RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONS. STATO, SEZ. IV 7 APRILE 2015, N. 1770 RISARCIMENTO DEL DANNO – DANNO DA RITARDO E DA SILENZIO. Non è risarcibile il danno da ritardo c.d. mero” occorre sempre provare la colpa della P.A Il risarcimento del danno da ritardo è necessariamente collegato alla colpa dell’amministrazione, che deve essere provata, oltre che allegata. CONS. STATO, AD. PLEN. 20 MARZO 2015, N. 3 CONTRATTI PUBBLICI – CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI ORDINARI – CARATTERI DELL’OFFERTA. Affidamento di lavori i concorrenti devono indicare i costi interni per la sicurezza del lavoro. Nelle procedure di affidamento di lavori i partecipanti alla gara devono indicare nell’offerta economica i costi interni per la sicurezza del lavoro, pena l’esclusione dell’offerta dalla procedura anche se non prevista nel bando di gara. Le stazioni appaltanti, nella predisposizione degli atti di gara per lavori e al fine della valutazione dell’anomalia delle offerte, devono determinare il valore economico degli appalti includendovi l’idonea stima di tutti i costi per la sicurezza con l’indicazione specifica di quelli da interferenze i concorrenti, a loro volta, devono indicare nell’offerta economica sia i costi di sicurezza per le interferenze quali predeterminati dalla stazione appaltante che i costi di sicurezza interni che essi determinano in relazione alla propria organizzazione produttiva e al tipo di offerta formulata. CONS. STATO, SEZ. VI 5 MARZO 2015, N. 1095 PROCESSO AMMINISTRATIVO REGOLE GENERALI – PRESUPPOSTI PER L’AZIONE. I presupposti per l’azione innanzi al G.A In base ai principi generalmente affermati in materia, infatti, l’azione di annullamento proposta innanzi al giudice amministrativo è subordinata alla sussistenza di tre condizioni a la titolarità di una posizione giuridica, in astratto configurabile come interesse legittimo, inteso come posizione qualificata – di tipo oppositivo o pretensivo – che distingue il soggetto dal quisque de populo” in rapporto all’esercizio dell’azione amministrativa b l’interesse ad agire, ovvero la concreta possibilità di perseguire un bene della vita, anche di natura morale o residuale, attraverso il processo, in corrispondenza ad una lesione diretta ed attuale dell’interesse protetto, a norma dell’art. 100 cod. proc. civ. c la legittimazione attiva o passiva di chi agisce o resiste in giudizio, in quanto titolare del rapporto controverso dal lato attivo o passivo. Il fatto che sussista un’astratta legittimazione ad causam” secondo i profili di cui ai precedenti punti a e c da intendere come titolarità della situazione soggettiva protetta, nell’ambito dello specifico rapporto, posto a base del giudizio , non è sufficiente per consentire la concreta esperibilità dell’azione, finalizzata a conseguire il bene della vita, inibito o compromesso dal provvedimento impugnato c.d. legitimatio ad processum”, intesa come presupposto per poter esercitare, in modo valido, i propri diritti o interessi protetti sul piano processuale, in base al principio generale, di cui al citato art. 100 c.p.c. . La mera titolarità di un interesse protetto di tipo sia oppositivo che pretensivo non giustifica l’azione giudiziale, quando tale interesse non sia concretamente leso dall’atto, di cui si chiede la rimozione dal mondo giuridico, a fini di reale perseguimento di un bene della vita. CONS. STATO, SEZ. V 2 MARZO 2015, N. 986 CONTRATTI PUBBLICI – PRINCIPI. Il principio di immodificabilità soggettiva dei partecipanti alla gara. L’aggiudicazione di un appalto disposta in favore di un costituendo o costituito raggruppamento temporaneo di imprese si intende effettuata in favore della composizione del medesimo raggruppamento, così come risultante dall’impegno presentato in sede di offerta, in virtù del principio di immodificabilità soggettiva dei partecipanti alle gare arg. ex art. 37, comma 9, del D. Lgs. n. 163 del 2006 . A tale principio preordinato non solo a consentire all’amministrazione appaltante la verifica dei requisiti di idoneità morale, tecnico–organizzativa ed economica, nonché della legittimazione delle imprese che hanno partecipato alla gara, ma anche a presidiare la complessiva serietà delle imprese partecipanti e la migliore affidabilità del contraente , si sottraggono le sole ipotesi eccezionali di cui ai commi 18 e 19 del citato articolo 37 del D. Lgs. n. 163 del 2006, nelle ipotesi di fallimento del mandante, del mandatario e, se si tratta di imprenditore, di morte, interdizione o inabilitazione oltre a quelle previste dalla normativa antimafia , che tuttavia riguardano situazioni indipendenti dalla volontà del soggetto partecipante alla gara e che trovano giustificazione nell’interesse della stazione appaltante alla continuazione della gara o dell’appalto affidato. La stazione appaltante deve essere tempestivamente ed adeguatamente edotta delle vicende che colpiscano le imprese facenti parte dei un costituendo o costituito raggruppamento temporaneo d’impresa, onde, nel caso di fallimento del mandatario e se si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia stabilire se proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dalla legge, purché abbia i requisiti di qualificazione ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire ovvero in caso negativo se recedere dall’appalto, e nel caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia se sussistano in capo al mandatario tenuto ove non indichi altro operatore che sia in possesso dei prescritti requisiti alla esecuzione direttamente o a mezzo degli altri mandanti, oltre che in capo a questi ultimi, i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. Tale onere di informativa incombe quanto meno anche sull’impresa capogruppo, in virtù del mandato speciale conferito con il contratto di costituzione dell’A.T.I.