RASSEGNA TAR

TAR CALABRIA, CATANZARO, SEZ. I 4 SETTEMBRE 2014, N. 1427 COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO – ATTI PER I QUALI NON È NECESSARIA. La disciplina e i caratteri dell’ avviso orale” emesso dal Questore. La comunicazione di avviso orale rappresenta un atto avente natura ed efficacia monitoria, per il quale non è necessaria la comunicazione ex art. 7 l. 241/1990. Il presupposto giuridico dell’avviso orale è infatti costituito dalla condotta del destinatario del provvedimento tale da far ritenere che lo stesso, ove non modifichi il proprio comportamento, possa evidenziare ulteriori e più gravi condotte pericolose, ovvero commettere reati. Ne consegue che l'intervento dell'autorità di Pubblica Sicurezza, consistente nell'invito a cambiare condotta, debba essere considerato urgente nell'accezione di cui all’art. 7 citato. L’avviso orale è ricompreso tra le misure adottate dal Questore, con redazione di processo verbale al solo fine della data che dovrà servire per il computo del triennio per la richiesta delle altre misure da adottare dal giudice ordinario. Il d.lgs. 159/11 Codice antimafia , all'art. 4, puntualizza che trattasi di misura di prevenzione personale applicata dal Questore, ponendosi come un provvedimento amministrativo orale che diviene in concreto scritto , per la doverosa verbalizzazione, a cura dell’autorità di pubblica sicurezza, diretta a conferire data certa all’ammonimento. L’avviso orale rientra nell’ambito di una valutazione discrezionale di competenza dell’autorità di polizia, sindacabile soltanto sotto il profilo della sussistenza dei presupposti, nonché della sufficienza, logicità e congruità della motivazione. Il provvedimento in oggetto, di natura discrezionale, si fonda e si giustifica sul mero dubbio che un soggetto possa commettere reati contro la sicurezza e la tranquillità pubblica. Le finalità preventive che lo caratterizzano richiedono, per natura, che esse siano adottate prima che si verifichino determinati accadimenti, quando in ordine al futuro comportamento del destinatario della misura di sicurezza possono essere formulate solo delle prognosi su base probabilistica. Di conseguenza, il fatto che la pericolosità sociale in seguito risulti in concreto insussistente o comunque venga meno, non determina l’illegittimità del precedente avviso, ma ne giustifica semmai la revoca. L’avviso orale consiste nell'avvertimento della sussistenza di sospetti a carico di una persona, per la quale si profilano elementi di fatto che facciano ritenere l'appartenenza a una delle categorie previste dalla legge e ha l’effetto di consentire la proposta all'autorità giudiziaria, entro tre anni, di applicazione delle misure di prevenzione. Il giudizio sulla pericolosità sociale del soggetto avvisato non richiede, pertanto, la sussistenza di prove compiute sulla commissione di reati, essendo sufficienti anche meri sospetti su elementi di fatto tali da indurre l'autorità di polizia a ritenere sussistenti le condizioni di pericolosità sociale che possono dar luogo, da parte del giudice, all'applicazione delle misure di prevenzione. È legittimo procedere all’avviso orale anche in assenza di addebiti specifici, purché emerga una situazione rivelatrice di personalità incline a comportamenti asociali o antisociali. TAR LOMBARDIA, MILANO, SEZ. III 1 SETTEMBRE 2014, N. 2288 ACCESSO – ACCESSO AGLI ATTI DA PARTE DEI SOGGETTI PRIVATI PORTATORI DI INTERESSI PUBBLICI O DIFFUSI. Sul diritto di accesso da parte delle organizzazioni sindacali. Sussiste il diritto dell'organizzazione sindacale ad accedere ai documenti che possano coinvolgere sia le prerogative del sindacato quale istituzione esponenziale di una determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro dei singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera l'associazione TAR LOMBARDIA, BRESCIA, SEZ. II 28 AGOSTO 2014, N. 917 CONTRATTI PUBBLICI – CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI ORDINARI – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI INVITO E DELLE OFFERTE E LORO CONTENUTO. L’offerta presentata da un RTI costituendo” deve essere sottoscritta da tutti i componenti del RTI. In caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo non ancora costituito, essa deve essere sottoscritta da tutti i componenti del costituendo RTI, a pena di esclusione invero, il dato letterale della normativa vigente art. 37, comma 8, d.lgs. n. 163 del 2006 , depone nel senso che - in assenza di mandato già conferito per rappresentare l'A.T.I. - tutte le imprese partecipanti all'associazione temporanea debbano sottoscrivere l'offerta, venendo a mancare, in caso contrario, una dichiarazione di volontà essenziale per l'assunzione del vincolo contrattuale, con conseguente compromissione della serietà ed affidabilità dell'offerta stessa. La sottoscrizione dell'offerta di gara si configura come lo strumento mediante il quale l'autore fa propria la dichiarazione contenuta nel documento come tale, essa serve a rendere nota la paternità ed a vincolare l'autore alla manifestazione di volontà in esso contenuta essa assolve altresì la funzione di assicurare provenienza, serietà, affidabilità e insostituibilità dell'offerta e costituisce elemento essenziale per la sua ammissibilità, sia sotto il profilo formale che sotto quello sostanziale, potendosi solo ad essa riconnettere gli effetti dell'offerta come dichiarazione di volontà volta alla costituzione di un rapporto giuridico. La sua mancanza, pertanto, inficia la validità e la ricevibilità della manifestazione di volontà contenuta nell'offerta senza che sia necessaria, ai fini dell'esclusione, una espressa previsione della legge di gara.