RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

AD. PLEN. 28 AGOSTO 2014, N. 27 CONTRATTI PUBBLICI – CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI ORDINARI – REQUISITI DEI PARTECIPANTI ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO. Le regole per gli appalti di servizi da affidarsi a raggruppamenti temporanei di imprese. Ai sensi dell’art. 37, commi 4 e 13, del Codice dei contratti pubblici, nel testo antecedente alle modifiche apportate dall’art. 1, comma 2- bis , lett. a , d.l. 6 luglio 2012 numero 95, convertito nella legge 7 agosto 2012 numero 135, negli appalti di servizi da affidarsi a raggruppamenti temporanei di imprese non vige ex lege il principio di necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa e la quota della prestazione di rispettiva pertinenza, essendo la relativa disciplina rimessa alle disposizioni della lex specialis della gara. SEZ. VI 19 AGOSTO 2014 N. 4264 GIURISDIZIONE – GIURISDIZIONE IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO. Controversie in materia di diritto scolastico decide il Giudice ordinario. Spetta al giudice ordinario, in veste di giudice del lavoro, decidere su una controversia in materia di collocazione nella graduatoria permanente o ad esaurimento degli insegnanti. Richiamando i principi già espressi dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria, numero 11 del 2011 pronunciata altresì riguardo ad una controversia sulla collocazione di un docente in graduatoria , e considerando la situazione giuridica nella specie protetta, la natura della attività esercitata dall’amministrazione e l’assenza di una procedura concorsuale in senso stretto, il Consiglio spiega che, nel caso della giusta posizione o collocazione nella graduatoria permanente o ad esaurimento degli insegnanti, la pretesa consiste solo nella conformità o difformità a legge degli atti inerenti al rapporto già instaurato e verte quindi sull’accertamento di diritti di docenti già iscritti in graduatoria al riguardo vengono perciò assunte determinazioni proprie della capacità e dei poteri del datore di lavoro privato, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. numero 165 del 2001, ai fini della gestione della graduatoria, con l’esclusione quindi di ogni tipologia di attività autoritativa sulla base di valutazioni discrezionali né si configura l’eventuale inerenza a procedure concorsuali, attribuite alla cognizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 63 d.lgs. numero 165 del 2001, per l’assenza nella fattispecie di un bando, di una procedura di valutazione e di una approvazione finale di graduatoria che individui i vincitori. SEZ. III 29 LUGLIO 2014, N. 4021 COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO – PREAVVISO DI RIGETTO. Il provvedimento finale non può fondarsi su ragioni non esplicitate col preavviso di rigetto. Si deve ritenere precluso alla P.A. fondare il provvedimento conclusivo del procedimento su ragioni del tutto nuove rispetto a quelle rappresentate nella comunicazione ex art. 10-bis della legge numero 241 del 1990, pena la violazione del diritto dell’interessato di effettiva partecipazione al procedimento, che si estrinseca nella possibilità di presentare le proprie controdeduzioni utili all’assunzione della determinazione conclusiva dell'ufficio. Al riguardo, il Consiglio di Stato spiega che l’introduzione nell’ordinamento, con legge numero 15 del 2005, del preavviso di rigetto ha segnato l’ingresso di una modalità di partecipazione al procedimento, con la quale si è voluta anticipare” l’esplicitazione delle ragioni del provvedimento sfavorevole alla fase endoprocedimentale, allo scopo di consentire una difesa ancora migliore all’interessato, mirata a rendere possibile il confronto con l’amministrazione sulle ragioni da essa ritenute ostative all'accoglimento della sua istanza, ancor prima della decisione finale. L'istituto del cd. preavviso di rigetto ha così lo scopo di far conoscere alle amministrazioni, in contraddittorio rispetto alle motivazioni da esse assunte in base agli esiti dell'istruttoria espletata, quelle ragioni, fattuali e giuridiche, dell'interessato, che potrebbero contribuire a far assumere agli organi competenti una diversa determinazione finale, derivante, appunto, dalla ponderazione di tutti gli interessi in campo e determinando una possibile riduzione del contenzioso fra le parti cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 06/08/2013, 4111 . Così opinando, il Consesso afferma che si deve ritenere precluso alla P.A. fondare il provvedimento conclusivo del procedimento su ragioni del tutto nuove rispetto a quelle rappresentate nella comunicazione ex art. 10-bis della legge numero 241 del 1990, pena la violazione del diritto dell’interessato di effettiva partecipazione al procedimento, che si estrinseca nella possibilità di presentare le proprie controdeduzioni utili all’assunzione della determinazione conclusiva dell'ufficio. In ogni caso, si rammenta che il mancato rispetto dell'obbligo di preventiva comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, imposto dall'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990 numero 241, sarebbe di per sé inidoneo a giustificare l'annullamento del provvedimento, ai sensi dell’art. 21-octies della stessa legge, nei casi in cui il contenuto del provvedimento non sarebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.