RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

SEZ. VI 31 LUGLIO 2014, N. 4056 OPPOSIZIONE DI TERZO – PRESUPPOSTI DELL'AZIONE – PREGIUDIZIO. L’opposizione di terzo promossa dall’ausiliario pretermesso. In caso di controversia in materia di contratti pubblici, quando il contenzioso riguarda l’accertamento di elementi che conducono all’esclusione di un concorrente per carenze da imputare al suo ausiliario in avvalimento, non è conforme a legge un giudizio che prescinda dalla chiamata davanti al giudice dell’ausiliario medesimo. È ammissibile e processsualmente fondata l’opposizione di terzo nei confronti della sentenza del giudice amministrativo di appello che abbia pronunciato su una controversia per la quale, nella duplice fase del giudizio, non sia stato instaurato il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti necessariamente coinvolti dalla decisione sul provvedimento impugnato, lesi dalla decisione in relazione ai contenuti della stessa, decidendosi, nella specie, di esclusione o mancata aggiudicazione dell’aggiudicatario dovuta soltanto all’effettivo difetto in capo all’ausiliario del requisito prestato. SEZ. IV 31 LUGLIO 2014, N. 4047 ACCESSO – RICORSO PER L'ACCESSO – COMPETENZA. Impugnazione delle decisioni della CADA qual è il Tar competente? Il ricorso avverso le decisioni della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi va proposto innanzi al Tar individuato in base al criterio espresso dall’art. 13 c.p.a., recante Competenza territoriale inderogabile” invero, la competenza territoriale del Tar va ritenuta con riferimento al provvedimento avverso il quale è stato proposto ricorso alla Commissione per l'accesso, e non con riferimento alla decisione di quest'ultima, che non costituisce l'atto conclusivo del procedimento, ma un rimedio di tipo giustiziale cui seguono ulteriori fasi procedimentali. SEZ. V 30 LUGLIO 2014, N. 4025 GIURISDIZIONE – GIURISDIZIONE IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE. Recesso della P.A. dal contratto di appalto già in esecuzione decide il G.O. Dopo la stipulazione del contratto di appalto, se le pubbliche amministrazioni rinvengono sopravvenute ragioni di inopportunità della prosecuzione del rapporto negoziale, non possono utilizzare lo strumento pubblicistico della revoca dell’aggiudicazione ma devono esercitare il diritto potestativo disciplinato dall’art. 134 del D.Lgs. n. 163 del 2006. In caso di recesso della P.A. dal contratto di appalto, disposto nel corso del rapporto negoziale, la relativa controversia è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.