RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONS. STATO, SEZ. IV 29 GENNAIO 2015, N. 437 ESPROPRIAZIONE – ACQUISIZIONE SANANTE Concorso di più enti nell’esproprio illegittimo quale Amministrazione deve agire ex art. 42 bis? Parte del rapporto espropriativo ed obbligato al pagamento dell'indennità nei confronti del proprietario espropriato e come tale legittimato passivo nel giudizio di opposizione alla stima promosso dall'espropriato è il soggetto espropriante a cui favore è pronunciato il decreto di espropriazione, anche nell'ipotesi di concorso di più enti nella realizzazione dell'opera pubblica in quest’ultimo caso, invero, occorre egualmente avere riguardo esclusivamente al soggetto che nel provvedimento ablatorio risulta beneficiario dell'espropriazione, salvo che dal decreto stesso non emerga che ad altro ente in virtù di legge o di atti amministrativi, e mediante figure sostitutive a rilevanza esterna sia stato conferito il potere ed il compito di procedere all'acquisizione delle aree occorrenti e di promuovere e curare direttamente, agendo in nome proprio, le necessarie procedure espropriative ed addossati i relativi onere. In ipotesi di positiva affermazione, da parte del Giudice amministrativo, della responsabilità da illecita occupazione, la facoltà/competenza ad emettere l’eventuale provvedimento ex art. 42 bis appartiene all’Autorità che al momento della emissione del provvedimento giudiziale utilizzava il bene laddove non si addivenga alla emissione di un simile provvedimento, nell'ipotesi di concorso di più enti nella realizzazione dell'opera pubblica la eventuale responsabilità risarcitoria rimane ad esclusivo carico dell’Amministrazione che, ratione temporis , si è resa protagonista dell’illecito. CONS. STATO, SEZ. V 3 FEBBRAIO 2015, N. 508 GIURISDIZIONE – GIURISDIZIONE IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO Conferimento di incarichi dirigenziali e riparto della giurisdizione. Spettano alla giurisdizione del Giudice amministrativo le controversie riguardanti la omessa previsione di una valutazione comparativa fra i partecipanti ad un procedura per il conferimento di un incarico dirigenziale. Spettano alla giurisdizione del Giudice amministrativo le controversie direttamente concernenti le linee fondamentali di organizzazione degli uffici ed i modi di conferimento della loro titolarità, come stabiliti dalle Amministrazioni ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 165/2001, a monte dell’organizzazione e gestione dei singoli rapporti di lavoro, rientrando nella giurisdizione devoluta al Giudice ordinario i giudizi direttamente concernenti atti di gestione del rapporto di impiego pubblico, anche dirigenziale. Nelle controversie relative a rapporti di lavoro pubblico privatizzato, spettano alla residuale giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 63 d.lgs. n. 165/2001, le controversie nelle quali la contestazione investe direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti di macro organizzazione tramite i quali le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali degli uffici e dei provvedimenti che determinano i modi di conferimento della titolarità degli uffici pubblici dirigenziali. CONS. STATO, SEZ. I 30 GENNAIO 2015, PARERE N. 296 PRINCIPI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – PRINCIPIO DI LEGALITÀ È inammissibile la trasformazione diretta da associazione a fondazione. È inammissibile la trasformazione diretta da associazione a fondazione, poiché il procedimento normativamente previsto per la costituzione della fondazione è incompatibile con la preesistenza di una struttura associativa, in particolare con l’art. 3, comma 1, d.P.R. 361/2000, secondo cui Ai fini del riconoscimento è necessario che siano state soddisfatte le condizioni previste da norme di legge o di regolamento per la costituzione dell’ente, che lo scopo sia possibile e lecito e che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo .