alle direttive appalti gli accordi stipulati dall’Agenzia del demanio con vari enti ed organi riconducibili indifferentemente all'amministrazione statale centrale o periferica o ad altri enti territoriali minori finalizzati alla gestione e valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari. CONS. STATO, SEZ. V 23 MARZO 2015, N. 1552 ATTO AMMINISTRATIVO – PROVVEDIMENTI ATTRIBUTIVI DI VANTAGGI ECONOMICI. Nel concetto di provvedimenti attributivi di vantaggi economici” rientra il finanziamento”. L’art. 12 della legge n. 241/1990 secondo il quale qualsiasi genere di sovvenzione, contributi o sussidi a soggetti privati o pubblici deve essere preceduta dalla predeterminazione e dalla pubblicazione da parte delle P.A. procedenti dei criteri cui le stesse Amministrazioni si dovranno attenere nell’ an e nel quantum da concedere opera anche con riferimento ai finanziamenti”, trattandosi di un concetto assimilabile a quello di contributi o agevolazioni. L’art. 12 della L. 241 del 1990 riveste carattere di principio generale dell’ordinamento giuridico, ed in particolare della materia che governa tutti i contributi pubblici, la cui attribuzione deve essere almeno governata da norme programmatorie che definiscano un livello minimo delle attività da finanziare, sicché questo viene a costituire poi il metro di valutazione di un’eventuale comparazione di un numero di domande superiori allo stanziamento.