RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

27 GENNAIO 2015, N. 6 PENSIONI Referendum abrogativo - previdenza - trattamenti pensionistici di cui all'art. 24 del d.l. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011 - inammissibilità E' inammissibile la richiesta di referendum popolare per l’abrogazione dell’art. 24, d.l. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, co. 1, l. n. 214/2011, avente ad oggetto alcune disposizioni in materia di trattamenti pensionistici, stante il divieto di ammissibilità del referendum abrogativo delle leggi di bilancio di cui all’art. 75 Cost Con riguardo alla categoria delle leggi di bilancio”, se non possono a questa equipararsi le innumerevoli leggi di spesa per il solo fatto di perseguire obiettivi di contenimento della spesa pubblica, sono, viceversa, a detta categoria riconducibili quelle leggi che presentino uno stretto collegamento all’ambito di operatività delle leggi di bilancio. Tale stretto collegamento sussiste se il legame genetico, strutturale e funzionale con le leggi di bilancio sia tale che le norme sostanziali collegate incidano direttamente sul quadro delle coerenze macroeconomiche e siano essenziali per realizzare l’indispensabile equilibrio finanziario. In senso conforme, Corte Cost., sent. n. 2/1994 la richiesta di referendum abrogativo sulle norme di riordino del sistema previdenziale dei lavoratori pubblici e privati ha ad oggetto disposizioni strettamente collegate sul versante delle spese con le leggi di bilancio, sicché la preclusione – prevista dall'art. 75, co. 2, Cost., per queste ultime – si estende necessariamente anche alle prime. 27 GENNAIO 2015, N. 5 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO Referendum abrogativo - nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'art. 1, co. 2, legge n. 148/2011 - Tabella A allegata al d.lgs. n. 155/2012, come sostituita dal d.lgs. n. 14/2014 – inammissibilità Sono inammissibili le richieste di referendum popolare per l’abrogazione delle disposizioni che hanno disposto la soppressione di 30 tribunali ordinari, delle corrispondenti procure della Repubblica e di 220 sedi distaccate elencati nella Tabella A allegata al d.lgs. n. 155/2012, come sostituita dal d.lgs. n. 14/2014 , aventi lo scopo della reviviscenza delle disposizioni che prevedevano gli uffici giudiziari soppressi e che stabilivano i circondari dei tribunali aboliti. Ciò in quanto l’abrogazione, a seguito dell’eventuale accoglimento della proposta referendaria, di una disposizione abrogativa è inidonea a rendere nuovamente operanti norme che, in virtù di quest’ultima, sono già state espunte dall’ordinamento. In senso conforme, Corte Cost., sent. n. 13/2012 è inammissibile la richiesta di referendum abrogativo di una legge nella sua interezza la cui eventuale abrogazione determinerebbe la mancanza di una disciplina costituzionalmente necessaria stante la non riespansione o ripristino della legislazione previgente.