RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

16 APRILE 2015, N. 60 TUTELA DELL’AMBIENTE Norme della Regione Basilicata finalizzate alla protezione dei boschi dagli incendi – abbruciamento combustione controllata dei residui vegetali provenienti dai lavori di forestazione e dalla potatura delle coltivazioni in legno – q.l.c. non fondata La disciplina dell’abbruciamento di residui vegetali rientra nella materia dell’agricoltura, di competenza residuale regionale, ai sensi dell’art. 117, co. 4, Cost Tale principio era valido anche prima dell’intervento del legislatore statale che, nel nuovo art. 182, co. 6-bis, ha esplicitato che le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f , effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti . In senso conforme, cfr. Corte Cost., sent. n. 62/2013 la materia agricoltura è riservata alla competenza legislativa residuale delle Regioni di cui all’art. 117, co. 4, Cost 16 APRILE 2015, N. 59 SANITÀ PUBBLICA Norme della Regione Abruzzo – regime di autorizzazione degli studi medici, odontoiatrici e delle professioni sanitarie – restrizione dell'elenco delle prestazioni di chirurgia ambulatoriale per la cui erogazione è necessaria l'autorizzazione – illegittimità costituzionale La disciplina regionale che esclude l’autorizzazione obbligatoria per una serie di prestazioni eseguibili in regime ambulatoriale tra cui gli interventi di chirurgia plastica della palpebra, numerosi interventi dentali e ortodontici e la gengivoplastica è in contrasto con gli artt. 8 e 8-ter del d.lgs. n. 502/1992 che esprimono il principio dell’obbligatorietà dell’autorizzazione per gli studi medici ed odontoiatrici che erogano prestazioni di chirurgia ambulatoriale o procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità. In senso conforme, cfr. Corte Cost., sent. n. 150/2010 disattende i principi fondamentali dettati dagli artt. 8, co. 4, e 8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992, l’intervento del legislatore regionale che esclude la necessità dell’autorizzazione volta ad assicurare livelli essenziali di sicurezza e di qualità delle prestazioni, in ambiti nei quali il possesso della dotazione strumentale e la sua corretta gestione e manutenzione assume preminente interesse per assicurare l’idoneità e la sicurezza delle cure. 10 APRILE 2015, N. 58 AMBIENTE Imposte e tasse – norme della Regione Piemonte - imposizione ai gestori di impianti di pretrattamento e trattamento di scarti animali dell'obbligo di corrispondere un contributo annuo ai Comuni sede degli impianti – illegittimità costituzionale La disciplina dei rifiuti è riconducibile alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema , di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s , Cost., anche se interferisce con altri interessi e competenze, di modo che deve intendersi riservato allo Stato il potere di fissare livelli di tutela uniforme sull’intero territorio nazionale, ferma restando la competenza delle Regioni alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali. Tali considerazioni valgono anche per la disciplina degli scarti animali, attesa la loro riconducibilità alla nozione di rifiuto. In senso conforme, cfr. Corte Cost., sent. n. 67/2014 la disciplina delle garanzie finanziarie dovute dai gestori degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti rientra nella competenza esclusiva dello Stato nella materia tutela dell'ambiente e, conseguentemente, la Regione non può regolamentarla, neppure in via transitoria ed in caso di inerzia dello Stato, nel fissare i criteri generali per la determinazione delle medesime.