RASSEGNA TAR

TAR PIEMONTE, TORINO, SEZ. I 27 GIUGNO 2014, N. 1137 CONTRATTI PUBBLICI – PRINCIPI. La P.A. non può revocare l’aggiudicazione di una gara per indirne una nuova, identica alla prima. La sentenza in commento si occupa del singolare caso in cui la Pubblica Amministrazione, dopo aver aggiudicato una gara di appalto in favore di uno dei concorrenti, decida di revocare la gara medesima e la relativa aggiudicazione, indicendo poi una nuova gara, identica alla prima, svelando così il proprio mancato gradimento nei confronti dell’originario aggiudicatario. Al riguardo il Tar di Torino, appuntando la propria attenzione sulla palese illegittimità di una siffatta condotta amministrativa, sottolinea in linea generale che gli atti di gara possono essere effettivamente revocati ciò, però, può avvenire per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o per l’intervenuta rivalutazione di quest’ultimo, mentre nella casistica si registrano altresì ipotesi in cui la stazione appaltante abbia rinunciato al servizio, non abbia avuto i fondi per il medesimo, abbia ritenuto di riprospettare i termini dell’affidamento in forme sostanzialmente difformi, per mutamento delle proprie esigenze, ovvero sia intervenuta per rimediare a bandi o atti di gara afflitti da gravi errori o incongruenze, potenzialmente idonei a dare luogo a particolari problematiche in sede contenziosa. Ciò detto, si evidenzia che è tuttavia da escludere la legittimità di un atto di revoca degli atti di una gara già aggiudicata pure provvisoriamente in favore di uno dei concorrenti, cui faccia seguito l’istantanea indizione di una nuova gara, identica alla prima. Non può infatti dubitarsi del fatto che una istantanea ripetizione di una gara dopo che già è stato individuato, seppur provvisoriamente, un vincitore in esito a confronto concorrenziale, e quindi dopo che sono divenute note le offerte degli operatori di mercato e a fronte di prestazioni e importi sostanzialmente identici, nonché per ragioni del tutto estranee alla sfera dell’aggiudicatario provvisorio stesso, si presta a gravissimi abusi in danno delle più elementari regole di concorrenza leale. In siffatto contesto, il Tar sottolinea che la revoca dovrebbe piuttosto presentare dei caratteri eccezionali e un forte interesse pubblico non certo riducibile ad una formale modificazione dell’oggetto della prestazione , tali da giustificare e bilanciare siffatto elevato rischio di danno al mercato ed agli stessi interessi della stazione appaltante a selezionare offerte seriamente predisposte . TAR SICILIA, PALERMO, SEZ. I 26 GIUGNO 2014, N. 1657 GIURISDIZIONE – GIURISDIZIONE IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO Decide il GO sulla revoca dell’incarico di direttore dei lavori conferito al professionista esterno. Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in ordine ad una controversia relativa alla legittimità, o meno, del provvedimento di revoca dell’incarico di direttore dei lavori conferito da un Comune ad un professionista esterno. Il conferimento da parte di un ente pubblico di incarico a un professionista non inserito nella struttura organica dell’ente medesimo e che mantenga, pertanto, la propria autonomia e l’iscrizione al relativo albo costituisce espressione non di una potestà amministrativa, bensì di semplice autonomia privata, ed è funzionale all’instaurazione di un rapporto di cosiddetta parasubordinazione - da ricondurre pur sempre al lavoro autonomo - pur nell’ipotesi in cui la collaborazione assuma carattere continuativo e il professionista riceva direttive e istruzioni dall’ente pertanto, anche la successiva delibera di revoca dell’incarico riveste natura non autoritativa ma di recesso contrattuale, con conseguente attribuzione della controversia al giudice ordinario.