RASSEGNA TAR

TAR CAMPANIA, NAPOLI, SEZ. VIII 2 LUGLIO 2014, N. 3608 AUTOTUTELA – TUTELA DELL'AFFIDAMENTO. La P.A. non può auto-annullare un titolo edilizio rilasciato oltre dieci anni prima. È illegittimo l’atto di annullamento d’ufficio di una concessione edilizia emesso a distanza di molti anni dal rilascio della concessione medesima, ove la parte motivazionale di tale provvedimento di annullamento risulti priva di qualsivoglia valutazione comparativa fra l’interesse pubblico alla rimozione della concessione edilizia rivelatasi illegittima e l’interesse del destinatario dell’atto al mantenimento in vita del titolo, specie tenuto conto del lungo tempo decorso a far data dal suo rilascio. TAR SARDEGNA, CAGLIARI, SEZ. I 27 GIUGNO 2014, N. 510 CONTRATTI PUBBLICI – BANDI DI GARA – IMPUGNAZIONE. Dopo il bando, occorre impugnare pure l’aggiudicazione definitiva. Con la sentenza in commento il Tar di Cagliari chiarisce che è improcedibile il ricorso proposto avverso il bando di gara ove il ricorrente non provveda anche alla successiva impugnazione dell’aggiudicazione definitiva, nelle more intervenuta. Prima di spiegare i motivi della decisione assunta, il Collegio richiama i due orientamenti maturati sulla questione relativa alla necessità, o meno, di impugnare il provvedimento di aggiudicazione definitiva dopo l’iniziale impugnazione proposta dall’interessato contro il bando di gara. In questo senso il Tar rammenta che, secondo un primo indirizzo, la successiva impugnazione dell’aggiudicazione non sarebbe necessaria, dal momento che l’eventuale accoglimento della domanda di annullamento del bando di gara produrrebbe la caducazione automatica in virtù del c.d. effetto caducante del provvedimento consequenziale dell’aggiudicazione definitiva in tal senso si veda Cons. St., sez. V, 8 marzo 2011, n. 1463 sez. V, 27 marzo 2013, n. 1828 . Secondo l’opposto orientamento, invece, il rapporto tra l’invalidità dell’atto presupposto nella specie, il bando di gara e l’atto consequenziale il provvedimento di aggiudicazione si specifica nel senso della produzione di un vizio di quest’ultimo provvedimento, da far valere esclusivamente mediante azione di annullamento proposta con motivi aggiunti, pena la improcedibilità del ricorso contro l’atto presupposto, per difetto di interesse v. Cons. St., sez. V, 11 agosto 2010, n. 5623, ed ivi ulteriore giurisprudenza conforme . Ebbene, aderendo alla seconda delle suddette impostazioni, il Tar di Cagliari spiega che sono due i motivi di natura processuale e di natura sostanziale che, al fine di evitare l’improcedibilità del ricorso contro il bando, spiegano la necessità dell’impugnazione espressa pure dell’aggiudicazione definitiva che sia intervenuta nelle more del giudizio. Per quanto concerne i motivi di natura processuale, si ritiene che la soluzione del travolgimento automatico” o della caducazione automatica” dell’aggiudicazione per effetto dell’annullamento del bando di gara presenta indubbiamente un profilo critico nella circostanza che la sentenza di annullamento del bando estenderebbe i suoi effetti di eliminazione mediante il meccanismo descritto anche nei riguardi di un atto da cui deriva la situazione di vantaggio di un soggetto l’aggiudicatario che non è stato messo in condizioni di poter partecipare al giudizio e che sarebbe costretto a proporre opposizione di terzo contro la sentenza di annullamento, per cercare di conservare il bene della vita conseguito con l’aggiudicazione . Sotto il profilo sostanziale, invece, si sottolinea che l’avversato indirizzo interpretativo giustifica la soluzione del travolgimento automatico” facendo leva sul rapporto tra atto presupposto e atto consequenziale segnatamente, tra gli atti di inizio della gara ritualmente impugnati e l'aggiudicazione definitiva rapporto, il quale si pone nel senso di una conseguenzialità immediata, diretta e necessaria in sostanza l'atto successivo si pone come inevitabile conseguenza di quello precedente, perché non vi sono da compiere nuove e ulteriori valutazioni discrezionali in merito alla scelta di affidare il servizio mediante gara pubblica così Cons. St., sez. V, 27 marzo 2013, n. 1828, cit., pronunciata, per altro, in un caso in cui il ricorrente contestava in radice la possibilità dell’amministrazione di indire la procedura di gara e infatti, si evidenzia che nel precedente di cui a Sez. V, 8 marzo 2011, n. 1463, la formula è più generica e si parla di un rapporto di conseguenzialità immediata, diretta e necessaria, nel senso che l'atto successivo si pone come inevitabile conseguenza di quello precedente, perché non vi sono da compiere nuove e ulteriori valutazioni di interessi . Il che, in positivo, al parere del Tar di Cagliari significa che, laddove il provvedimento finale sia il frutto anche di valutazioni operate nella fase procedimentale che segue all’adozione dell’atto presupposto, la relazione di stretta derivazione tra i due atti viene meno ciò è proprio quello che accade nei procedimenti di affidamento di contratti pubblici, specialmente in quelli in cui l’individuazione della migliore offerta sia effettuata mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa o comunque previa valutazione della qualità tecnica dell’offerta.