RASSEGNA TAR

Tar Emilia Romagna, Parma, sez. I 28 luglio 2014, n. 344 ACCESSO – CASI DI ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO. Non può domandarsi l’accesso agli atti amministrativi inesistenti e/o mai formati dalla P.A. Alla stregua del principio ad impossibilia nemo tenetur , nei procedimenti d'accesso ai documenti amministrativi l'esercizio del relativo diritto o l'ordine d'esibizione impartito dal giudice non può che riguardare, per evidenti ragioni di buon senso, i documenti esistenti e non anche quelli mai formati, spettando alla P.A. destinataria dell'accesso indicare, sotto la propria responsabilità, quali siano gli atti inesistenti che non è in grado d'esibire. L'attività di organizzazione delle forze lavorative, imputabile al gestore del pubblico servizio complessivamente sottoposta ai principi di buon andamento e imparzialità di cui all'art. 97 cost. , comporta l’obbligo di trasparenza tale principio va tuttavia temperato nella misura in cui, se è ammissibile che il dipendente pubblico chieda l’ostensione di documenti relativi a circostanze di fatto riguardanti altri dipendenti quali ad esempio i fogli firma delle presenze giornaliere , laddove viceversa si tratti di valutazioni o di opinioni l’accesso agli atti deve ritenersi consentito solo con riguardo a valutazioni effettuate nell’ambito di procedure comparative, volte a selezionare il personale. Tar Campania, Napoli, sez. VI 24 luglio 2014, n. 4177 ACCESSO – POSIZIONE SOGGETTIVA LEGITTIMANTE L'ACCESSO. Sussiste il diritto ad accedere agli esposti con cui un terzo sollecita il controllo della P.A.? Sussiste il diritto ad accedere agli esposti presentati da un privato ad una pubblica amministrazione, che abbiano determinato l’attivazione di un potere di controllo, ispettivo o di vigilanza da parte della P.A. nei confronti del soggetto che richiede l’accesso la conoscenza integrale dell’esposto, infatti, rappresenta uno strumento indispensabile per la tutela degli interessi giuridici del richiedente, in quanto solo avendo accesso agli atti che lo riguardano egli può eventualmente difendere in giudizio la propria posizione e i propri interessi giuridici. Il Collegio rileva che non può essere negato l’accesso ai documenti che riguardano espressamente la posizione giuridica degli instanti e che possono da questi essere utilizzati a fini di tutela giurisdizionale. Secondo la prevalente giurisprudenza amministrativa, nel novero di questi atti rientrano le diffide, le denunce, gli esposti presentati da un privato ad una pubblica amministrazione, che abbiano determinato l’attivazione di un potere di controllo, ispettivo o di vigilanza ex multis, Cons. Stato, sez. V, 28.09.2012, n. 5132, Tar Campania, Napoli, sez. VI, 16.06.2010, n. 14859 . Proprio facendo leva sulla richiamata giurisprudenza, con riferimento alla fattispecie il Tar afferma quindi che sussiste il diritto ad accedere agli esposti presentati da un privato ad una pubblica amministrazione, che abbiano determinato l’attivazione di un potere di controllo, ispettivo o di vigilanza da parte della P.A. nei confronti del soggetto che richiede l’accesso. All’accesso a tale documentazione, invero, non osta il diritto alla riservatezza, che non può essere invocato quando la richiesta di accesso ha ad oggetto il contenuto di denunce o rapporti informativi nell’ambito di un procedimento ispettivo o di controllo, giacché la conoscenza integrale dell’esposto rappresenta uno strumento indispensabile per la tutela degli interessi giuridici del richiedente, in quanto solo avendo accesso agli atti che lo riguardano egli può eventualmente difendere in giudizio la propria posizione e i propri interessi giuridici. Ciò in quanto, nell’attuale sistema di diritto positivo, la tutela dell'accesso prevale sulla tutela della riservatezza qualora il primo sia strumentale alla cura o alla difesa dei propri interessi giuridici, salvo che vengano in considerazione dati sensibili o sensibilissimi cfr. ex multis, Consiglio Stato, sez. VI, 23 ottobre 2007, n. 5569 . Tar Abruzzo, Pescara, sez. I 22 luglio 2014, n. 357 CONTRATTI PUBBLICI – CRITERI DI SELEZIONE DELLE OFFERTE NEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI NEI SETTORI ORDINARI – PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. Ai sensi dell’art. 57, co. 5, lett. b , d.lgs. n. 163 del 2006, la trattativa privata è ammissibile solo per un ampliamento dell’oggetto del contratto già stipulato con l’aggiudicataria e postula, pertanto, che il contratto pubblico non sia ancora scaduto. Nel dettaglio, il Tar chiarisce che, ove il contratto di appalto di servizio pubblico non sia scaduto, è illegittimo il riferimento all’art. 57, co. 5, lett. b , d.lgs. n. 163 del 2006 ai fini di un’eventuale rinegoziazione e contestuale proroga del contratto medesimo. Al riguardo, infatti, il Consesso sottolinea che la citata disposizione consente, tra le varie ipotesi, la trattativa privata solo per un ampliamento dell’oggetto del contratto già stipulato con l’aggiudicataria e pertanto postula che il contratto stesso non sia ancora scaduto.