RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

SEZ. IV 3 SETTEMBRE 2014, N. 4493 ACCESSO – CASI DI ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO. Sull’ accesso ai documenti in possesso dell'Arma dei carabinieri. In materia di accesso ai documenti in possesso dell'Arma dei carabinieri, la regola del segreto di cui all’art. 1049, comma 2, lett. b, del d.P.R. n. 90/2010 è dettata in dichiarata applicazione dell’art. 24 della legge 241/90 in questo caso, dunque, vale la regola secondo cui, ex art. 24, comma 7, L. n. 241/1990, le esigenze connesse alla segretezza cedono dinanzi a quelle alla difesa degli interessi dell’istante, ove i documenti risultino perciò necessari. Nel caso in cui l’accesso ai documenti amministrativi sia invocato per la cura o per la difesa degli interessi giuridici dell’istante, ex art. 24, comma 7, L. n. 241/1990, il Giudice dell’accesso non può che compiere una valutazione in astratto della necessità difensiva evidenziata dall’istante medesimo e della pertinenza del documento, non potendo giungere sino a sindacare la concreta utilità della documentazione ai fini della vittoriosa conclusione di quel giudizio. Piuttosto, la eventuale segretezza della documentazione dovrà essere contemperata con le esigenze di difesa, operando, ove ragionevolmente possibile, sulle modalità dell’ostensione apposizione di omissis , visione senza rilascio di copia, etc. . SEZ. III 1 SETTEMBRE 2014, N. 4449 CONTRATTI PUBBLICI – STRUMENTI DI TUTELA – STRUMENTI DI TUTELA IN GENERALE. Impugnazione degli atti di gara non basta il mero interesse strumentale alla ripetizione alla gara. L’eventuale interesse pratico alla rinnovazione della gara non comporta da solo la titolarità di una posizione giuridica fondante la legittimazione al ricorso, atteso che tale interesse non si distingue da quello che potrebbe vantare qualsiasi operatore del settore che aspiri a partecipare ad una futura selezione. Le norme sopravvenute non possono incidere su una procedura già in corso né sulle singole fasi autonome di essa che si siano già chiuse, che restano interamente disciplinate dalla normativa vigente al momento del loro inizio. L’annotazione a verbale delle modalità di conservazione ha semplicemente l’effetto di precostituire una prova dotata di fede privilegiata artt. 2699 e 2700 c.c. , e quindi di prevenire o rendere più difficili future contestazioni ma così come tali annotazioni, per quanto accurate, non impediranno mai a chi vi abbia interesse di dare la prova dell’avvenuta manipolazione passando anche attraverso il procedimento di querela di falso, ove necessario, allo stesso modo la mancanza o l’incompletezza delle stesse annotazioni, ovvero in ipotesi la scarsa efficacia delle modalità di custodia, avranno solo l’effetto di rendere meno arduo il compito di chi voglia raggiungere quella prova, o rappresentare quegli indizi. Né l’art. 43 della direttiva n. 2004/18 CE disciplinante il contenuto dei verbali delle operazioni di gara, né l’art. 78 del codice dei contratti prevedono la necessità e obbligatorietà della verbalizzazione analitica di ogni singola seduta conseguentemente, in mancanza di una specifica normativa di settore e di una specifica disciplina di gara, va esclusa la necessità di redigere contestuali e distinti verbali per ciascuna seduta della commissione di gara, potendosi legittimamente accorpare in un unico atto la verbalizzazione della varie sedute della commissione ed anche la sua redazione non contestuale al compimento delle operazioni di gara. Se è vero che le sedute di una commissione di gara devono inspirarsi al principio di concentrazione e continuità e che, conseguentemente, la valutazione delle offerte tecniche ed economiche deve avvenire senza soluzione di continuità al fine di scongiurare possibile influenze esterne ed assicurare l’assoluta indipendenza di giudizio dell’organo incaricato della valutazione stessa, è anche vero che il principio di continuità e speditezza va coniugato con altri concorrenti principi che informano l’azione amministrativa nelle gare di appalto ed è derogabile in presenza di ragioni oggettive, quali la complessità delle operazioni di valutazione delle offerte, il numero delle offerte in gara, l’indisponibilità dei membri della commissione, la correlata necessità di nominare sostituti che giustificano il ritardo anche in relazione al preminente interesse alla effettuazione di scelte ponderate. SEZ. IV 15 SETTEMBRE 2014, N. 4676 MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO – PRINCIPIO DELLA OBBLIGATORIA MOTIVAZIONE. La ratio dell’obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo. La motivazione del provvedimento amministrativo rappresenta il criterio di emersione formale della correttezza dell’operato dell’Amministrazione, la quale, adeguatamente motivando, consente di cogliere le ragioni fondanti il proprio operato, nel rispetto del principio di imparzialità, elidendo così ogni dubbio circa l’eventuale esistenza di discriminazioni e sperequazioni. D’altro canto, la discrezionalità del potere esercitato non esonera l’Amministrazione, chiamata ad agire, dall’onere di specificare i criteri alla cui stregua le scelte sono compiute.