RASSEGNA TAR

TAR LOMBARDIA, MILANO, SEZ. I 18 SETTEMBRE 2014, N. 2358 CONTRATTI PUBBLICI – CONTENZIOSO – ACCORDO BONARIO. Controversie in materia di accordo bonario ex art. 240 del Codice Appalti decide il G.O. La sentenza in rassegna risolve una delicata questione di riparto della giurisdizione, riferita in particolare alle controversie in materia di accordo bonario per la definizione delle riserve iscritte in corso di appalto, ex art. 240 del Codice dei contratti pubblici. Sul punto, il Tar meneghino rileva che il procedimento finalizzato al raggiungimento di un accordo bonario, disciplinato dall’art. 240 del codice dei contratti pubblici, si inserisce nella fase di esecuzione del contratto in corso tra le parti in tale ambito, le relative controversie, in quanto scaturenti dallo svolgimento del rapporto paritario cui è preordinato lo scambio, sono espressamente riservate alla cognizione del giudice civile. Più nel dettaglio il Collegio sottolinea che, avendo l’accordo bonario natura di transazione sulle liti esecutive, il giudice amministrativo è privo di giurisdizione in ordine al rapporto giuridico sottostante. Non è invero condivisibile sostenere che la situazione soggettiva pretensiva che fa capo all’appaltatore è di interesse legittimo all’osservanza, da parte dell’amministrazione, delle norme procedimentali che regolano la definizione bonari ciò in quanto, a parere del Tar milanese, non bisogna confondere la parziale formalizzazione giuridica ovvero con regole di diritto oggettivo delle trattative prenegoziali di una pubblica amministrazione con l’esistenza di un potere autoritativo. La scansione di cui all’art. 240 del Codice dei contratti pubblici è finalizzata alla formulazione di una mera proposta negoziale, risolvendosi essa in una procedura obbligatoria di conciliazione preventiva, di cui la legislazione processuale civile esibisce svariate ipotesi sul versante, ad esempio, previdenziale , le conseguenze della cui violazione in termini ad esempio di condizione di procedibilità, ovvero di regolamentazione delle spese processuali , spetta esclusivamente al giudice munito della giurisdizione verificare. TAR SICILIA, PALERMO, SEZ. III 23 SETTEMBRE 2014, N. 2321 GIURISDIZIONE – GIURISDIZIONE IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO. Diniego di assunzione per difetto dell’altezza minima decide il G.O. La controversia riguardante il diniego di assunzione del vincitore di un concorso per difetto del requisito dell’altezza minima previsto dal bando non attiene alla contestazione di una fase del procedimento concorsuale, ma a quella dell’assunzione al lavoro, espressamente attribuita al Giudice Ordinario dall’art. 63, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001. TAR TOSCANA, FIRENZE, SEZ. I 23 SETTEMBRE 2014, N. 1443 ATTO AMMINISTRATIVO – DI ALTA AMMINISTRAZIONE. Nomina e revoca degli assessori regionali atto politico o di alta amministrazione? L’atto politico è un atto libero nei fini, espressione della libertà politica riconosciuta dalla Costituzione ai supremi organi decisionali dello Stato per la soddisfazione di esigenze unitarie e indivisibili. I provvedimenti di nomina e revoca degli assessori regionali o del vicepresidente regionale, seppure espressione di ampissima discrezionalità, costituiscono atti di alta amministrazione, come tali sottoposti al sindacato giurisdizionale amministrativo.