RASSEGNA TAR

TAR LOMBARDIA, MILANO, SEZ. II 16 MARZO 2015, N. 720 PROCESSO AMMINISTRATIVO REGOLE GENERALI – AZIONI PROPONIBILI – CONVERSIONE DELL’AZIONE DI ANNULLAMENTO IN AZIONE DI ACCERTAMENTO. La disciplina dell’art. 34 c.p.a. e la conversione dell’azione. L’art. 34, comma 3, c.p.a., consente una sorta di conversione dell’azione, da quella costitutiva di annullamento ex art. 2908 del codice civile a quella di accertamento secondo il meccanismo processuale noto tradizionalmente come emendatio libelli ” , seppure ad istanza di parte in altri termini occorre che dagli atti di causa risulti la volontà inequivoca della parte ricorrente di ottenere una pronuncia di mero accertamento in luogo di quella costitutiva, una volta appurato l’inutilità della sentenza di annullamento ed, al contrario, la concreta utilità di una decisione di accertamento, eventualmente prodromica ad una futura azione di risarcimento dei danni nei confronti della Pubblica Amministrazione. TAR LOMBARDIA, MILANO, SEZ. III 3 MARZO 2015, N. 615 ACCESSO – ACCESSO CIVICO. Accesso civico e giurisdizione del G.O Sussiste la giurisdizione del G.O. in ordine ad una controversia relativa ad una delibera con la quale un Ente pubblico ha dato attuazione agli obblighi di pubblicità ex D.Lgs. n. 33 del 2013 la citata normativa prevede la pubblicazione di una serie di dati personali relativi ai lavoratori del settore pubblico, che altrimenti sarebbero sottratti alla conoscenza pubblica tali obblighi di trasparenza svolgono una funzione fondamentale nella prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione e comportano il trattamento dei dati personali dei cittadini. Ebbene, poiché ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. n. 196/2003 chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano, il corretto trattamento dei dati personali costituisce oggetto di un vero e proprio diritto soggettivo ne consegue che la denunciata previsione di pubblicazione di dati personali al di fuori dei limiti stabiliti dalla legge, lede un diritto soggettivo, in quanto costituisce un illecito trattamento dei dati personali. TAR LAZIO, ROMA, SEZ. I-TER 23 FEBBRAIO 2015, N. 3136 GIURISDIZIONE – GIURISDIZIONE IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO. Assunzione di personale da parte delle società partecipate decide il G.O Sussiste la giurisdizione del G.O. e non quella del G.A. in ordine agli atti di assunzione di personale adottati da una società partecipata da enti pubblici. Rispetto a tali società, invero, non può assumere alcuna rilevanza la previsione di cui all’art. 7, comma 2, c.p.a., che estende la portata della giurisdizione amministrativa nei confronti dei soggetti che siano comunque ‘equiparati’ alle pubbliche amministrazioni, attesa proprio la non equiparabilità alle pubbliche amministrazioni delle società partecipate stante la loro natura di S.p.A. . Né varrebbe a far attrarre la giurisdizione dinanzi al giudice amministrativo la circostanza che nella specie si ricadrebbe nella materia del rapporto di lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche in proposito l’art. 63, comma 4, del citato d.lgs. n. 165/2001 attribuisce al giudice amministrativo la giurisdizione per le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni” , sicché pure in questo caso verrebbe a mancare il requisito soggettivo della qualificazione come pubblica amministrazione del soggetto i cui atti vengono censurati.