RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

SEZ. VI 19 AGOSTO 2014, N. 4267 PROCESSO AMMINISTRATIVO DI PRIMO GRADO – RICORSO INCIDENTALE. Ricorso incidentale funzione e limiti. Il ricorso incidentale è preordinato alla tutela di un interesse conservativo del controinteressato che, in quanto beneficiario di un vantaggio per effetto del provvedimento impugnato, intende preservare la disponibilità del bene della vita minacciato dall’altrui ricorso principale ” agendo così in giudizio per paralizzare, appunto con il ricorso incidentale, l’azione del ricorrente principale. Ciò comporta che, se il controinteressato asserisce di essere leso dal provvedimento, ovvero intenda conseguire vantaggi ulteriori, deve agire con l’impugnazione del provvedimento in via principale, chiedendone l’annullamento. Non è rilevabile d’ufficio la nullità dell’atto impugnato per violazione del giudicato. SEZ. V 08 AGOSTO 2014, N. 4250 APPELLO – TERMINE PER L'APPELLO – TERMINE LUNGO. Computo dei termini per l’appello non occorre la calcolatrice ma basta il calendario. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 92, 119, comma 1, lett. a e 120 c.p.a., il termine ordinario di sei mesi per la proposizione dell’appello, nell’ipotesi di cause inerenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture”, è dimezzato, con la conseguenza che l’appello medesimo va notificato entro tre mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado se la sentenza medesima non è stata notificata come testualmente disposto dal legislatore, l’anzidetto termine di tre mesi va poi computato in mesi e non in giorni, e al riguardo si osserva il calendario di diritto comune”, secondo quanto disposto dall’art. 155, secondo comma, c.p.c. di conseguenza, non si tiene conto del numero dei giorni che compongono i mesi da considerare, sicché il termine viene a scadenza nel giorno del mese e dell’anno numericamente corrispondente a quello di decorrenza del termine iniziale. SEZ. V 04 AGOSTO 2014, N. 4143 PROCESSO AMMINISTRATIVO REGOLE GENERALI – AZIONI PROPONIBILI – AZIONE AVVERSO IL SILENZIO. Il riconoscimento dei debiti fuori bilancio un silenzio coercibile. Dall’interpretazione letterale dell’art. 31 c.p.a. discende che il rimedio del ricorso avverso il silenzio è esperibile decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo e negli altri casi previsti dalla legge” , ossia in ogni ipotesi in cui l’ordinamento contempli l’adozione di un provvedimento ad emanazione vincolata ma di contenuto discrezionale, e senza che in contrario rilevi che il provvedimento omesso sia riferibile ad un potere contraddistinto da un più o meno ampio grado di discrezionalità non è quindi condivisibile l’idea che soltanto nell’ipotesi in cui l’ordinamento positivo contempli l’emanazione da parte dell’amministrazione di un atto vincolato sull’ an ovvero sul quantum , l’eventuale silenzio risulterebbe giudizialmente coercibile. Perché sia consentito il ricorso avverso il silenzio dell’Amministrazione, è essenziale che esso riguardi l’esercizio di una potestà amministrativa e che la posizione del privato si configuri come interesse legittimo, potendo infatti il silenzio-rifiuto formarsi esclusivamente in ordine all’inerzia dell’Amministrazione su una domanda intesa ad ottenere l’adozione di un provvedimento ad emanazione vincolata ma di contenuto discrezionale. Il riconoscimento del debito fuori bilancio è diretto esclusivamente a sanare irregolarità di tipo contabile, rispondendo all’interesse pubblico alla regolarità della gestione finanziaria dell’ente, ma non può in alcun modo sopperire alla mancanza di una obbligazione validamente sorta al contrario, è il diritto, quando controverso oggetto di accertamento da parte dell’autorità giudiziaria, a costituire il presupposto per l’iscrizione fuori bilancio. Il riconoscimento del debito fuori bilancio costituisce un procedimento comunque dovuto, come si desume dall’art. 194 del T.U. approvato con D.L.vo 267 del 2000, il cui esito non è peraltro vincolato e al quale l’amministrazione non può pertanto sottrarsi attraverso una semplice e immotivata comunicazione di un qualunque ufficio, essendo invece necessario un procedimento ad hoc , la cui proposta va formulata al responsabile del servizio competente per materia che dovrà accertare l’eventuale, effettiva utilità che l’ente ha tratto dalla prestazione altrui. Quando il procedimento per il riconoscimento del debito fuori bilancio viene omesso, deve ritenersi ammissibile e fondata l’azione avverso il silenzio eventualmente esperita ex art. 31 c.p.a. Tale azione, peraltro, è concettualmente scindibile in due domande la prima, di natura dichiarativa, volta all’accertamento dell’obbligo, in capo all’amministrazione destinataria dell’istanza presentata dal titolare dell’interesse pretensivo, dell’obbligo di definire il procedimento nel termine prescritto dalla disciplina legislativa o regolamentare a sensi dell’art. 2 della L. 7 agosto 1990, n 241 l’altra, inquadrabile nel novero delle azioni di condanna, diretta ad ottenere una sentenza che imponga all’amministrazione inadempiente l’adozione di un provvedimento esplicito.