RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

SEZ. IV 3 LUGLIO 2014, N. 3346 ESPROPRIAZIONE – USUCAPIONE, A FAVORE DELLA PA, DEL BENE IMMOBILE DEL PRIVATO. I beni illecitamente occupati dall’Amministrazione non sono dalla stessa usucapibili. I beni illecitamente occupati dall’Amministrazione non sono dalla stessa usucapibili invero, predicare che l’apprensione materiale del bene da parte dell’Amministrazione al di fuori di una legittima procedura espropriativa o di un procedimento sanante art. 42 bis d.P.R. 327/2001 possa essere qualificata idonea ad integrare il requisito del possesso utile ai fini dell’acquisto per usucapione, rischierebbe di reintrodurre nell’ordinamento interno forme di espropriazione indiretta o larvata, peraltro non onerose per l’Amministrazione, dal momento che la c.d. retroattività reale dell’usucapione estinguerebbe anche ogni pretesa risarcitoria. SEZ. IV 3 LUGLIO 2014, N. 3344 CONTRATTI PUBBLICI – CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI ORDINARI – REQUISITI DEI PARTECIPANTI ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO. Appalti pubblici concordato in continuità aziendale e subappalto necessario. La domanda di ammissione al concordato con continuità aziendale non costituisce di per sé elemento ostativo né alla prosecuzione alla partecipazione alle pubbliche gare e né ai fini del conseguimento, o della verifica o del rinnovo dell’attestazione di qualificazione. Un RTI può far riferimento alla categoria prevalente per la qualificazione delle lavorazioni scorporabili” non assunte dalle mandanti, mentre nel caso di subappalto necessario”, concernente categorie di opere specializzate a qualificazione obbligatoria, il mancato autonomo possesso, da parte della mandataria e delle mandanti, dei necessari requisiti di qualificazione, comporta necessariamente che la dichiarazione da presentare in sede di offerta debba obbligatoriamente essere accompagnata dall'indicazione del nominativo del subappaltatore e dalla dimostrazione del possesso, da parte di quest'ultimo, dei requisiti di qualificazione.