RASSEGNA TAR

TAR LAZIO, LATINA, SEZ. I, 1 APRILE 2014, N. 269 SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ SCIA – Autotutela della P.A. D.i.a. edilizia e poteri sanzionatori della P.A. Con la sentenza in commento il Tar di Latina risolve il seguente quesito giuridico decorsi oltre 30 giorni dalla presentazione della d.i.a. edilizia, il Comune può ordinare la rimozione delle opere realizzate dal privato proprio a seguito della d.i.a.? In risposta, il Tar rileva che l’esercizio del suddetto potere sanzionatorio risulta illegittimo dal momento che, decorso il termine di 30 giorni dalla presentazione della d.i.a. edilizia, la P.A. può solo ricorrere al potere di annullamento in autotutela. A sostegno dell’assunto il Collegio richiama l’art. 23, commi 1 e 6, del d.P.R. n. 380/2001, da cui si ricava – in sostanza – decorsi 30 giorni dalla presentazione della d.i.a. edilizia l’amministrazione conserva certamente poteri di controllo, di inibizione e sanzionatori, se difettano i presupposti per la d.i.a. tali poteri, però, vanno esercitati nelle forme dell’autotutela. TAR CAMPANIA, SALERNO, SEZ. I, 25 MARZO 2014, N. 625 OTTEMPERANZA – ADEMPIMENTO DELLA PA AL GIUDICATO DELL'AGO – CONDANNA DELLA PA. Ottemperanza per l’esecuzione del decreto emesso dalla Corte d’Appello ex art. 3 Legge Pinto. In materia di irragionevole durata del processo, il decreto di condanna emesso dalla Corte d’Appello ai sensi dell’art. 3 della legge n. 89/2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi e, essendo idoneo ad assumere valore ed efficacia di giudicato, vale ai fini della ammissibilità del ricorso per l’ottemperanza. Pure con la sentenza di ottemperanza può essere fissata, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e in assenza di ulteriori ragioni ostative, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, con una statuizione costituente titolo esecutivo. La misura prevista dall’art. 114 comma 4 lettera e del c.p.a. va infatti considerata applicabile anche alle sentenze di condanna pecuniarie della p.a., trattandosi di un modello normativo caratterizzato da importanti differenze rispetto alla previsione di cui all’art. 614 bis c.p.c. applicabile solo alla violazione di obblighi di fare infungibile o di non fare . La c.d. penalità di mora prevista in sede di ottemperanza, ex art. 114, comma 4, c.p.a., e l’indennizzo previsto dalla cd. Legge Pinto in materia di inosservanza del termine ragionevole di durata dei processi possono essere congiuntamente applicati nel caso in cui il ritardo ulteriormente frapposto dalla p.a. al soddisfacimento della pretesa creditoria dimostri carattere di incontroversa inescusabilità.