RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

sez. V 28 luglio 2014, n. 3989 CONTRATTI PUBBLICI – RITO ABBREVIATO IN MATERIA DI PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI PUBBLICI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE. Rito abbreviato l’art. 119 c.p.a. vale pure per le concessioni di pubblico servizio. Le controversie concernenti le concessioni di pubblico servizio sono assoggettate alla disciplina di cui all'art. 119, comma 1, lettera a del codice del processo amministrativo, trattandosi di controversia relativa ai provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture ” il termine affidamento di servizi ” usato dal legislatore deve infatti intendersi come riferito sia agli appalti che alle concessioni di pubblico servizio. secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza, il termine affidamento di servizi ” usato dal legislatore deve senz'altro intendersi come riferito sia agli appalti che alle concessioni di pubblico servizio, per chiare ragioni testuali e sistematiche. Testuali, in quanto la norma considera in modo unitario la procedura di affidamento, senza operare alcuna distinzione tra appalti e concessioni di pubblici servizi. Sistematiche, in quanto una disciplina differenziata dei due istituti si porrebbe in palese contrasto con le finalità perseguite dal legislatore, volte ad assicurare la massima speditezza nell'intera materia degli affidamenti pubblici di lavori, servizi e forniture, senza distinzione di sorta cfr. per tutte Cons. Stato, Sez. V, 12 febbraio 2013, n. 811 . sez. V 25 luglio 2014, n. 3958 GIURISDIZIONE – GIURISDIZIONE IN MATERIA DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Competizioni sportive organizzate dall’UEFA è legittima la rinuncia alla giurisdizione statale? Sussiste la giurisdizione del G.A. nelle controversie concernenti l’iscrizione di società calcistiche a campionati nazionali ed aventi ad oggetto atti di giustizia sportiva emessi da autorità amministrative nazionali. Viceversa, ove venga in contestazione l’accesso ad una competizione sportiva europea organizzata dall’UEFA, la competenza a decidere spetta al Tribunale arbitrale sportivo TAS di Losanna, ancorché la contestazione cada su provvedimenti emessi da autorità amministrative nazionali. Il riconoscimento della competenza esclusiva” del TAS di Losanna da parte di una società calcistica per come imposto dal manuale delle licenze Uefa, punto L.01 A , si sostanzia in un atto di libera volontà detta adesione va più precisamente fatta risalire alla libera partecipazione della stessa società alle competizioni calcistiche, interne ed europee, ed in generale a tutte le attività ed iniziative sportive organizzate dalle federazioni cui la società è affiliata. La possibilità di rinunciare alla giurisdizione statale in favore dell’arbitrato ha fondamento nella libera scelta delle parti perché solo la scelta dei soggetti intesa come uno dei possibili modi di disporre, anche in senso negativo, del diritto di cui all'art. 24, primo comma, Cost. può derogare al precetto contenuto nell'art. 102, primo comma, Cost. sez. V 24 luglio 2014, n. 3927 GIURISDIZIONE – GIURISDIZIONE IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO. Pubblico impiego il GA decide sulle controversie precedenti la stipula del contratto. Sussiste la giurisdizione del G.A. nelle controversie aventi ad oggetto la graduatoria redatta a conclusione della procedura concorsuale indetta per la costituzione di rapporti parasubordinati, involgendo detto contenzioso valutazioni discrezionali comparazione di titoli con attribuzione di punteggi e graduatoria finale da parte dell'Amministrazione procedente nel conferimento degli incarichi. Il Consiglio osserva che, ove il rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione sia qualificabile come rapporto di lavoro rectius di parasubordinazione , le controversie attinenti alla fase che precede la stipula della convenzione o del contratto, ove si riferiscano all'esercizio di un potere discrezionale della Pubblica Amministrazione, rientrano nella giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo, quale