RASSEGNA TAR

TAR EMILIA ROMAGNA, PARMA, SEZ. I 15 GENNAIO 2015, N. 4 ACCESSO – CASI DI ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO. Il diritto di accesso è limitato ai documenti già formati e in possesso del soggetto intimato. Il ricorso per l'accesso non può essere utilizzato per costringere l'amministrazione a formare documenti amministrativi, potendosi il rimedio di cui all'art. 25 l. 241/90 impiegare esclusivamente al fine di ottenere il rilascio di copie di documenti già formati ed in possesso della stessa il diritto di accesso di cui agli artt. 23 e segg. L. 7 agosto 1990 n. 241, invero, è limitato ai documenti già formati e in possesso del soggetto intimato, e non può avere ad oggetto la formazione di atti non ancora venuti ad esistenza o l'imposizione alla p.a. di un'attività di elaborazione di dati e documenti. TAR PUGLIA, LECCE, SEZ. III 5 GENNAIO 2015, N. 13 EDILIZIA – SANZIONI AMMINISTRATIVE – INTERVENTI ESEGUITI IN ASSENZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE, IN TOTALE DIFFORMITÀ O CON VARIAZIONI ESSENZIALI ORDINE DI DEMOLIZIONE. Non occorre un surplus motivazionale per sanzionare gli abusi edilizi di lunga data. Il potere sanzionatorio dell’Amministrazione in materia edilizia non necessita di un irrobustimento dell’onere motivazionale allorquando sia decorso un notevole lasso di tempo dalla realizzazione dell’abuso sanzionato. Invero, tutte le volte in cui risulti realizzato un manufatto abusivo, nonostante il decorso del tempo l’amministrazione deve senza indugio emanare l’ordine di demolizione per il solo fatto di avere riscontrato opere abusive d’altro canto, il provvedimento deve intendersi sufficientemente motivato con l’affermazione dell’accertata abusività dell’opera, essendo in re ipsa” l’interesse pubblico concreto ed attuale alla sua rimozione. TAR ABRUZZO, PESCARA, SEZ. I 2 GENNAIO 2015, N. 6 CONTRATTI PUBBLICI – CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI ORDINARI – CLAUSOLA SOCIALE. La c.d. clausola sociale”. La clausola sociale - anche nota come clausola di protezione o di salvaguardia sociale o clausola sociale di assorbimento - è un istituto previsto dalla contrattazione collettiva e da specifiche disposizioni legislative statali art. 69, d.lgs. n. 163/2006, l’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 112/1999, l’art. 29, comma 3, d.lgs. n. 276/2003 , che opera nelle ipotesi di cessazione di un appalto e di subentro di altre imprese o società appaltatrici e risponde all’esigenza di assicurare la continuità del servizio e dell’occupazione, nel caso di discontinuità dell’affidatario. La clausola sociale di riassorbimento ”, ove inserita nella lex specialis di una gara di appalto, deve essere interpretata nel senso che l’appaltatore subentrante deve prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell’appaltatore uscente, ma solo a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione d’impresa prescelta dall’imprenditore subentrante, sulla base del presupposto che l’iniziativa economica privata è sì libera, ma deve avere riguardo anche all’utilità sociale. Di conseguenza tale clausola, ove richiamata dal bando, ha sì portata cogente, ma nel senso che l’offerente non può ridurre ad libitum il numero di unità da impiegare nell’appalto, senza però che tale clausola comporti l’obbligo per l’impresa aggiudicataria di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata tutto il personale già utilizzato dalla precedente impresa affidataria del servizio. Il giudizio di anomalia o di incongruità dell’offerta espresso dalla stazione appaltante costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale che rendano palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta con la conseguenza che il giudice amministrativo può sindacare le suddette valutazioni sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell’istruttoria, ma senza anche poter procedere ad una autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci, dato che tale indagine costituirebbe un’inammissibile invasione della sfera propria della Pubblica amministrazione. Nelle gare pubbliche i valori del costo del lavoro risultanti dalle tabelle ministeriali non costituiscono un limite inderogabile, ma semplicemente un parametro di valutazione della congruità dell’offerta sotto tale profilo di conseguenza, l’eventuale scostamento da tali parametri delle relative voci di costo non legittima ex se un giudizio di anomalia, potendo tale scostamento essere accettato dalla Stazione appaltante quando risulti puntualmente e rigorosamente giustificato mentre devono considerarsi anormalmente basse le sole offerte che si discostino in modo evidente dai costi medi del lavoro indicati nelle apposite tabelle, periodicamente predisposte dal Ministero del lavoro in base ai valori previsti dalla contrattazione collettiva e dalle norme in materia, i quali costituiscono non parametri inderogabili, ma solo degli indici del giudizio di adeguatezza dell’offerta, purché lo scostamento non sia eccessivo e vengano salvaguardate le retribuzioni dei lavoratori così come stabilito in sede di contrattazione collettiva.