RASSEGNA TAR

TAR BASILICATA, POTENZA, SEZ. I 26 NOVEMBRE 2014, N. 808 CORTE DEI CONTI – RESPONSABILITÀ CONTABILE. Impugnazione delle deliberazioni della C.Conti sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali. Con la sentenza in rassegna il Tar di Potenza chiarisce che le deliberazioni delle Sezioni di controllo regionale della Corte dei conti concernenti l’approvazione o il diniego dei piano di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali devono essere impugnate non innanzi al G.A. ma innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti, in speciale composizione, nell’esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilità pubblica, ex art. 103, comma secondo, della Costituzione. A sostegno dell’assunto il Tar richiama i due seguenti argomenti. Dal punto di vista sistematico, viene in considerazione il ruolo, costituzionalmente garantito, della Corte dei conti quale organo terzo rispetto all’amministrazione, stante la posizione di indipendenza e neutralità del giudice contabile al servizio dello Stato-ordinamento, quale garante imparziale dell’equilibrio economico-finanziario del settore pubblico nel suo complesso e della corretta gestione delle risorse cfr. Corte cost. n. 60 del 2013 . Ebbene, tale posizione costituzionale di indipendenza e neutralità mal si concilierebbe con l’eventuale sindacato nel merito dei risultati delle valutazioni della Corte del Conti dinanzi a plessi giurisdizionali differenti. Dal punto di vista normativo, invece, si rammenta che il legislatore, con l’art. 243 -quater , comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, nel testo introdotto dall’art. 3 del decreto-legge n. 174/2012 ovverosia lo stesso intervento legislativo che ha istituito i controlli per cui vi è controversia , ha proprio previsto l’impugnativa dinanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti, in speciale composizione, nell’esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilità pubblica, ex art. 103, comma secondo, della Costituzione ”, delle deliberazioni delle Sezioni di controllo regionale della Corte dei conti concernenti di approvazione o di diniego dei piano di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali. A tanto si aggiunge, sempre in chiave normativa, che l’art. 33, co. 2, lett. a del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n. 116, ha novellato il testo del n. 12 dell’art. 1 del decreto-legge n. 174/2012, prevedendo, appunto, l’impugnazione dinanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione, con le forme e i termini di cui all'articolo 243 -quater , comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delle deliberazioni delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, quali quelle di cui si controverte nell’odierno giudizio. Anche per tale versante, quindi, secondo il Tar si assiste all’attribuzione, ad opera del legislatore, della giurisdizione in materia al giudice contabile, con un intervento normativo che assume valenza ricognitiva di un assetto di competenze giurisdizionali già desumibile dal quadro normativo, anche costituzionale, di riferimento. TAR CALABRIA, CATANZARO, SEZ. I 25 NOVEMBRE 2014, N. 1991 ACCESSO – ACCESSO AI PARERI LEGALI RESI IN FAVORE DELLA P.A Si può accedere ai pareri legali resi in favore della P.A.? Con la sentenza in rassegna il Tar di Catanzaro scandisce due importanti principi in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. In primo luogo, il Consesso afferma che la mancata tempestiva impugnazione del diniego tacito formatosi per silenzio rigetto sull'istanza di accesso non determina l'inammissibilità del ricorso proposto avverso il diniego espresso sopravvenuto che, laddove fondato su una motivazione espressa, in esito all'istruttoria compiuta ed alla valutazione effettuata, non può assumere le caratteristiche di un atto meramente confermativo di un precedente silenzio con valore legale tipico di diniego, ma costituisce atto di conferma a carattere rinnovativo, che modifica la realtà giuridica e riapre i termini per la proposizione del ricorso giurisdizionale T.A.R. Latina, sez. I, 07/11/2013, n. 839 in termini, cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 04/10/2013, n. 4912 . In secondo luogo, con specifico riferimento all’accesso ai pareri legali forniti alla P.A., il Tar accede all’insegnamento della prevalente giurisprudenza cfr. Cons. Stato, sez. V, 15 aprile 2004, n. 2163 Cons. Stato, sez. IV, 13 ottobre 2003, n. 6200 da ultimo Cons. Giust. Amm. Sic., 14 marzo 2014, n. 134 T.A.R. Abruzzo, Pescara, Sez. I, 23 aprile 2013, n. 240 T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 9 gennaio 2012, n. 14 distinguendo così le due seguenti ipotesi a l'ipotesi in cui la consulenza legale esterna si inserisce nell'ambito di un'apposita istruttoria procedimentale, nel senso che il parere è richiesto al professionista con l'espressa indicazione della sua funzione endoprocedimentale ed è destinato a sfociare in una determinazione finale in tale ipotesi il parere legale” - pur traendo origine da un rapporto privatistico normalmente caratterizzato dalla riservatezza della relazione tra professionista e cliente - è soggetto all'accesso perché oggettivamente correlato ad un procedimento amministrativo b l'ipotesi in cui la consulenza sia richiesta dopo l'avvio di un procedimento contenzioso, o dopo l'inizio di tipiche attività precontenziose al fini di stabilire la strategia difensiva dell'Amministrazione, assumendo in questo caso il parere” natura di atto difensionale”, connesso – non ad un procedimento – ma ad una controversia giudiziaria, arbitrale o meramente amministrativa”, come tale sottratto all’accesso, in quanto coperto da segreto professionale” e dunque riconducibile al limite legale di cui all’art. 24, co. 1, lett. a , L. 241/90. TAR LOMBARDIA, BRESCIA, SEZ. I 21 NOVEMBRE 2014, N. 1282 EDILIZIA – SANZIONI AMMINISTRATIVE – VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ URBANISTICO-EDILIZIA COMPETENZA COMUNALE. Il Comune ha il potere di adottare in ogni tempo le misure repressive in materia urbanistica ed edilizia. L’ordinanza comunale diretta alla repressione degli abusi edilizi non deve essere preceduta da diffida invero, considerando che lo scopo della diffida è quello di consentire al diffidato di evitare la sanzione regolarizzando la propria posizione, in materia edilizia tale scopo è garantito altrimenti, attraverso l’istituto dell’accertamento di conformità di cui all’art. 36 T.U. n. 380/2001. Il potere di applicare misure repressive in materia urbanistica ed edilizia può essere esercitato in ogni tempo, senza necessità, per i relativi provvedimenti, di alcuna specifica motivazione in ordine alla sussistenza dell'interesse pubblico a disporre una demolizione.