RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONS. STATO, SEZ. V 16 GENNAIO 2015, N. 65 CONTRATTI PUBBLICI. – ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA E IN ECONOMIA NEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A FORNITURE E ALTRI SERVIZI NEI SETTORI ORDINARI – SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO. Il cottimo fiduciario. Il cottimo fiduciario rientra tra le procedure di gara che il codice dei contratti pubblici annovera tra le procedure negoziate articoli 3, comma 40 e 125, comma 4 . Nell’ambito di questo sistema di scelta del contraente, incentrato sulla consultazione degli operatori con i quali negoziare le condizioni dell’appalto, ben può essere inserita, previo accordo delle parti, la verifica in concreto dei requisiti di capacità tecnica dichiarati e valutati in gara. Invero, il cottimo fiduciario non è una vera e propria gara, ma una trattativa privata, ossia una scelta altamente discrezionale che è temperata soltanto dal rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità da attuare attraverso la rotazione tra le ditte da consultare e con le quali negoziare le condizioni dell’appalto. Una volta che si sia pervenuti, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, alla scelta del contraente con il quale negoziare le condizioni per l’affidamento del servizio, nulla impedisce che tra le condizioni venga negoziata e concordata una preventiva prova pratica. CONS. STATO, SEZ. III 7 GENNAIO 2015, N. 25 PROCESSO AMMINISTRATIVO DI PRIMO GRADO – TERMINI E FORME SPECIALI DI NOTIFICAZIONE – DECORRENZA. Sul dies a quo per l’impugnazione degli atti di gara. Ai fini dell'individuazione del dies a quo per la proposizione di un ricorso avverso gli atti di una gara pubblica, gli artt. 120 e 79 c.p.a. annettono rilievo alla comunicazione di cui allo stesso art. 79, fermo restando che, in caso di comunicazione incompleta, bisogna aver riguardo, ai fini della decorrenza del citato termine, alla conoscenza, comunque acquisita, degli elementi oggetto della comunicazione ex articolo 79. Ai fini dell’impugnazione degli atti di gara, la presenza di un delegato di un’impresa concorrente alle operazioni di gara di apertura delle offerte tecniche e di quelle economiche, nonché di aggiudicazione provvisoria, non determina per la suddetta impresa il dies a quo per la proposizione del ricorso, atteso che solo l’aggiudicazione definitiva produce, nei confronti dei partecipanti alla gara diversi dall’aggiudicatario, un effetto lesivo consistente nella privazione definitiva, salvo interventi in autotutela della stazione appaltante od altre vicende comunque non prevedibili né controllabili, del bene della vita rappresentato dall'aggiudicazione della gara sì che solo dalla piena conoscenza della aggiudicazione definitiva in quanto unico atto conclusivo della procedura selettiva, in relazione al quale sorge un onere di tempestiva impugnazione da parte dei concorrenti non aggiudicatari e di tutti gli elementi di cui al comma 2, lett. c , dell’art. 79 c.p.a. decorrono i termini per l’impugnazione di quegli atti che hanno portato alla aggiudicazione provvisoria avente in ogni caso natura di mero atto endoprocedimentale, la cui autonoma impugnazione costituisce una mera facoltà . CONS. STATO, SEZ. VI 5 GENNAIO 2015, N. 5 EDILIZIA – SANZIONI AMMINISTRATIVE – INTERVENTI ABUSIVI SUL DEMANIO PUBBLICO. Il Comune può fondare un provvedimento di demolizione sui soli dati catastali? Nel caso del ricorso proposto avverso il provvedimento con cui il Comune ha ordinato al ricorrente la demolizione di un cancello esistente in loco da alcuni anni, ritenuto però abusivamente posizionato in quanto occludente una pubblica via, sussiste la giurisdizione del G.A. ex art. 8 c.p.a. nella specie, invero, al G.A. si chiede un accertamento in ordine all’assetto dominicale di una certo bene tale accertamento, pur essendo in via di principio sottratto alla giurisdizione dello stesso Giudice amministrativo, può nondimeno essere conosciuto in via incidentale ai sensi del comma 1 dell’articolo 8 del cod. proc. amm., trattandosi di questione evidentemente pregiudiziale al fine di stabilire la legittimità dei provvedimenti con cui il Comune ha ordinato la demolizione del manufatto. Per la determinazione della effettiva proprietà pubblica o privata di un bene immobile, non può farsi riferimento esclusivamente alle risultanze catastali dell’area poiché a tali risultanze non può essere riconosciuto un definitivo valore probatorio, bensì una valenza meramente sussidiaria rispetto a quanto desumibile dagli atti traslativi, poiché questi contengono effettivamente delle utili indicazioni in ordine all’estensione dei fondi confinanti. D’altro canto, pure l’inclusione dell’area per cui è causa nell’ambito dello stradario comunale, oltre a non assumere autonoma valenza probatoria perché appunto non può prevalere sugli elementi desumibili dai titoli di provenienza , costituisce altresì una circostanza irrilevante, poiché lo stradario proviene dalla parte che ha interesse ad avvalersene.