RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

22 GENNAIO 2015, N. 4 CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO. Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato – immunità parlamentari – insindacabilità delle opinioni espresse – diffamazione – giudizi innanzi alla Corte costituzionale – principio di completezza ed autosufficienza del ricorso – inammissibilità. Il ricorso con il quale l’autorità giudiziaria propone il conflitto di attribuzione ai sensi dell’art. 68, co. 1, Cost., deve rispettare il principio di completezza ed autosufficienza. Tale principio impone all’autorità giudiziaria l’onere di indicare nel ricorso gli elementi che consentano alla Corte costituzionale di valutarne la fondatezza, raffrontando le dichiarazioni rese extra moenia dal parlamentare con il contenuto di atti tipici della sua funzione. In senso conforme, Corte Cost., sent. n. 320/2013 è inammissibile, per difetto del requisito dell’autosufficienza, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sollevato nel corso di un procedimento civile per il risarcimento del danno causato da dichiarazioni di un deputato asseritamente diffamatorie, non riportante in alcuna delle sue parti in modo puntuale le dichiarazioni rese dal deputato, che invece assumono importanza fondamentale ai fini dell’accertamento del nesso funzionale con atti parlamentari tipici di cui le dichiarazioni potrebbero essere espressione. 22 GENNAIO 2015, N. 3 TERMINI PER L’IMPUGNAZIONE. Procedimento civile – decorrenza del c.d. termine lungo – pubblicazione della sentenza – diritto vivente – asserite disparità di trattamento e irragionevolezza – asserita violazione del diritto di difesa – infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 133, co. 1 e 2, e 327, co. 1, c.p.c Per costituire dies a quo del termine per l’impugnazione, la data apposta in calce alla sentenza dal cancelliere deve essere qualificata dalla contestuale adozione delle misure volte a garantirne la conoscibilità e solo da questo concorso di elementi consegue tale effetto, situazione che, in presenza di una seconda data, deve ritenersi di regola realizzata solo in corrispondenza di quest’ultima. In caso di ritardato adempimento delle operazioni previste dall’art. 133 c.p.c., attestato dalla diversa data di pubblicazione, il ricorso all’istituto della rimessione in termini per causa non imputabile va inteso come doveroso riconoscimento d’ufficio di uno stato di fatto contra legem che, in quanto imputabile alla sola amministrazione giudiziaria, non può in alcun modo incidere sul fondamentale diritto all’impugnazione, riducendone i relativi termini. Si veda Corte Cost., sent. n. 223/1993 è parte integrante del diritto di difesa che i soggetti interessati abbiano tempestiva conoscenza degli atti oggetto di una possibile impugnazione, in modo che siano utilizzabili nella loro interezza i termini di decadenza previsti per l’esperimento del gravame. 22 GENNAIO 2015, N. 2 CACCIA. Esercizio dell’attività venatoria – recupero della selvaggina con l’utilizzo di armi – silenzio venatorio – competenza esclusiva dello Stato – tutela della fauna – illegittimità costituzionale dell’art. 18, co. 1, lett. d , L.R. Friuli Venezia Giulia n. 15/2012. La facoltà riconosciuta dalla normativa regionale ai recuperatori di fauna selvatica abbattuta di utilizzare l’arma durante i giorni della stagione di caccia riservati al cosiddetto silenzio venatorio e, comunque, nei due giorni successivi alla chiusura della stagione stessa, si pone in contrasto con la disposizione di cui all’art. 21, co. 1, lett. g , della legge n. 157/1992 ed elude il divieto di cacciare in tali giorni, legittimando una condotta che, per la stessa legge regionale, costituisce esercizio venatorio. Si veda Corte Cost., sent. n. 278/2012 il divieto del trasporto di armi per uso venatorio, che non siano scariche e in custodia, nei giorni durante i quali la caccia non è consentita ed, in particolare, nei giorni di martedì e venerdì disposto dall’art. 21, co. 1, lett. g , della legge n. 157/1992 deve ritenersi espressivo della competenza esclusiva dello Stato a determinare standard di tutela della fauna, che non sono derogabili da parte della Regione neppure nell’esercizio della propria competenza legislativa in materia di caccia. 22 GENNAIO 2015, N. 1 PROCESSO MINORILE. Processo penale – procedimento a carico di minorenni – giudizio abbreviato instaurato a seguito di giudizio immediato – composizione monocratica – tutela del minore – esigenze di specializzazione del giudice minorile – illegittimità costituzionale dell’art. 458 c.p.p. e dell’art. 1, co. 1, D.P.R. n. 448/1988. Il giudizio abbreviato minorile è sostitutivo sia dell’udienza preliminare, sia del dibattimento. I suoi esiti possono, dunque, essere i più diversi e tutti richiedono la valutazione del giudice collegiale e degli esperti che lo compongono, perché è proprio per garantire decisioni attente alla personalità del minore e alle sue esigenze formative ed educative che il tribunale per i minorenni è stato strutturato nel modo che si è detto. È dunque manifestamente incongruo, anche con riguardo ai valori costituzionali sottesi alla tutela del minore, che sia il giudice monocratico delle indagini preliminari a celebrare il giudizio abbreviato, che di regola è invece svolto dal giudice collegiale dell’udienza preliminare. In senso conforme, Cass. Pen., Sez. Un., sent. n. 18292/2014 nel processo penale a carico di imputati minorenni la competenza per il giudizio abbreviato, sia esso instaurato nell’ambito dell’udienza preliminare o a seguito di decreto di giudizio immediato, spetta al giudice nella composizione collegiale prevista dall’art. 50-bis, comma 2, dell’ordinamento giudiziario.