RASSEGNA TAR

TAR CAMPANIA, NAPOLI, SEZ. IV 2 APRILE 2015, N. 1917 EDILIZIA – CERTIFICATO DI AGIBILITÀ. No al certificato di agibilità per l’immobile abusivo. Il rilascio del certificato di agibilità, lungi dall'essere subordinato all'accertamento dei soli requisiti igienico-sanitari, presuppone la conformità dell’opera ai parametri normativi e regolamentari urbanistici ed edilizi. TAR CAMPANIA, SALERNO, SEZ. I 4 MARZO 2015, N. 477 COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO – PREAVVISO DI RIGETTO. Provvedimento finale di diniego e preavviso di rigetto l’intimo collegamento. Pur non essendo richiesta una corrispondenza puntuale e di dettaglio tra il preavviso ex art. 10 bis, l. n. 241 del 2000 ed il provvedimento conclusivo su di un’istanza edilizia, è però necessario che detto atto di diniego si inscriva nello schema delineato dal preavviso, non essendo consentito all’amministrazione fondare il diniego definitivo su ragioni del tutto nuove, tanto da frustrare la funzione partecipativa propria del preavviso stesso. TAR LAZIO, ROMA, SEZ. I TER 3 MARZO 2015, N. 3658 LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLA P.A. – INCARICHI ESTERNI. Incarichi dirigenziali a soggetti esterni decide il G.A. sul superamento dei limiti. Al giudice amministrativo compete di conoscere le controversie aventi ad oggetto gli avvisi pubblici finalizzati al reperimento di professionalità esterne ma non anche i provvedimenti di attribuzione di incarichi dirigenziali, i quali hanno natura privatistica. Spetta al giudice amministrativo decidere le controversie aventi ad oggetto la scelta dell'Amministrazione di rivolgersi all'esterno per la copertura degli incarichi dirigenziali, nonostante fossero rinvenibili all'interno dell'Amministrazione professionalità idonee allo svolgimento di tali compiti. Ciò in quanto, in casi del genere, i ricorrenti vantano una posizione di interesse legittimo alla correttezza della procedura di adozione di tali atti, con la conseguente attribuzione della controversia alla giurisdizione del giudice amministrativo. Gli atti di macro-organizzazione sono sindacabili solo in quanto adottino un modulo organizzatorio privo di ragionevolezza, in violazione dell’art. 97 Cost., ovvero quando incidano in modo illegittimo su situazioni esistenti e cioè su specifiche guarentigie attribuite a determinate categorie di soggetti operanti nell’ambito della P.A. La disciplina relativa all’attribuzione degli incarichi dirigenziali a soggetti esterni all’Amministrazione è contenuta nell’art. 19 comma 6 del D.Lgs. 165/01, in base al quale per la prima fascia dirigenziale è possibile disporre il conferimento dell’incarico a soggetti esterni nei limiti del 10% della relativa dotazione organica la norma è chiarissima e non si presta ad interpretazioni diverse da quella letterale. TAR LOMBARDIA, MILANO, SEZ. II 2 MARZO 2015, N. 595 ESPROPRIAZIONE – REITERAZIONE DEI VINCOLI ESPROPRIATIVI – INDENNIZZO. Reiterazione dei vincoli espropriativi indennizzo e risarcimento del danno. La mancata previsione dell’indennizzo non costituisce di per sé una ragione di illegittimità del provvedimento che ha operato la reiterazione del vincolo né incide in alcun modo sulla possibilità per il proprietario di conseguire quanto gli spetta a questo titolo. I profili attinenti alla spettanza o meno dell’indennizzo e al suo pagamento non attengono alla legittimità del procedimento, ma riguardano questioni di carattere patrimoniale che presuppongono la conclusione del procedimento di pianificazione , devolute alla cognizione della giurisdizione civile. Tale principio – già desumibile dal preesistente quadro normativo – è stato ora esplicitato dall’art. 39, comma 1, del testo unico sugli espropri, approvato con il D.P.R. n. 327 del 2001, il quale ha previsto che - a seguito della reiterazione – il proprietario possa attivare un procedimento amministrativo nel corso del quale egli ha l’onere di provare l’entità del danno effettivamente prodotto”, quale presupposto processuale necessario per poter agire innanzi alla corte d’appello. Nel quadro normativo vigente, dunque, continua a sussistere il principio per il quale gli atti dei procedimenti di adozione e di approvazione di uno strumento urbanistico, contenente un vincolo preordinato all’esproprio, non devono prevedere la spettanza di un indennizzo. In presenza di aree del territorio comunale soggette a vincoli decaduti, il Comune è necessariamente tenuto a dettare una nuova disciplina. Il regime di zona bianca” con il conseguente già visto potere-dovere di ripianificazione è infatti previsto da una norma nazionale avente certamente valenza di principio della materia governo del territorio”. Per altro verso, il dovere di dettare una nuova disciplina urbanistica è strettamente correlato anche alla tutela della situazione giuridica soggettiva del privato. Quest’ultimo, infatti, è titolare di un interesse legittimo pretensivo alla ripianificazione dell’area di sua proprietà, dopo la scadenza del vincolo, poiché solo in tal modo può conseguire la definizione del regime giuridico del proprio suolo e, conseguentemente, evitare l’applicazione dei richiamati standard ope legis, particolarmente restrittivi. L’indennizzo per la reiterazione del vincoli espropriativo va riconosciuto a prescindere da ogni valutazione in ordine alla legittimità degli atti di reiterazione del vincolo stesso, essendo dovuto anche a fronte di una legittima compressione del diritto di proprietà, protrattasi tuttavia oltre il termine quinquennale. Il risarcimento del danno, invece, presuppone la prova che l’Amministrazione abbia impedito l’esercizio dello ius aedificandi del proprietario mediante atti illegittimi di imposizione o di reiterazione del vincolo urbanistico.