RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

25 MARZO 2015, N. 46 BILANCIO E CONTABILITÀ PUBBLICA Legge di stabilità 2013 – meccanismi sanzionatori e premiali a garanzia del rispetto del patto di stabilità interno – estensione automatica alle Regioni ad autonomia speciale del sistema di cui all’art. 7 del decreto legislativo n. 149 del 2011 – monitoraggio degli obiettivi del patto di stabilità interno e sanzioni per il mancato rispetto di essi – applicabilità alle Province autonome e alla Regione Siciliana – condizioni per l’adempimento del patto di stabilità, casi di inadempimento e relative sanzioni – applicabilità di tali previsioni alle Regioni ad autonomia speciale e alle Province autonome – non fondatezza della q.l.c. – inammissibilità della q.l.c. – cessata materia del contendere Di regola, i principi di coordinamento della finanza pubblica recati dalla legislazione statale si applicano anche ai soggetti ad autonomia speciale. È vero che, rispetto a questi ultimi, merita di essere privilegiata la via dell’accordo, con la quale si esprime un principio generale, desumibile anche dall’art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione , ma è anche vero che quel principio in casi particolari può essere derogato dal legislatore statale. In senso conforme Corte Cost., sent. n. 23/2014 l’art. 27 della legge n. 42 del 2009, di attuazione del federalismo fiscale previsto dall’art. 119 Cost., pur ponendo una vera e propria riserva di competenza alle norme di attuazione degli statuti” speciali per la modifica della disciplina finanziaria degli enti ad autonomia differenziata, così da configurarsi quale autentico presidio procedurale della specialità finanziaria di tali enti, ha il rango di legge ordinaria, in quanto tale derogabile da atto successivo avente la medesima forza normativa. 25 MARZO 2015, N. 45 PROCESSO PENALE Incapacità dell’imputato di partecipare coscientemente al processo – accertata irreversibilità – sospensione obbligatoria del procedimento – sospensione del corso della prescrizione – illegittimità costituzionale parziale La disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159, co. 1, c.p. è incostituzionale nella parte in cui, ove lo stato mentale dell’imputato sia tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento e questo venga sospeso, non esclude la sospensione della prescrizione quando è accertato che tale stato è irreversibile. In senso sostanzialmente conforme Corte Cost., sent. n. 23/2013 le possibilità di intervento normativo a rimedio dell’incongrua situazione dell’imputato nei cui confronti sia stata accertata l’irreversibile incapacità di partecipare in modo cosciente al procedimento sono molteplici e si concretano in scelte discrezionali, inerenti al rapporto tra mezzi e fine, come tali, in linea di principio, di competenza non della Corte, ma del legislatore. Non sarebbe tollerabile, tuttavia, l’eccessivo protrarsi dell’inerzia legislativa in ordine al grave problema individuato nella presente pronuncia. 25 MARZO 2015, N. 44 PROROGATIO DEL CONSIGLIO REGIONALE Leggi regionali – Legge della Regione Abruzzo recante Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo” – approvazione della legge suddetta da parte di Consiglio regionale in regime di prorogatio – agricoltura –divieto di mutamento della destinazione d’uso di durata quinquennale per le superfici agricole in favore delle quali sono stati erogati aiuti di Stato o comunitari – previsione della nullità dei contratti di compravendita dei terreni che non contengono l’indicazione del vincolo in questione – illegittimità costituzionale Con riferimento agli organi elettivi ed, in particolare, ai consigli regionali, l’istituto della prorogatio, a differenza della vera e propria proroga, non incide sulla durata del mandato elettivo, ma riguarda solo l’esercizio dei poteri nell’intervallo fra la scadenza, naturale o anticipata, di tale mandato, e l’entrata in carica del nuovo organo eletto. Ne consegue che detto esercizio non può che essere limitato ai poteri necessari”, come definiti dallo statuto regionale in conformità all’art. 123 Cost Tale esercizio va inteso come necessariamente limitato all’esigenza di rispondere a speciali contingenze, quale ragionevole soluzione di bilanciamento tra il principio di rappresentatività ed il principio di continuità funzionale. In senso conforme Corte Cost., sent. n. 68/2010 è evidente che nell’immediata vicinanza al momento elettorale, pur restando ancora titolare della rappresentanza del corpo elettorale regionale, il Consiglio regionale non solo deve limitarsi ad assumere determinazioni del tutto urgenti o indispensabili, ma deve comunque astenersi, al fine di assicurare una competizione libera e trasparente, da ogni intervento legislativo che possa essere interpretato come una forma di captatio benevolentiae nei confronti degli elettori. 19 MARZO 2015, N. 43 PREVIDENZA Pensione privilegiata – termine di decadenza per l’inoltro della domanda di pensione privilegiata – decorrenza del termine quinquennale dalla data di cessazione del servizio, anziché dal momento della manifestazione della malattia – illegittimità costituzionale parziale La disciplina in materia di pensioni privilegiate per malattie contratte per cause di servizio di cui all’art. 14, co. 1, della legge n. 274/1991 è incostituzionale nella parte in cui non prevede che, allorché la malattia insorga dopo i cinque anni dalla cessazione dal servizio, il termine quinquennale di decadenza per l’inoltro della domanda di accertamento decorra dalla manifestazione della malattia stessa. In senso conforme Corte Cost., sent. n. 323/2008 è costituzionalmente illegittimo l’ art. 169 del D.P.R. n. 1092/1973 nella parte in cui non prevede che, allorché la malattia insorga dopo i cinque anni dalla cessazione dal servizio, il termine quinquennale di decadenza per l’inoltro della domanda di accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte, ai fini dell’ammissibilità della domanda di trattamento privilegiato, decorra dalla manifestazione della malattia stessa.