giudice naturale dell’esercizio del potere pubblicistico, che deve essere esercitato nel rispetto della normativa che disciplina tale attività amministrativa e che si sostanzia nella valutazione dei titoli e delle eventuali incompatibilità dei candidati e che culmina nella formazione della graduatoria. Rispetto a tale esercizio di potere amministrativo, gli aspiranti vengono a trovarsi in una posizione di interesse legittimo al contrario, le controversie attinenti, una volta stipulata la convenzione o il contratto, allo svolgimento o alla risoluzione del rapporto di lavoro rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, atteso che il rapporto stesso, da ricondurre nell'ambito della categoria della parasubordinazione, attribuisce al lavoratore veri e propri diritti soggettivi. La posizione nella specie assunta dal Consesso si allinea perfettamente all’indirizzo espresso dalla Corte regolatrice della giurisdizione cfr., da ultimo, Cass., sez. un., 15 settembre 2010, ord. n. 19550, nonché Cass., sez. un., 18 dicembre 2007, n. 26631 , al quale si era già conformata pure la giurisprudenza amministrativa Cons. Stato, sez. V, 31 maggio 2012, n. 3274 e sez. V, 9 novembre 2010 n. 7974 . C.G.A., sez. giur. 22 luglio 2014, n. 444 PROCESSO AMMINISTRATIVO DI PRIMO GRADO – LEGITTIMAZIONE AD AGIRE – IPOTESI DUBBIE. Chi è legittimato ad impugnare gli atti di gara? La legittimazione al ricorso nel contenzioso in materia di gare pubbliche spetta in via esclusiva ai soggetti partecipanti alla gara, poiché solo dalla qualità di partecipante deriva il riconoscimento di una posizione sostanziale differenziata e meritevole di tutela. È tuttavia ammissibile che gli atti della gara pubblica vengano pure impugnati dall’operatore che, nonostante la sua mancata partecipazione alla gara, abbia comunque manifestato l’intenzione di impugnare in via diretta una clausola del bando, assumendo che la stessa sia immediatamente escludente in tale circostanza, la certezza del pregiudizio determinato dal bando rende superflua la domanda di partecipazione e l’adozione di un atto esplicito di esclusione, traducendosi diversamente in un mero formalismo. Punto di partenza dell’analisi condotta dal Consesso è il richiamo dei principi espressi dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 4/11, secondo cui la legittimazione al ricorso nel contenzioso in materia di gare pubbliche spetta in via esclusiva ai soggetti partecipanti alla gara, poiché solo dalla qualità di partecipante deriva il riconoscimento di una posizione sostanziale differenziata e meritevole di tutela. In deroga al principio suindicato, tuttavia, il Collegio rammenta come la giurisprudenza riconosca pure una legittimazione a ricorrere slegata” dalla partecipazione alla procedura in specie, in sede interpretativa si consente l’impugnazione degli atti della gara pubblica pure all’operatore che, nonostante la sua mancata partecipazione alla gara, abbia comunque manifestato l’intenzione di impugnare in via diretta una clausola del bando, assumendo che la stessa sia immediatamente escludente. In questo senso, il CGA sottolinea come, secondo l’Adunanza plenaria, la legittimazione del soggetto che contrasta in via immediata il bando di gara in relazione alle sue clausole escludenti” senza partecipare alla procedura ha una giustificazione logica evidente, direttamente collegata all’affermazione giurisprudenziale dell’onere di sollecita impugnazione di tale atto lesivo senza attendere l’esito della selezione. In tali circostanze, la certezza del pregiudizio determinato dal bando rende superflua la domanda di partecipazione e l’adozione di un atto esplicito di esclusione, traducendosi, diversamente, in un mero formalismo. In questi casi, però, è compito dell’interprete verificare se, di volta in volta, ricorra effettivamente una ipotesi di preclusione in radice” della possibilità di partecipazione alla gara per effetto di una clausola immediatamente escludente o se, viceversa, si sia in presenza di una clausola di lex specialis” soltanto penalizzante, ossia eventualmente e meramente pregiudizievole.