RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONS. STATO, SEZ. V 9 MARZO 2015, N. 1203 CONTRATTI PUBBLICI – AUTOTUTELA. Prima del contratto, la P.A. può annullare in autotutela la procedura di gara e l’aggiudicazione. In materia di contratti pubblici, l’amministrazione può sospendere, annullare o revocare in sede di autotutela la procedura di gara e l’aggiudicazione se sussiste l’interesse pubblico alla eliminazione di atti illegittimi o non più rispondenti all’interesse pubblico medesimo, salvo naturalmente il rispetto dei principi di correttezza invero, il venir meno, in corso di gara, della corrispondenza tra quanto offerto in vendita e l’effettiva situazione dell’immobile integra indubbiamente un valido presupposto per l’annullamento in autotutela della gara, essendo uno dei principi cardine delle pubbliche gare l’immutabilità dell’oggetto della gara posta a tutela della par condicio dei concorrenti. CONS. STATO, SEZ. V 2 MARZO 2015, N. 992 CONTRATTI PUBBLICI – AFFIDAMENTO A SOCIETÀ MISTE. L’affidamento diretto di un servizio a una società mista è compatibile con il diritto comunitario. Alla stregua dei principi comunitari e della loro interpretazione desumibile dalla giurisprudenza nazionale, l’affidamento diretto di un servizio a una società mista non è incompatibile con il diritto comunitario, a condizione che, come è accaduto nel caso di specie, la gara per la scelta del socio privato della società affidataria sia stata espletata nel rispetto degli artt. 43 CE e 49 CE, nonché dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza, e che i criteri di scelta del socio privato si riferiscano non solo al capitale da quest'ultimo conferito, ma anche alle capacità tecniche di tale socio e alle caratteristiche della sua offerta in considerazione delle prestazioni specifiche da fornire, in guisa da potersi inferire che la scelta del concessionario risulti indirettamente da quella del socio medesimo. CONS. STATO, SEZ. IV 4 FEBBRAIO 2015, N. 552 PROCESSO AMMINISTRATIVO REGOLE GENERALI – PRONUNCE GIURISDIZIONALI – PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE IN GENERALE. Sull’ordine di trattazione delle censure. La società Expo 2015 s.p.a. ha natura di organismo di diritto pubblico, ai sensi dell’art. 3, comma 26, del D.Lgs. n. 163/2006. Rientra nel potere del giudice amministrativo, derivante dal particolare oggetto del giudizio impugnatorio legato all'esercizio della funzione pubblica, decidere l'ordine di trattazione delle censure sulla base della loro consistenza oggettiva e del rapporto fra le stesse esistente sul piano logico-giuridico, non alterabile dalla semplice richiesta dell'interessato. Ne consegue che la tecnica dell'assorbimento dei motivi non è quindi illegittima ogni qualvolta non sia frutto di arbitrio o casualità giudiziaria ma espressione consapevole del potere di controllo esercitato dal giudice amministrativo sull'esercizio della funzione pubblica. Non è viceversa sostenibile la tesi secondo la quale il ricorrente possa condizionare l’esame da parte del giudice dei motivi di ricorso ciò in quanto, innanzi tutto, non appare ipotizzabile e tale da ricevere tutela dall’ordinamento che il soggetto privato possa ritrarre dall’accoglimento della domanda per il tramite di un uso sapiente e graduato” dei motivi di ricorso , utilità che non avrebbe potuto conseguire da un esercizio legittimo del potere amministrativo. CONS. STATO, SEZ. III 4 FEBBRAIO 2015, N. 549 MOBBING – IL MOBBING NEL RAPPORTO DI IMPIEGO NON PRIVATIZZATO. Sui presupposti per la sussistenza del mobbing nel campo del pubblico impiego. Per mobbing deve intendersi una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico complessa, continuata e protratta nel tempo, tenuta nei confronti di un lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si manifesta con comportamenti intenzionalmente ostili, reiterati e sistematici, esorbitanti od incongrui rispetto all'ordinaria gestione del rapporto, espressivi di un disegno in realtà finalizzato alla persecuzione o alla vessazione del lavoratore, tale che ne consegua un effetto lesivo della sua salute psicofisica e con l’ulteriore conseguenza che, ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro, va accertata la presenza di una pluralità di elementi costitutivi, dati a dalla molteplicità e globalità di comportamenti a carattere persecutorio, illeciti o anche di per sé leciti, posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente secondo un disegno vessatorio b dall'evento lesivo della salute psicofisica del dipendente c dal nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e la lesione dell'integrità psicofisica del lavoratore d dalla prova dell'elemento soggettivo e, cioè, dell'intento persecutorio. La sussistenza di condotte mobbizzanti deve essere qualificata dall'accertamento di precipue finalità persecutorie o discriminatorie, poiché proprio l'elemento soggettivo finalistico consente di cogliere in uno o più provvedimenti e comportamenti, o anche in una sequenza frammista di provvedimenti e comportamenti, quel disegno unitario teso alla dequalificazione, svalutazione od emarginazione del lavoratore pubblico dal contesto organizzativo nel quale è inserito e che è imprescindibile ai fini dell'enucleazione del mobbing.