RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

AD. PLEN. 20 MAGGIO 2013, N. 14 CONTRATTI PUBBLICI ‒ SOGGETTI ABILITATI AD ASSUMERE LAVORI NEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI NEI SETTORI ORDINARI ‒ CONSORZI STABILI. Partecipazione alla gara dei Consorzi e designazione di secondo grado, o a cascata”. E’ astrattamente illegittima la designazione di secondo grado, o a cascata”, che si verifichi quando alla gara per l’affidamento di lavori pubblici partecipi un consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 25 giugno 1909 n. 422. Tuttavia, ove tale designazione viene segnalata in sede di presentazione dell’offerta, la partecipazione alle operazioni di gara del Consorzio, nonché l’aggiudicazione dell’appalto in favore dello stesso, non può dirsi illegittima, poiché l’indicazione in sede di offerta dell’impresa consorziata da cui devono essere eseguiti i lavori stessi costituisce l’unico specifico adempimento imposto dall’art. 37, comma 7, del d.lgs. n. 163 del 2006, con conseguente irrilevanza dei comportamenti posti in essere sul punto dalla consorziata designata. SEZ. V 24 APRILE 2013, N. 2265 URBANISTICA ‒ PIANO REGOLATORE GENERALE ‒ ZONIZZAZIONI E LOCALIZZAZIONI. In sede di adozione del PRG, il Comune può introdurre vincoli o limitazioni di carattere ambientale. In sede di adozione del piano regolatore generale, il Comune può legittimamente introdurre vincoli o limitazioni di carattere ambientale. L’art. 1 della legge 19 novembre 1968 n. 1187, che ha esteso il contenuto del piano regolatore generale anche all'indicazione dei vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale e paesistico , legittima l'autorità titolare del potere di pianificazione urbanistica a valutare autonomamente tali interessi e, nel rispetto dei vincoli già esistenti posti dalle amministrazioni competenti, ad imporre nuove e ulteriori limitazioni. Ne consegue che la sussistenza di competenze statali e regionali in materia di bellezze naturali non esclude che la tutela di questi stessi beni sia perseguita in sede di adozione e approvazione di un piano regolatore generale. Il piano regolatore generale, nell'indicare i limiti da osservare per l'edificazione nelle zone a carattere storico, ambientale e paesistico, può disporre che determinate aree siano sottoposte a vincoli conservativi, indipendentemente da quelli disposti dalle commissioni competenti nel perseguimento della salvaguardia delle cose di interesse storico, artistico o ambientale. La distinzione tra le forme di tutela previste dalla legislazione di settore e le scelte pianificatorie volte alla valorizzazione di complessi edilizi di interesse culturale, storico ed ambientale non risiede nel dato quantitativo relativo all’ambito, puntuale o meno, degli oggetti interessati dalle determinazioni limitative, quanto nel dato teleologico relativo alla diversa finalità che permea le rispettive statuizioni amministrative. Il piano regolatore generale può recare previsioni vincolistiche incidenti su singoli edifici, configurati in sé quali zone”, quante volte la scelta, pur se puntuale sotto il profilo della portata, sia rivolta non alla tutela autonoma dell’immobile ex se considerato ma al soddisfacimento di esigenze urbanistiche evidenziate dal carattere qualificante che il singolo immobile assume nel contesto dell’assetto territoriale. In tale caso, infatti, non si realizza alcuna duplicazione rispetto alla sfera di azione della legislazione statale di settore, in quanto il pregio del bene, pur se non sufficiente al fine di giustificare l’adozione di un provvedimento impositivo di vincolo culturale o paesaggistico in base alla considerazione atomistica delle caratteristiche del bene, viene valutato come elemento di particolare valore urbanistico e può quindi, costituire oggetto di salvaguardia in sede di scelta pianificatoria. SEZ. III 23 APRILE 2013, ORD. N. 1465 CONTRATTI PUBBLICI ‒ CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI ORDINARI ‒ REQUISITI DEI PARTECIPANTI ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO. Il DURC per la partecipazione alle gare di appalto deve riferirsi alla specifica gara? Non vi sono norme primarie che prescrivano che il DURC per la partecipazione alle gare di appalto debba riferirsi alla specifica gara di appalto, mentre disposizioni contenute in circolari come, ad esempio, nella circolare INAIL 5 febbraio 2008, n. 7 ma si veda anche la circolare del Ministero del lavoro 8 ottobre 2010, n. 35, e la circolare INPS 17 novembre 2010, n. 145 non sono in questa sede rilevanti ove risultino contra legem. SEZ. V 19 APRILE 2013, N. 2221 EDILIZIA ‒ ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ ‒ SANATORIA INTERVENTI ABUSIVI. Impugnazione dei provvedimenti sanzionatori di abusi edilizi e successiva domanda di sanatoria. La presentazione di una domanda di concessione in sanatoria per abusi edilizi ex L. 28 febbraio 1985 n. 47 fonte richiamata dalle successive leggi di condono impone al Comune competente la sua disamina e l'adozione dei provvedimenti conseguenti, di talché gli atti repressivi dell'abuso in precedenza adottati perdono efficacia, salva la necessità di una loro rinnovata adozione nell’eventualità di un successivo rigetto dell'istanza di sanatoria. In presenza della richiesta di una concessione in sanatoria si deve registrare la sopravvenuta carenza d’interesse all’annullamento dell’atto sanzionatorio in relazione al quale tale domanda è stata presentata a seconda dei casi, l’ordine di demolizione dell’abuso accertato, la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, e/o i successivi provvedimenti di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione e di acquisizione al patrimonio comunale , con la traslazione dell’interesse a ricorrere sul futuro provvedimento che, eventualmente, abbia a respingere la domanda medesima ad esempio, per la mancata corresponsione dell’oblazione definitivamente accertata come dovuta , e disponga nuovamente la demolizione dell’opera abusiva.